Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Si gioca a guardie e ladri in cortile. In caso di danni causati dai comportamenti imprudenti è responsabile il condominio ?

Il caso fortuito esclude la responsabilità del condominio custode. Nessuno può esser risarcito di un danno che si è procurato da solo.
Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 

“La responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia ex art. 2051 cod. civ. si fonda non su un comportamento od un'attività del custode, ma su una relazione intercorrente tra questi e la cosa dannosa e, poiché il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore, il caso fortuito, che attiene non ad un comportamento del responsabile ma alle modalità di causazione del danno, si deve ritenere che, in tema di ripartizione dell'onere della prova, all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità”. Questo è il principio di diritto espresso dal Tribunale di Ravenna con la sentenza n. 1191 del 14 ottobre 2016 in merito alla responsabilità da custodia.

Condominio ▷ divieto di giocare a pallone nel cortile

I fatti di causa. Con atto di citazione, Tizio conveniva in giudizio il condominio in persona dell'amministratore pro tempore chiedendone la condanna al risarcimento dei danni conseguenti all'infortunio occorsogli allorquando, mentre stava giocando con alcuni amici a "guardie e ladri" e stava rincorrendo due compagni di gioco che si erano recati all'interno dell'edificio condominiale passando dall'ingresso posteriore, andava violentemente a sbattere contro la porta a vetri che, appena varcata da chi stava inseguendo, si chiudeva a scatto ed in modo violento.

Nel tentativo di ripararsi portava avanti la mano sinistra verso il vetro che si infrangeva in mille pezzi provocandogli gravi lesioni al polso sinistro e al braccio. Costituendosi in giudizio, il Condominio contestava in toto le pretese dell'attore.

Il caso fortuito e l'esclusione della responsabilità del custode. Il secondo comma dell'art. 1227 c.c. prevede che “il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza”. La norma è prevista allo scopo di non far gravare sul debitore le conseguenze dell'illecito che non sono a lui imputabili.

Così, egli non deve rispondere quando la condotta del creditore genera danni o aggrava quelli già prodotti.

Difatti, il dovere di solidarietà sociale su cui si fonda la convivenza civile impone ad ogni soggetto di tenere una condotta tale da non porre a carico degli altri le conseguenze dannose che possono evitarsi con l'uso dell'ordinaria diligenza. L'art. 1227, comma 2, c.c., espressione del predetto dovere di solidarietà, esclude la risarcibilità dei danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.

Se, dunque, il danneggiato non può pretendere il risarcimento dei danni ulteriori che avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, a maggior ragione non può pretendere il risarcimento del danno che poteva evitare con tale diligenza.

 Continua [...]

Per continuare a leggere la notizia gratuitamente clicca qui...

Sentenza
Scarica Tribunale di Ravenna n. 1191 del 14 ottobre 2016
  1. in evidenza

Dello stesso argomento