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Contrasto sul significato di una clausola del regolamento contrattuale e ruolo del giudice

Il ruolo del giudice nell'interpretazione delle clausole del regolamento condominiale e la risoluzione dei conflitti tra condòmini per garantire una corretta applicazione delle norme contrattuali.
Avv. Alessandro Gallucci 
20 Gen, 2016

Che cosa succede se due condòmini oppure il condominio, in persona dell'amministratore, ed uno dei condòmini siano in contrasto in merito al significato da attribuire ad una clausola del regolamento condominiale?

Come sappiamo, è un refrain continuo, la legge è soggetta ad interpretazione e, aggiungiamo, assieme ad essa anche i contratti.

Se su un regolamento v'è scritto che “ogni tipo di sosta nel cortile è assolutamente vietata”, questa clausola avrà un significato ben preciso, avendo chiaro il concetto di sosta.

Se un regolamento condominiale stabilisce che “è vietato ogni tipo di sosta nel cortile condominiale, ad eccezione di quelle necessarie alle piccole operazioni di carico e scarico”, l'individuazione esatta del concetto di “piccole operazione di carico e scarico” potrebbe apparire nei fatti più complicata, stante l'intrinseca elasticità del concetto.

Ed allora, che cosa succede se, ad esempio, l'amministratore ritiene che quella clausola vada interpretata nel senso di consentire stazionamenti per pochissimi minuti, mentre il condomino è convinto che la norma legittimi lo scarico senza fretta?

Nel caso in cui la controversia non si esaurisca in schermaglie tra le parti, ma finisca in un'aula di giustizia, la parola del giudice – se rispettosa dei canoni dettati dal codice civile in materia di interpretazione dei contratti, dev'essere considerata legge. Come dire: decide il giudice il significato della clausola del regolamento condominiale oggetto di contestazione.

A questa conclusione, che da tempo costituisce l'orientamento maggioritario in seno alla giurisprudenza di legittimità, è giunta nuovamente la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 138 depositata in cancelleria l'8 gennaio 2016.

Nel caso di specie le parti litigavano in merito alla natura condominiale (o meno) di un corridoio di accesso ad alcune unità immobiliari. Corridoio condominiale secondo alcuni condòmini, mentre questo doveva essere considerato di proprietà esclusiva per le loro controparti.

Uno dei motivi di contrasto era proprio il contenuto del regolamento di condominio. Il giudice di merito che era stato chiamato a risolvere la questione gli aveva dato un determinato significato, che, invece, era stato contestato da uno dei condòmini.

Tale contestazione, però, si legge nella sentenza di Cassazione, non aveva alcun fondamento.

Motivo?

Si legge nella pronuncia n. 138 che “l'interpretazione del regolamento contrattuale di condominio si traduce in un apprezzamento di fatto ed è, pertanto, insuscettibile di censure in sede di legittimità, salvo che per violazione dei canoni ermeneutici o per vizi di motivazione (Cass. 31-7-2009 n. 17893; Cass. 23-1-2007 n. 1406; Cass. 14-7-2000 n. 9355; Cass. 28-10-1995 n. 11278).

Per sottrarsi al sindacato di legittimità, inoltre, l'interpretazione data dal giudice di merito non deve essere l'unica possibile, o la migliore in astratto, ma una tra quelle possibili e plausibili, sicché, quando di un atto negoziale (o equiparato) sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte che aveva sostenuto la versione poi disattesa dal giudice di merito dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra, laddove l'opzione esegetica prescelta dal giudice di merito sia sorretta da idonea e logica motivazione (Cass. 2-5-2006 n. 10131; Cass. 23-1-2007 n. 1406)” (Cass. 8 gennaio 2016 n. 138).

La distinzione delle clausole del regolamento contrattuale

Sentenza
Scarica Cass. 8 gennaio 2016 n. 138
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