L'amministratore del condominio non è legittimato a stipulare il contratto d'assicurazione del fabbricato se non viene autorizzato da una deliberazione dell'assemblea dei partecipanti alla comunione.
Infatti, la disposizione dell'articolo 1130, primo comma, numero 4), cod. civ., obbligando l'amministratore ad eseguire gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio, ha inteso chiaramente riferirsi ai soli atti materiali (riparazioni di muri portanti, di tetti e lastrici) e giudiziali (azioni contro comportamenti illeciti posti in essere da terzi) necessari per la salvaguardia dell'integrità dell'immobile, tra i quali non può farsi rientrare il contratto di assicurazione, perché questo non ha gli scopi conservativi ai quali si riferisce la suddetta norma avendo, viceversa, come suo unico e diverso fine, quello di evitare pregiudizi economici ai proprietari dell'edificio danneggiato.
In linea generale si può affermare che, affinché l'amministratore sia legittimato a stipulare un contratto di assicurazione dello stabile condominiale, non è richiesto il consenso di tutti i condomini, occorrendo soltanto, ed anche nel caso di assicurazione di durata superiore ad un anno - nella specie ultranovennale - la deliberazione dell'assemblea, che deve essere assunta a maggioranza qualificata, non però ai sensi dell'art. 1136, comma quinto, cod. civ. (trattandosi di un atto che non rientra nell'ambito delle innovazioni), bensì con quella prevista dall'art. 1136, commi secondo e quarto, cod. civ., sia in prima che in seconda convocazione.
Del resto, non si nega che nella polizza fabbricati conclusa dall'amministratore assume la qualità di «assicurato» non soltanto il condominio, per i danni provocati dalle parti comuni, ma anche il singolo condomino, per i danni arrecati a terzi dalle cose di proprietà esclusiva.
Ciò premesso bisogna ricordare che nel caso sia stata stipulata una polizza assicurativa condominiale a copertura del rischio di eventi calamitosi i singoli condomini possono portare in detrazione la spesa sostenuta.
A partire dal 1° gennaio 2018, è possibile detrarre un importo pari al 19 per cento delle spese sostenute per i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate per unità immobiliari residenziali e relative pertinenze.
Se nel condominio sono presenti anche unità diverse da quelle residenziali, la detrazione spetta solo sui premi riferiti alle unità immobiliari residenziali e alle relative pertinenze.
La quota di premio relativa ai condomini è certificata dall'amministratore del condominio; in alternativa il condomino dovrà essere in possesso della copia della polizza e della documentazione da cui si evinca la quota di premio riferita alla propria unità immobiliare effettivamente pagata dal condomino stesso.