L'art. 69 disp. att. c.c. dispone che i valori proporzionali delle singole unità immobiliari espressi nella tabella millesimale di cui all'articolo 68 possono essere rettificati o modificati all'unanimità. Tali valori possono essere rettificati o modificati, anche nell'interesse di un solo condomino, con la maggioranza prevista dall'art. 1136, secondo comma, del codice, nei seguenti casi : quando risulta che sono conseguenza di un errore; quando, per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell'unità immobiliare anche di un solo condomino. In tal caso il relativo costo è sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione.
Qualora un condomino chieda in giudizio la revisione delle tabelle millesimali deducendo la divergenza tra i valori effettivi e quelli accertati in tabella, spetta al Giudice verificare i valori di ciascuna delle unità immobiliari (tenendo conto di tutti gli elementi oggettivi, quali la superficie, l'altezza del piano, la luminosità, l'esposizione, incidenti sul valore effettivo di esse) e, quindi, adeguare le tabelle, eliminando le difformità riscontrate. Il Giudice nomina un CTU il cui operato può essere condiviso o meno dalle parti.
Quello che però le parti devono evitare è una condotta incoerente: il rischio è pagare in misura maggiore le spese processuali.
La questione è stata affrontata dal Corte di Appello di Milano n. 2206 del 23 giugno 2022. Giudizio di revisione delle tabelle millesimali e comportamenti processuale incoerenti delle parti: la vicenda
Alcuni condomini citavano davanti al Tribunale il condominio, proponendo domanda di revisione delle tabelle millesimali di proprietà e di gestione relative alle spese di ascensore del predetto caseggiato.
Il Tribunale, in accoglimento della domanda disponeva che, a modificazione delle preesistenti, le tabelle, fossero quelle elaborate dal CTU nominato nel corso del giudizio. Rigettava ogni ulteriore domanda e compensava tra le parti le spese di lite. I condomini, però, si rivolgevano alla Corte di Appello richiedendo, in particolare, di disporre - a mezzo nuova CTU volta ad accertare tutte le superfici delle singole unità e l'incidenza sulla caratura delle singole unità degli elementi oggettivi quali superficie, altezza di piano, luminosità ed esposizione - l'aggiornamento delle tabelle millesimali di proprietà, ascensore e scale del caseggiato, rendendole esecutive per tutta la collettività condominiale.
In ogni caso gli stessi condomini pretendevano che dai calcoli fosse esclusa la porzione immobiliare ad uso giardino che consideravano di loro proprietà.
Nel corso del giudizio di secondo grado veniva depositato l'elaborato peritale e successivamente la Corte prendeva atto delle valutazioni espresse dai procuratori delle parti che ritenevano soddisfacente l'elaborazione proposta dal nuovo CTU; quest'ultimo in primo luogo riteneva che l'area giardino ritenuta dagli appellanti di loro proprietà esclusiva fosse invece un'area condominiale; per il resto, però, in sintonia con le richieste dei condomini, decideva di ricalcolare integralmente le tabelle millesimali relative a proprietà, gestione androne-cortile-immondizia-cantine-contatori, gestione scale, gestione ascensore e gestione riscaldamento (per le spese di manutenzione a carico di tutti, essendo i consumi attribuiti in base ai contabilizzatori); il tecnico, infatti, aveva considerato la trasformazione di alcune unità immobiliari poste agli ultimi piani, con il recupero del sottotetto, la circostanza che due unità si erano staccate integralmente o parzialmente dall'uso dell'impianto di riscaldamento condominiale e l'assenza di una tabella scale. Benché entrambe le parti avessero aderito alle tabelle elaborate dal CTU di appello, così escludendo la necessità di ulteriore indagine sulla correttezza delle stesse, i condomini continuavano a ritenere che il giardino fosse di loro proprietà.
Incoerenza processuale e conseguenze sulle spese legali
I giudici di secondo grado hanno notato il comportamento processuale inappropriato ed incoerente delle parti. Infatti il condominio, che pure nella sostanza ha approvato le medesime tabelle, predisposte dal CTU dell'appello, ha poi rassegnato conclusioni incongruenti e non conformi a quanto dedotto, in quanto ha richiesto di confermare la sentenza di primo grado che ha fatto proprie le tabelle redatte dal precedente CTU risultate non corrette.
I condomini - appellanti, pur dichiarando di voler accogliere le tabelle da ultimo redatte dal CTU (che hanno accertato la natura condominiale del giardino e non individuale), hanno continuato ad insistere nel considerare il giardino come spazio proprio, richiamando anche nelle conclusionali, le difese contenute nell'atto introduttivo; la questione "giardino" però secondo la Corte è stata la principale argomentazione "pervicacemente" portata dagli appellanti a fondamento delle loro difese (nonostante l'infondatezza di tale tesi sia risultata chiara sin dal primo grado di giudizio e nonostante, come detto, l'espressa adesione alle tabelle della CTU d'appello).
Per quanto sopra i giudici di secondo grado hanno ritenuto prevalente la soccombenza dei condomini - appellanti sia in appello che nel primo grado; di conseguenza hanno compensato per 1/3 tra le parti le spese processuali sia del primo che del secondo grado di giudizio e condannato i condomini alla rifusione in favore del condominio appellato dei restanti 2/3 delle spese processuali.