Una premessa è fondamentale: è necessario operare una distinzione tra contatore in uso ma di proprietà dell'ente erogatore e contatore posto a valle di questo, di proprietà delle due persone che se ne servono.
Ciò detto si può proseguire nell'analisi delle fattispecie. Partiremo dal contatore di proprietà delle persone che utilizzano le unità immobiliari per poi soffermarci sull'altra fattispecie.
Contatore acqua in comune: comunione e condominio?
Comunione e condominio sono due tipologie di compartecipazione alla proprietà di un bene. Il condominio è una sub specie di comunione, caratterizzata dalla relazione che lega i beni comuni all'uso delle unità immobiliari in proprietà esclusiva.
Tale differenza è stata più volte espressa dalla Corte di Cassazione. Merita menzione la pronuncia n. 2046 del 2006 delle Sezioni Unite, riguardante proprio il condominio minimo.
In quell'occasione, la Cassazione ebbe modo di affermare che "la specifica fisionomia giuridica del condominio negli edifici - la tipicità, che distingue l'istituto dalla comunione di proprietà in generale e dalle altre formazioni sociali di tipo associativo- si fonda sulla relazione che, nel fabbricato, lega i beni propri e comuni, riflettendosi sui diritti, dei quali i beni formano oggetto (la proprietà esclusiva e il condominio).
Le norme dettate dagli artt. 1117, 1139 cod. civ. si applicano all'edificio, nel quale più piani o porzioni di piano appartengono in proprietà solitaria a persone diverse e un certo numero di cose, impianti e servizi di uso comune sono legati alle unità abitative dalla relazione di accessorietà" (Cass. SS. UU. 31 gennaio 2006 n. 2046).
In sintesi: un bene in comunione è goduto direttamente dai comproprietari quali oggetto specifico del loro godimento. Si pensi ad un appartamento, un box auto, ecc. Diversamente il bene in condominio viene goduto in relazione al godimento di un altro bene, che costituisce l'oggetto principale del diritto: tale condizione viene detta di funzionalità o accessorietà.
Date queste premesse, non sorgono dubbi in merito alla natura condominiale del contatore dell'acqua in comproprietà con altro proprietario. Le Sezioni Unite, nel 2006, specificarono proprio che le regole dettate in materia condominiale trovano applicazione anche nel così detto condominio minimo, ossia quello caratterizzato dalla presenza di due soli proprietari di altrettante unità immobiliari.
D'altra parte, è lo stesso art. 1117 n. 3 c.c. ad affermare che sono condominiali "gli impianti idrici e fognari, [...] fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche".
Unica eccezione: il titolo d'acquisto che può riservare la proprietà ad uno solo dei condòmini. Eppure tale riserva, fintanto che l'uso è condiviso, non farebbe venire meno la funzione del contatore.
Ciò chiarito è utile soffermarsi sull'altra fattispecie, invero in casi del genere più ricorrente, cioè dell'unico contatore dell'ente erogatore in uso a due diverse unità immobiliari.
Contatore acqua in comune e intestazione del contratto
Se un contatore serve solamente un'abitazione, allora il contratto per l'erogazione del servizio idrico dovrà essere intestato a chi vive in quell'unità immobiliare. Ogni ente erogatore del servizio idrico ha un proprio regolamento e condizioni contrattuali che in larga parte sono standardizzate in ragione dell'esistenza di un'autorità regolatrice del mercato (ARERA).
Tra gli obblighi che le norme regolamentari e contrattuali impongono v'è quello di dichiarare i così detti impegnativi sottostanti quel punto di utenza.
Esempio: il contatore X serve solamente la casa di proprietà di Tizio. Il contratto dovrà essere intestato a Tizio (più specificamente a chi abita la proprietà di Tizio, cioè chi materialmente consuma l'acqua).
Se il contatore X, invece, serve due case, una di proprietà di Tizio e l'altra di Caio, il contratto dovrà essere intestato ad entrambi o, come più correttamente vorrebbero le norme anche in ragione della fattispecie del condominio minimo, a tale condominio, che - sempre per legge - deve essere munito di codice fiscale.
In tal modo, infatti, l'ente erogatore del servizio sarebbe in grado di conoscere la consistenza numerica reale ed adeguare i costi dell'erogazione in ragione della presenza di più di una sotto utenza.
In entrambi i casi le spese inerenti al contratto e quindi alle strumentazioni necessarie per la sua esecuzione dovranno essere suddivise tra i condòmini sulla scorta del criterio di legge vigente (cioè i millesimi di proprietà e non le spese d'uso, ove non si tratti di consumi) ovvero di quello pattiziamente stabilito dalle parti.