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Delega a partecipare all'assemblea condominiale: è possibile concederla per via telefonica?

Convocazione assemblea: è valida la delega concessa telefonicamente?
Avv. Alessandro Gallucci 

L’assemblea di condominio è il luogo in cui i comproprietari discutono e decidono su tutte le vicende inerenti la gestione e conservazione delle parti comuni dello stabile. Proprio in relazione alla competenza dell’assemblea condominiale, la giurisprudenza ha specificato che “ l'assemblea condominiale - atteso il carattere meramente esemplificativo delle attribuzioni riconosciutele dall'art. 1135 c.c. - può deliberare, quale organo destinato ad esprimere la volontà collettiva dei partecipanti, qualunque provvedimento, anche non previsto dalla legge o dal regolamento di condominio, sempreché non si tratti di provvedimenti volti a perseguire una finalità extracondominiale” (Cass. 13 agosto 1985 n. 4437).

Il sesto e penultimo comma dell’art. 1136 c.c. specifica che “ l'assemblea non può deliberare, se non consta che tutti i condomini sono stati invitati alla riunione”. La comunicazione dell’avviso di convocazione deve avvenire almeno 5 giorni prima della data fissata per lo svolgimento della riunione (in prima convocazione).

La comunicazione di svolgimento, in assenza di specifiche indicazioni regolamentari può essere data anche oralmente.

Ciò detto è bene altresì ricordare che a seconda dell’ordine del giorno e dei singoli punti in discussione hanno diritto a partecipare all’adunanza il proprietario, l’usufruttuario ed anche il conduttore.

La partecipazione all’assemblea, è questo quanto ci dice l’art. 67 delle disposizioni di attuazione del codice civile, può avvenire personalmente o per delega.

In sostanza, per dirla con un esempio, Tizio, proprietario d’una unità immobiliare nel condominio Alfa potrà decidere di partecipare all’assemblea personalmente oppure, pur di non risultare assente, qualora non potesse o volesse presenziare, delegare un’altra persona di sua fiducia a rappresentarlo in quella sede.

In assenza di specifiche indicazioni regolamentari la delega può essere data tanto ad un soggetto estraneo alla compagine quanto ad un condomino.

Chiariti questi aspetti è bene domandarsi: quale forma deve assumere la delega?

E’ prassi soprattutto quando si debba raggiungere il Quorum che, magari proprio in sede assembleare, si chiamino al telefono i vari condomini per cercare di convincerli a concedere la delega ad uno dei presenti.

E’ regolare tale modo di fare?

In sintesi: è valida la delega concessa telefonicamente?

La prima cosa da fare è verificare che il regolamento non imponga particolari modalità di concessione della stessa. Di fronte a particolari prescrizioni regolamentari sarebbe necessario osservale scrupolosamente. In loro assenza vale, senza ombra di dubbio quanto specificato dalla Cassazione.

In particolare sulla forma della delega è stato detto che " il potere rappresentativo conferito dal condomino ad altro soggetto per la partecipazione all'assemblea condominiale può essere attribuito anche verbalmente, e la prova della esistenza, dell'oggetto e dei limiti del mandato può essere acquisita con ogni mezzo" (Cassazione, 27 marzo 1998, n. 3251).

Ciò vuol dire che è legittima la concessione della delega per via telefonica potendosi dare prova della concessione con tale modalità con ogni mezzo utile.

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