Il Tribunale di Trento, con una sentenza del 18 febbraio 2025 - nel pronunciarsi sull'opposizione a decreto ingiuntivo promossa da un condominio avverso la pretesa creditoria avanzata da uno studio associato di ingegneri per la progettazione di lavori inerenti la coibentazione dell'involucro dell'edificio e la sostituzione dei generatori della centrale termica - ha richiamato i principi giuridici in tema di onere probatorio in caso di contestazione da parte del committente del compenso richiesto dal professionista con particolare riferimento alle modalità di contestazione da parte del debitore del quantum preteso.
Contestazione da parte del condominio del compenso richiesto dal professionista: l'onere della prova. Fatto e decisione
Un'associazione professionale di ingegneri chiedeva ed otteneva l'emissione di decreto ingiuntivo per il pagamento del compenso dovuto da un Condominio in favore del quale aveva svolto attività di progettazione di interventi di efficientamento energetico dell'edificio condominiale.
Il Condominio proponeva opposizione contestando: la mancata consegna del progetto; il mancato rispetto del termine previsto per la predisposizione del progetto con conseguente impossibilità di ottenere il superbonus 110%; la non debenza della pretesa in quanto il corrispettivo del 5-6% era stato pattuito sul presupposto che il Condominio potesse usufruire delle agevolazioni fiscali.
Concludeva, pertanto, chiedendo di revocare il decreto ingiuntivo opposto e comunque di dichiarare che nulla spettava allo studio professionale associato.
Si costituiva in giudizio la parte convenuta contestando in fatto e in diritto l'opposizione e chiedendone l'integrale rigetto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto; in ogni caso chiedeva di condannare il Condominio a pagare la somma ingiunta, oltre alle spese di vidimazione della parcella da parte dell'Ordine degli Ingegneri.
Alla luce della documentazione prodotta in giudizio, il Tribunale ha accolto in parte l'opposizione risultando incontroverso l'effettivo espletamento, da parte dello studio professionale ingiungente, dell'attività progettuale commissionata dal Condominio nonché provata la circostanza che gli elaborati progettuali fossero stati prima mostrati a una ristretta rappresentanza del Condominio e poi ai partecipanti all'assemblea condominiale, nonché messi a disposizione dei condomini presso la sede dello studio professionale.
Il Tribunale ha, altresì, escluso che la corresponsione dell'onorario fosse stata subordinata all'effettiva fruizione del beneficio fiscale o comunque all'esecuzione dei lavori, non risultando provato che le parti ebbero a concordare uno specifico termine di adempimento, nonché in considerazione di quanto specificato nel verbale assembleare in cui si era espressamente pattuito che se i lavori non fossero stati eseguiti, "la spesa di progettazione" sarebbe stata "pagata in base ai millesimi di proprietà",
Con riferimento all'ammontare del corrispettivo, il giudicante ha ritenuto che le parti lo avessero quantificato di comune accordo in misura variabile tra il 5% e il 6% del complessivo costo dei lavori, per come calcolato nel dettagliato e analitico computo metrico redatto dagli ingegneri.
Non avendo il Condominio opponente contestato nei termini di rito, ma solo tardivamente, e comunque in maniera del tutto generica, l'importo calcolato dagli ingegneri quale costo dei lavori, il Tribunale ha assunto tale importo quale base del calcolo per il compenso professionale dovuto alla controparte.
Trattandosi di importo inferiore a quello portato dal decreto ingiuntivo opposto, il Tribunale lo ha revocato ed ha condannato il Condominio al pagamento dell'importo quantificato in misura pari al 5,5% (valore medio tra quelli indicati dallo studio professionale) oltre interessi dalla domanda.
Ha, invece, rigettato la domanda di pagamento delle spese di vidimazione della parcella in quanto non era necessaria ai fini della quantificazione del corrispettivo dovuto dal Condominio per la prestazione professionale svolta dallo studio associato.
