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Contenzioso tributi locali: parte il 1° gennaio 2016 la nuova procedura di reclamo e mediazione.

Nuove procedure di reclamo e mediazione tributaria per i tributi locali: ecco cosa devono sapere i contribuenti per evitare la declaratoria di improcedibilità e risolvere le controversie in modo efficace.
Dott. Domenico Pirrò 
Nov 30, 2015

A partire dal primo gennaio 2016 per tutte le controversie d'importo non superiore a ventimila euro, riguardanti (anche) i tributi locali, è obbligatorio esperire il reclamo o la mediazione tributaria. Gli enti locali avranno l'obbligo di indicare in tutti gli avvisi di accertamento notificati entro fine anno modalità e termini per avvalersi della procedura “precontenziosa”.

Il Decreto Legislativo 24 settembre 2015 n. 156, in attuazione dell'art. 10 della legge n. 23/2014, ha introdotto alcune importanti novità nel processo tributario, estendendo agli enti locali alcune regole già previste per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, tra cui l'obbligo di attivare in caso di c.d. “mini controversie “ la procedura di reclamo. Le novità, quindi, riguardando anche il contenzioso in materia di Ici - Imu, Tasi, Tarsu e Tari nonché catastale (ad esempio sul classamento o sull'attribuzione di rendita agli immobili) e quello relativo agli atti degli agenti della riscossione ovvero degli altri concessionari “locali” (di cui all'art. 53, del D. Lgs. n. 446/1997), interesseranno in particolar modo anche gli amministratori di condominio.

In base all'attuale formulazione dell'articolo 17 bis del D. Lgs. n. 546/1992, a partire dal 1° gennaio del prossimo anno,le cause relative (anche) ai tributi locali, di valore non eccedente i ventimila euro, saranno soggette alla presentazione di un ricorso che, in via preventiva, varrà come reclamo.

E' evidente, come per altro rilevato dalla relazione illustrativa al decreto di riforma, che tale procedura si applicherà alla gran parte delle controversie in materia di tributi locali le quali si attestano su di un valore medio di lite di gran lunga inferiore al limite fissato dal legislatore (intorno ai 3000 euro).

Per “valore di lite” si deve intendere, come noto, l'ammontare complessivo dei tributi, anche se diversi o riguardanti più annualità, al netto degli interessi e delle sanzioni irrogate.

Qualora si controverta soltanto sulle sanzioni dovrà farsi riferimento all'ammontare di queste ultime ai fini del calcolo della soglia dei ventimila.Quindi, i contribuenti raggiunti da avvisi di accertamento relativi ai tributi locali per un valore complessivo al di sotto della citata soglia dovranno necessariamente presentare, entro 60 giorni dalla notifica dell'atto, prima il reclamo e attendere poi che decorrano 90 giorni (termine entro cui il ricorso è sospeso) durante i quali andrà conclusa la mediazione.

Soltanto allo spirare di tale termine decorreranno i 30 giorni entro cui il contribuente dovrà costituirsi in giudizio ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 546/1992.

Dal punto di vista procedurale il ricorso non preceduto dal reclamo ovvero presentato prima dello spirare dei 90 giorni comporterà automaticamente la declaratoria di improcedibilità da parte della Commissione Tributaria adita.

Ciò perché lo strumento del reclamo, introdotto nel nostro ordinamento nella prospettiva di deflazionare il contenzioso tributario(da alcuni anni ai massimi livelli) edesteso quindi anche ai tributi non amministrati dall'Agenzia delle entrate, deve consentire all'Amministrazione che ha emanato l'atto impugnato di riesaminare il proprio operato rilevando eventuali vizi o errori indicati dal contribuente nei motivi del ricorso.

Va da se che il reclamo dovrà necessariamente contenere tutti gli elementi indispensabili per la corretta proposizione del ricorso in relazione, ad esempio, all'assistenza tecnica, al rispetto dei termini di proposizione dello stesso e la costituzione in giudizio e così via.

Con tale procedimento l'Amministrazione ha sia la possibilità di provvedere in autotutela sull'atto emanato, annullandolo,e sia quella di definire la questione con lo strumento della mediazione.

Con quest'ultima, in particolare, l'Amministrazione può accogliere le proposte formulate dal contribuente sull'atto impugnato oppure può procedere a formularne delle proprie.

Il reclamo, infatti, può contenere una proposta di mediazione, definibile in via amministrativa, che abbia la finalità di rideterminare i tributi dovuti in una fase antecedente al giudizio vero e proprio, che è pertanto soltanto eventuale dipendendo dall'insuccesso delle procedure “deflattive” citate.

Il termine entro cui procedere alla rideterminazione dell'ammontare dei tributi dovuti è fissato in un minimo di 90 giorni.

In caso di buon esito del reclamo la mediazione si perfeziona con il versamento, da effettuarsi entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo, dell'intero importo dovuto ovvero della prima rata in caso di rateizzazione.

Qualora, invece, la mediazione non vada a buon fine sarà possibile, a seguito delle novità introdotte dal Decreto Legislativo n. 156/2015, avvalersi della conciliazione giudiziale sia in primo che in secondo grado di giudizio.

L'entrata in vigore della riforma il prossimo 1° gennaio ha suscitato qualche perplessità su questioni di diritto intertemporale e non solo. Ci si è chiesti, in particolare, se agli accertamenti in materia di tributi locali notificati entro la fine dell'anno si debbano applicare le nuove o le vecchie regole.Il D.L. n. 98/2011, che introdusse tale istituto “precontenzioso” per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, precisò che lo stesso sarebbe stato applicabile agli atti <<notificati a decorrere dal 1° aprile 2012>>, mentre nulla dice la norma che oggi estende il reclamo ai tributi locali.Al riguardo vi è da dire che tale disposizione, facendo riferimento ai ricorsi “presentatidal primo gennaio 2016, non può che applicarsi anche alle controversie in materia di tributi locali originate da atti di accertamento notificati negli ultimi due mesi di quest'anno e nei quali gli enti locali avranno l'obbligo di indicare, nel caso in cui l'ammontare dei tributi non superi i ventimila euro, i termini e le modalità per la presentazione del reclamo.

Va segnalato, in ultimo, che qualche perplessità ha suscitato anche la mancata previsione, nell'ambito dell'estensione del citato istituto agli atti amministrati dagli enti locali, di norme e procedure idonee a garantire la terzietà di giudizio delle strutture organizzative che saranno chiamate a decidere sui reclami (si pensi ai piccoli Comuni dove chi sarà materialmente investito dell'onere di vagliare un

reclamo sarà molto probabilmente lo stesso funzionario che ha redatto l'atto di accertamento). Tuttavia, la relazione illustrativa al decreto ha chiarito al riguardo che una previsione in tal senso non sarebbe stata necessaria giacché tanto il reclamo e tanto la mediazione risulterebbero soltanto una modalità di espressione del potere di autotutela dell'Amministrazione che ha emesso l'atto.

sarà molto probabilmente lo stesso funzionario che ha redatto l'atto di accertamento). Tuttavia, la relazione illustrativa al decreto ha chiarito al riguardo che una previsione in tal senso non sarebbe stata necessaria giacché tanto il reclamo e tanto la mediazione risulterebbero soltanto una modalità di espressione del potere di autotutela dell'Amministrazione che ha emesso l'atto. condominio

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