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Convocazione dell'assemblea di condominio con telegramma

Può l'amministratore convocare l'assemblea dell'edificio con modalità diverse da quelle prescritte dalla legge? Può essere utilizzato il telegramma?
Avv. Anna Nicola - Foro di Torino 

Convocazione dell'assemblea di condominio, le forme prescritte dalla legge

L'avviso di convocazione deve sempre rispettare una certa forma.

L'art. 66 disp. Att. c.c. indica che deve essere trasmesso per raccomandata con ricevuta di ritorno, via fax, consegna a mano o via posta elettronica certificata. Sono tutti mezzi di trasmissione della convocazione che danno la certezza dell'avvenuto puntuale adempimento.

Anche se il legislatore non indica che la raccomandata debba essere con ricevuta di ritorno, la relativa cartolina serve per dimostrare il rispetto del termine di cinque giorni dell'invio della singola convocazione.

L'art. 66 disp. Att. c.c., per questa parte, così prevede: "L'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione.

In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati…"

Questa norma è stata modificata dalla riforma del condominio.

Convocazione dell'assemblea di condominio, il principio ante riforma del condominio

In passato vigeva il principio della libertà delle forme per cui l'amministratore poteva utilizzare qualsiasi mezzo atto a raggiungere lo scopo, salvo poi avere problemi nell'assolvere all'onere probatorio relativo al corretto invio dell'avviso.

Si pensi ad esempio alla convocazione del condomino avvenuta per telefono: è chiaro che qui sia assolutamente arduo dare dimostrazione della correttezza dell'avviso.

Poiché ciò implicava incertezza del diritto e parecchi contenziosi in sede giudiziale, il legislatore ha fissato le modalità necessarie alla valida convocazione.

Convocazione dell'assemblea di condominio, le pronunce in merito

La prima pronuncia che si rinviene sul tema è la decisione del Tribunale di Genova del 23 ottobre 2014 n. 3350 che afferma sussistere la tassatività delle forme indicate dalla norma in esame.

Nel caso di specie l'amministratore aveva utilizzato la pec per convocare i condomini ma inserendo come indirizzo dei destinatari la semplice mail ordinaria.

Sulla scorta di questa pronuncia, si dovrebbe concludere che il caso del telegramma sia da escludere dalle modalità di invio dell'avviso di convocazione perché non contemplato dalla norma.

In questi ultimi anni ci si è spesso interrogati sulla possibilità di convocazione per mezzo dell'e-mail, quindi per posta elettronica ordinaria e non via pec.

Il Tribunale di Roma, nella sentenza n. 10328 del 21 maggio 2018, ha escluso l'utilizzo di questo strumento, pur non basando la sua conclusione sulla tassatività delle forme indicate dall'art. 66 disp. Att. c.c. Ha invece osservato che non sussiste in capo al condomino destinatario l'onere di consultare la posta elettronica in arrivo.

Diametralmente opposta è la decisione della Corte di Appello di Brescia n. 4 del 3 gennaio 2019, che ha invece evidenziato che è legittimo per l'amministratore convocare il condomino via e-mail anziché tramite raccomandata a.r. o P.E.C. se è stato lo stesso condomino a domandare questa modalità di convocazione, non potendo poi dolersi della mancata prova di ricevimento dell'e-mail.

Si legge in questa decisione che una volta che l'amministratore dimostra di aver inviato l'avviso proprio a quel determinato indirizzo di posta elettronica, nel rispetto dei termini di legge, è il condomino a dover provare di non averne avuto conoscenza per causa a lui non imputabile.

Suo onere è il visionare periodicamente la cartella della posta elettronica in arrivo per prendere conoscenza in modo tempestivo delle comunicazioni a lui indirizzate.

Come scrivere l'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale?

Di recente la Suprema Corte, con la sentenza n. 10866 del 7 maggio 2018, ha chiarito che, anche se l'art. 66 disp. Att. c.c. prevede determinate modalità di convocazione dell'assemblea del condominio, il regolamento può dettare particolari forme di invio dell'avviso di convocazione. Esse devono essere osservate affinché l'assemblea possa dirsi validamente costituita.

Il Supremo Collegio ha inoltre osservato che l'eventuale previsione regolamentare in ordine alla forma della convocazione dei condomini all'assemblea condominiale, trattandosi di prescrizione a contenuto organizzativo, ovvero, propriamente "regolamentare", può essere modificata anche per "facta concludentia" cioè, per una prassi seguita dagli amministratori del condominio. Il caso di specie era comunque ante riforma, quindi precedente al nuovo art. 66 disp. Att. c.c.

Convocazione dell'assemblea di condominio e telegramma, le conclusioni

Occorre considerare che l'art. 66 disp. Att. c.c. è dichiarato norma inderogabile dal successivo art. 72.

Ciò significa che neppure il regolamento contrattuale ha il potere di modificare il testo della norma e quindi prevedere modalità di convocazione diverse da quelle espressamente contemplate.

Documentazione della prima convocazione dell'assemblea condominiale, che cosa fare?

Stando così le cose, non si può andare oltre al testo della norma, sulla cui base solo le forme indicate rispettano una corretta convocazione del singolo condomino.

La conclusione dovrebbe quindi essere che il telegramma non è mezzo idoneo all'adempimento di radunare l'assemblea del condominio.

Non si ritiene possibile allo stato vedere un'apertura da parte delle ultime decisioni sopra riportate, né poter effettuare una forzatura affermando la natura derogabile della norma per quanto attiene alle forme prescritte.

Infatti, anche per principi generali, si tenga a mente che l'avviso di convocazione è un atto unilaterale recettizio per il quale vige la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.: ogni comunicazione si presume conosciuta quando giunge all'indirizzo del destinatario, salvo che quest'ultimo non provi di essere stato senza sua colpa nell'impossibilità di acquisire l'avviso.

Anche se l'art. 1335 c.c. non lo dice espressamente, occorre essere in grado di dimostrare che la comunicazione è pervenuta nella sfera di azione del destinatario.

L'utilizzo della posta elettronica ordinaria, come anche il telegramma non paiono fornire simile certezza.

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