Considerazioni conclusive
Nella pronuncia in esame, la disamina dei profili giuridici attiene alla valutazione dei documenti prodotti ed, in particolare, della delibera assembleare relativa al conferimento dell'incarico di progettazione dei lavori di cappotto e centrale termica all'associazione professionale di ingegneri nonché della pattuizione del relativo compenso professionale.
Sul punto, è noto che il potere di spesa per ogni intervento è di competenza esclusiva della compagine condominiale che, in sede di assemblea convocata ad hoc, può conferire incarichi professionali di straordinaria amministrazione per i quali l'amministratore non ha alcuna autonoma legittimazione, salvo che rivestano il carattere dell'urgenza.
Nell'ipotesi in cui il professionista agisca in via monitoria per ottenere il pagamento del compenso dovuto dal Condominio e quest'ultimo proponga opposizione al decreto ingiuntivo, il professionista è chiamato, quale attore sostanziale, a dimostrare l'esigibilità del credito azionato mentre la parte opponente, ossia il condominio, è tenuto a dar prova dell'eventuale esistenza di fatti impeditivi, modificativi e o estintivi dello stesso.
Nella fattispecie in esame, le risultanze documentali hanno provato in termini sufficientemente chiari e univoci il conferimento dell'incarico da parte dell'assemblea condominiale allo studio associato di ingegneri in ordine all'attività di studio e progettazione dei lavori di cappotto e centrale termica, ossia degli interventi di efficientamento energetico menzionati nel ricorso monitorio, nonché l'effettivo espletamento, da parte dello studio professionale ingiungente, dell'attività progettuale commissionata.
Dall'altro lato, il Condominio debitore non ha dato prova dell'esistenza di un termine essenziale per l'espletamento dell'incarico da parte del professionista; il chè ha indotto ad escludere che la corresponsione dell'onorario fosse stata subordinata all'effettiva fruizione del beneficio fiscale del bonus 110 % o comunque all'esecuzione dei lavori.
Per quanto attiene all'ammontare del corrispettivo, in generale deve dirsi che il debitore che voglia contestare il quantum preteso dal professionista a titolo di compenso non può opporre ragioni generiche, allegando la mera esorbitanza, incongruenza ed eccessività dell'ammontare richiesto, ma deve contestare in modo specifico l'applicazione dei criteri di determinazione del compenso.
In particolare, quanto alle modalità di contestazione da parte del debitore del quantum dovuto, rileva una differenza a seconda che il conteggio del professionista sia preciso e dettagliato o sia privo di specificazioni.
Nel primo caso, il debitore ha l'onere di contestare in modo specifico la richiesta di compenso del professionista; nel secondo caso, invece, il debitore può limitarsi ad eccepire la mera esorbitanza del compenso richiesto spettando in questo caso al professionista, creditore, dimostrare la correttezza della propria pretesa sulla base dell'accordo tra le parti, delle tariffe professionali o degli usi.
In tale senso, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di statuire che "in tema di contestazione sul quantum preteso a titolo di prestazioni professionali, va affermato il principio, in forza del combinato disposto di cui agli artt. 2697 cod. civ. (onere della prova) e 115, comma 1, cod. proc. civ. (criterio di non contestazione), che il debitore ha l'onere di contestare in modo specifico la richiesta di compenso del professionista nel caso in cui essa muova da un conteggio preciso e dettagliato, mentre può limitarsi ad eccepire la mera esorbitanza del compenso richiesto solo laddove tale richiesta si limiti ad indicarlo in un importo complessivo e globale, senza specificazioni, spettando in questo caso al creditore dimostrare, a fronte della contestazione dell'altra parte, la correttezza della propria pretesa sulla base di determinati parametri, che, vale a dire, l'importo richiesto è quello dovuto, sulla base della convenzione delle parti, delle tariffe professionali applicabili o degli usi, a mente dell'art. 2225 cod. civ." (così in motivazione Cass., n° 37788/2021).