In ambito condominiale, accade spesso che i vari contratti stipulati dall'amministratore nell'interesse dell'ente di gestione possano dar luogo a controversie soprattutto quando, l'ente, decida di recedere ingiustificatamente dal contratto.
Ma cosa succede se nel contratto stipulato per la manutenzione dell'ascensore il condominio decide di recedere anticipatamente dal contratto anche se la controparte non è inadempiente? La penale prevista in caso di recesso anticipato quando può considerarsi valida?
Traendo spunto dal contributo della giurisprudenza di merito, vedremo se può considerarsi valida, nel contratto di manutenzione dell'ascensore condominiale, la clausola che prevede il pagamento di una penale in caso di recesso anticipato.
La vicenda. Un condominio impugna la sentenza emessa dal Giudice di Pace che, confermando il decreto ingiuntivo emesso in favore della società che si occupa della manutenzione dell'ascensore, lo ha condannato a pagare la penale per il recesso anticipato dal contratto.
A parere dell'ente di gestione tale sentenza è affetta da nullità ed erroneità nel merito perché:
- il decreto ingiuntivo era basato su fattura e, pertanto, su un documento di formazione unilaterale inidoneo a fornire prova del credito;
- la clausola del contratto di manutenzione che stabiliva la penale in caso di recesso unilaterale doveva considerarsi vessatoria e quindi nulla ai sensi dell'art. 36 del Codice del consumo.
La società di manutenzione, nel giudizio di secondo grado, ha contestato l'applicabilità all'amministratore di condominio della normativa a tutela dei consumatori in virtù dell'attività professionale dallo stesso esercitata.
La sentenza. La sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno ha confermato la sentenza impugnata che, ricordiamo, aveva confermato il decreto ingiuntivo che imponeva al condominio il pagamento del canone di manutenzione dell'ascensore in caso di recesso anticipato.(Tribunale di Ascoli Piceno, 21.9.2017 n. 820)
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