In ambito condominiale è noto che tutti gli aventi diritto devono essere, regolarmente, invitati a partecipare all'assemblea. In mancanza, infatti, coloro che non dovessero essere stati avvisati avrebbero la possibilità d'impugnare il deliberato nei trenta giorni successivi alla conoscenza della riunione.
In caso di contestazioni, perciò, è molto importante che il condominio sia in grado di provare la rituale avvenuta convocazione, ad esempio, producendo le ricevute di ritorno delle varie spedizioni. Cosa accade, però, se la lettera dovesse essere stata inviata con una raccomandata semplice? Per dimostrare il regolare recapito della missiva al condòmino di turno, sarebbe sufficiente produrre la schermata ricavabile dalle poste? Che valore ha il dettaglio della spedizione scaricato dal sito internet del gestore del servizio postale?
Ha risposto a queste domande la recente sentenza n. 695 del 3 agosto 2023 emessa dalla Corte di Appello di Messina. Tuttavia, lo ha fatto in relazione ad una circostanza particolare: le missive contenenti la convocazione erano state indirizzate ad un recapito diverso da quello di residenza di un paio di destinatari.
Procediamo con ordine, però, e vediamo cosa è accaduto in questa vicenda.
Convocazione assemblea con raccomandata semplice: quale valore al dettaglio della spedizione sul sito delle poste? Fatto e decisione.
In un fabbricato in provincia di Messina, a detta di due proprietari, gli stessi non erano stati convocati a ben due assemblee condominiali tenutesi, rispettivamente, nel luglio del 2016 e nell'agosto del 2017. A tale riguardo, gli aventi diritto sostenevano di avere avuto conoscenza delle riunioni soltanto a distanza di tempo e tramite il proprio legale che aveva chiesto all'amministratore i verbali.
Per questa ragione, i condòmini de quo, previo esperimento della mediazione obbligatoria domandavano al Tribunale di Messina l'annullamento delle delibere.
In sede giudiziale, il fabbricato depositava il dettaglio delle spedizioni, scaricato dal sito internet delle poste, da cui si ricavava non soltanto l'avvenuta spedizione delle convocazioni, ma anche la loro consegna. Gli attori, invece, eccepivano e contestavano il valore probatorio di tale documento, visto che le missive risultavano indirizzate ad un recapito diverso da quello di residenza degli istanti.
Ebbene, l'ufficio peloritano accoglieva la domanda. Per il magistrato de quo, infatti, il dettaglio della spedizione era inidoneo ad accertare l'avvenuta consegna delle lettere anche perché si trattava di missive recapitate presso un indirizzo diverso dalla dimora abituale dei condòmini.
Il convenuto fabbricato, inoltre, non aveva prodotto alcun elemento che potesse dimostrare l'effettiva conoscenza dell'atto da parte dei destinatari «quando risulta provato il recapito all'indirizzo del destinatario, è onere del condomino, che contesta, fornire la prova di non aver avuto conoscenza dell'invito per fatto estraneo alla propria volontà, mentre quando- come avvenuto nella specie- l'invito all'assemblea sia stato recapitato ad un indirizzo diverso, è onere del condominio dimostrare che è stato conosciuto dalla controparte».
Pertanto, la lite si spostava in appello, dinanzi al quale, l'appellante condominio, nella speranza di ribaltare il verdetto, insisteva sulla valenza probatoria del dettaglio delle spedizioni, già agli atti, e invocato a supporto della prova del rituale invio e ricevimento delle convocazioni in contestazione.
La Corte di Appello di Messina non si è, però, discostata dalle considerazioni espresse sull'argomento dal giudice di prime cure e ha, perciò, rigettato l'appello, condannando il soccombente al pagamento delle spese processuali.
Rilevanza del dettaglio di spedizione per la convocazione condominiale
A proposito del valore del dettaglio della spedizione ricavabile dal sito internet del gestore del servizio postale, la giurisprudenza si è espressa, anche in sede di legittimità, attribuendo valenza probatoria al documento de quo ed affermando che sarebbe un errore sostenere, aprioristicamente, il contrario (Cass. pen. sent. n. 4485/2020).
Più specificatamente, gli Ermellini si sono pronunciati sull'argomento precisando che «le risultanze del sito internet del gestore del servizio postale in ordine all'esito della spedizione di una lettera raccomandata semplice (senza avviso di ricevimento) costituiscono certamente quanto meno un ulteriore elemento di prova indiziaria sull'esito della spedizione della raccomandata (elemento ulteriore, che rafforza la presunzione della consegna dell'atto regolarmente spedito in raccomandazione al destinatario e della sua conoscenza ai sensi dell'art. 1335 c.c., di cui si è già dato conto).
La valutazione a fini probatori di tale ulteriore elemento di prova rientra nell'ambito della discrezionalità del giudice del merito e non è sindacabile in sede di legittimità (Cass. civ. ord. n. 17810/2020)».
Al giudice, quindi, è affidato il compito di valutare che la prova indiziaria dell'esito della spedizione, rappresentata dal dettaglio della spedizione, sia sufficiente allo scopo. Ciò che nel caso di specie è stato escluso, visto che le missive risultavano recapitate ad un indirizzo diverso dalla residenza dei destinatari.
È stato, dunque, questo il motivo per cui non è stato possibile riconoscere la presunzione di conoscenza delle missive di cui all'art. 1335 c.c.