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Consumi idrici: il Comune deve dimostrare con certezza il credito nei confronti del condominio, senza basarsi su criteri presuntivi

Il Comune deve fornire prove certe dei crediti per i consumi idrici nei confronti del condominio, evitando di basarsi su criteri presuntivi per garantire la correttezza delle richieste di pagamento.
Giuseppe Bordolli Responsabile scientifico Condominioweb 
30 Apr, 2025

Nella prassi della gestione condominiale capita spesso che vi sia una differenza tra la rilevazione dell'ente erogatore e la lettura dei consumi idrici complessivi risultante al condominio. Una recente sentenza della Corte di Appello di Messina si è occupata di una controversia tra il condominio ed il Comune attinente al pagamento del corrispettivo del servizio di fornitura idrica (sentenza del 7 marzo 2025 n. 188).

Controversia sui consumi idrici: condominio contro comune

Un Comune chiedeva ed otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti di un condominio per una somma relativa a consumi idrici. Il condominio, ritenendo infondata la richiesta, aveva presentato opposizione, cercando di contestare l'obbligo di pagamento.

Tuttavia, il giudice ha respinto tale opposizione, ritenendo che la pretesa del Comune fosse legittima e confermando così la validità del decreto ingiuntivo.

Di conseguenza, l'ingiunto è stato condannato a corrispondere la somma richiesta, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria calcolata dalla data della domanda. La questione è stata sottoposta alla Corte di Appello.

L'appellante - condominio ha lamentato la violazione dei principi sanciti dall'articolo 2697 c.c., criticando il Tribunale per aver basato la sua decisione esclusivamente sul regolamento comunale, ignorando il contratto di fornitura idrica.

Secondo la prospettazione dell'appellante, poiché si tratta di una controversia relativa al pagamento del servizio di fornitura idrica, spettava alla parte attrice sostanziale (il Comune) dimostrare l'esistenza del credito, producendo in giudizio il contratto di fornitura d'acqua stipulato con la collettività.

A parere del condominio quindi la semplice produzione del regolamento comunale, che all'articolo 29 ha previsto il calcolo dei consumi su base presuntiva, non è sufficiente a soddisfare l'onere probatorio.

L'appellante censura la pronuncia per aver ignorato le risultanze della C.T.U. (Consulenza Tecnica d'Ufficio), che aveva evidenziato errori nella lettura e nella misurazione dei consumi.

Tali errori, secondo l'appellante, avrebbero dovuto condurre il Giudice a una diversa valutazione dell'ammontare del credito vantato.

Infine, l'appellante contesta la sentenza nella parte in cui il Giudice non ha tenuto conto dello scorporo effettuato dal C.T.U. nella relazione integrativa.

Tale scorporo riguardava l'importo di € 1.787,92, che avrebbe dovuto essere detratto dalla somma ingiunta. Il Tribunale ha dato ragione al condominio.

Secondo i giudici di secondo grado il Tribunale ha erroneamente attribuito rilevanza al regolamento comunale che consentiva all'Ente comunale di applicare la tariffazione basata su consumi presunti.

In ogni caso la Corte ha osservato che, a differenza di quanto sostenuto dal giudice di primo grado, la consulenza tecnica non ha offerto alcun elemento per conclamare la legittimità dei consumi idrici registrati nell'utenza del condominio.

Del resto il CTU ha sottolineato che sulla base di quanto affermato dal Comune stesso, "si può ritenere che tutti i dati contabili registrati dall'Ente ed inerenti il consumo del contatore in esame potrebbero essere inattendibili". Secondo la Corte tale affermazione, anziché rafforzare nel giudicante il convincimento della infondatezza della opposizione, avrebbero dovuto far propendere per il riconoscimento della sua fondatezza, stante l'assoluta mancanza di certezza ed esattezza nella misurazione dei consumi effettivi da addebitare al condominio.

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Obblighi probatori e criteri di calcolo per i consumi idrici

Il rapporto di fornitura di acqua potabile rientra nella disciplina del contratto di somministrazione, regolato dall'articolo 1559 c.c. Questo tipo di contratto implica l'erogazione continuativa di un bene o servizio, con obblighi specifici per il fornitore e il destinatario.

La Cassazione ha già affermato che le prestazioni di acqua non possono essere quantificate con metodi induttivi, ad abbonamento, o con sistema "consumo presunto".

I giudici supremi hanno affermato che i Comuni italiani o le aziende fornitrici del servizio idrico, nella gestione della distribuzione dell'acqua potabile, non possono determinare il canone sulla base dei consumi presuntivi, in quanto possono chiedere il pagamento solo per l'acqua effettivamente erogata (Cass. civ., sez. VI, 22/05/2017, n. 12870); in altre parole, se nei contratti stipulati con gli utenti (o negli stessi Regolamenti comunali) è previsto che la fatturazione sia basata sugli effettivi consumi, non può farsi riferimento a dati presunti per la contabilizzazione delle spettanze, in ossequio alla natura sinallagmatica del contratto di somministrazione di acqua.

Nel caso esaminato il C.T.U. ha affermato che "dopo aver effettuato le dovute verifiche, si può affermare che si evidenziano alcuni casi per cui le misurazioni dei consumi dai contatori si basano su letture presuntive o della media riscontrata nel biennio precedente ed in altri casi il Comune non ha riportato sul tabulato utenze madre/figlia le relative detrazioni dal Consumo del contatore generale". Secondo i principi generali in materia di onere della prova, chiunque voglia far valere un diritto in sede giudiziaria ha l'obbligo di dimostrarne la fondatezza. In questo caso, spettava al Comune, in qualità di attore, provare l'esistenza del credito vantato nei confronti del condominio.

La prova avrebbe dovuto consistere nella produzione del contratto di fornitura che regolamentava il costo del servizio, le modalità di erogazione, le condizioni contrattuali specifiche tra le parti.

In quest'ottica, l'Ente comunale non ha correttamente assolto al proprio onere probatorio, né in fase di procedimento monitorio, né successivamente, avendo prodotto solo le fatture e il regolamento comunale, senza allegare il contratto di fornitura.

Sentenza
Scarica App. Messina 7 marzo 2025 n. 188

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