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Convocazione: è valida se trasmessa al vecchio indirizzo del registro anagrafico

Registro dell'anagrafe: l'obbligo di comunicare ogni variazione rilevante prevale su quello dell'amministratore di adoperarsi per l'aggiornamento.
Avv. Mariano Acquaviva 
11 Dic, 2024

Il Tribunale di Rieti, con la sentenza n. 329 del 3 giugno 2024, ha stabilito che è valido l'avviso di convocazione trasmesso all'indirizzo presente nel registro dell'anagrafe condominiale, nonostante non corrisponda all'attuale residenza effettiva. Approfondiamo la vicenda.

Avviso di convocazione al vecchio indirizzo: fatto e decisione

Un condomino presentava opposizione al decreto ingiuntivo con cui gli era stato intimato di pagare determinati oneri adducendo la nullità della deliberazione da cui essi erano sorti.

Secondo l'opponente, infatti, l'assemblea si era tenuta senza che fosse invitato a parteciparvi in quanto l'avviso di convocazione era stato trasmesso al suo vecchio indirizzo di residenza, e ciò nonostante l'amministratore fosse ufficiosamente a conoscenza del suo trasferimento.

Si costituiva in giudizio il condominio eccependo l'irrilevanza dei motivi addotti dall'opponente: questi, infatti, non aveva mai formalmente comunicato all'amministratore il cambio di residenza, cosicché dal registro dell'anagrafe condominiale risultava ancora quello precedente.

Soccombente in primo grado, il condomino proponeva appello sulla scorta delle medesime ragioni.

Il Tribunale di Rieti, con la sentenza n. 329 del 3 giugno 2024, ha confermato la pronuncia del giudice di prime cure, sulla scorta della seguente argomentazione.

L'introduzione del registro dell'anagrafe condominiale ex art. 1130, n. 6, c.c., ha posto a carico dell'amministratore l'obbligo di annotare in esso le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e personali di godimento, comprensivi dei dati ad essi inerenti anche in caso di variazioni.

È quindi compito dell'amministratore provvedervi direttamente, ovvero a spese del condomino qualora questi non provveda di sua spontanea volontà a comunicare i dati richiesti.

Il legislatore ha previsto, altresì, come ogni variazione dei dati vada comunicata all'amministratore in forma scritta, entro sessanta giorni, prevedendosi, altresì, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, non solo la possibilità che l'amministratore richieda, con lettera raccomandata, le informazioni necessarie all'aggiornamento del registro di anagrafe, ma anche, nell'ipotesi di omessa o incompleta risposta nel termine di trenta giorni dalla richiesta, la facoltà, per costui, di acquisire personalmente le informazioni necessarie, addebitandone il relativo costo al condomino.

Orbene, secondo la giudice reatino, se l'amministratore del condominio ha il dovere di regolare tenuta ed aggiornamento del registro di anagrafe condominiale, il condomino ha a sua volta l'obbligo di comunicare tempestivamente all'amministratore il proprio eventuale trasferimento in altro e diverso domicilio; in caso contrario, la comunicazione all'indirizzo di residenza risultante dall'anagrafe condominiale, ancorché non più attuale, dovrà ritenersi regolarmente perfezionata e la mancata ricezione dell'avviso sarà necessariamente addebitabile al solo condomino negligente, non essendo ragionevolmente esigibile in capo all'amministratore una continua e costante verifica in ordine all'esistenza o meno di trasferimenti di residenza di ciascun singolo condomino, specie alla luce dell'obbligo di cui sopra gravante sui condòmini, che fa presumere la piena idoneità dell'indirizzo già comunicato alla ricezione delle comunicazioni, in assenza di successiva variazione del medesimo.

Orbene, nel caso di specie i plichi contenenti la convocazione per l'assemblea e la successiva comunicazione del relativo verbale erano stati pacificamente inoltrati all'indirizzo presente nel registro dell'anagrafe condominiale, senza che l'appellante avesse provveduto a comunicare all'amministratore del condominio, precedentemente alla ricezione dell'avviso, la variazione della propria residenza anagrafica.

Convocazione in assemblea con raccomandata: si presume conosciuta dal condomino, se pervenuta al suo indirizzo

Avviso di convocazione e anagrafe condominiale: considerazioni conclusive

La sentenza del Tribunale di Rieti ha fatto corretto applicazione tanto dei principi normativi quanto di quelli giurisprudenziali.

Secondo la Corte di Cassazione (ex multis, n. 20001/2020), con l'avviso di giacenza immesso nella cassetta postale, l'atto di convocazione all'assemblea condominiale si presume conosciuto dal destinatario in virtù del principio di cui all'art. 1335 c.c., secondo cui ogni dichiarazione diretta a una determinata persona si reputa conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.

Per ciò che concerne specificamente l'indirizzo presso cui recapitare l'avviso di convocazione, la giurisprudenza (Trib. Palermo, 18 ottobre 2022, n. 4179) ha precisato che tra l'obbligo di aggiornamento del registro dell'anagrafe gravante sull'amministratore e quello di comunicazione tempestiva di ogni variazione che incombe invece sul condomino prevale quest'ultimo, per cui se il proprietario non ha favorito l'aggiornamento dell'anagrafe non può poi accampare alcuna scusa qualora le notifiche da parte della compagine dovessero essere destinate al vecchio indirizzo.

Allegato
Scarica Trib. Rieti 3 giugno 2024 n. 329
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