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Conguaglio partite pregresse nelle bollette acqua: è illegittimo se commisurato al consumo ora per allora

L'AEEGSI nel definire il costo della tariffa del servizio idrico ha la possibilità di applicare un'integrazione tariffaria commisurata a consumi già effettuati.
Avv. Rosario Dolce del Foro di Palermo 

Con ricorso ex articolo 140, comma VIII Codice del Consumo, avanti al Tribunale di Nuoro un'Associazione di consumatori ha citato in giudizio l'Ente gestore del Servizio integrato idrico locale nelle ATO della Regione Sardegna, chiedendo di astenersi dal chiedere ai clienti-utenti il pagamento di somme a titolo di "conguaglio partite pregresse 2005-2011".

Al contempo, l'Associazione ha chiesto inibirsi al medesimo ente gestore di interrompere l'erogazione del servizio nei confronti degli utenti-clienti che non abbiano provveduto al pagamento di tale richiesta economica.

Prima di addentrarci nel merito del ricorso occorre fare un passo indietro e verificare le ragioni per cui i gestori del servizio sono soliti applicare dei conguagli per gli esercizi precedenti.

La legittimazione dei conguagli in bolletta. La previsione del conguaglio relativo a periodi precedenti al trasferimento all'Autorità competenti del servizio integrato idrico è stata fondata dall'AEEGSI (acronimo che sta per: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) sulla previsione dell'art. 154, comma 1, D.

Lgvo 152/2006 (Codice dell'Ambiente), ai sensi del quale "la tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'ente di governo dell'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio «chi inquina paga». Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo. .

In ordine all'elaborazione del metodo che definisca le componenti di costo da riconoscere nella tariffa e le metodologie di calcolo della stessa, è intervenuto il D.M. 1 agosto 1996, con cui è stato approvato il Metodo Tariffario Normalizzato (MTN).

Come ha sottolineato anche la giurisprudenza amministrativa (v. TAR Lombardia 18 giugno 2014, n. 1593), il decreto è ispirato, oltre che al principio del "full costrecovery", al criterio del c.d. "pricecap": in base a tale criterio, l'autorità competente (ATO), applicando il MTN, approva una tariffa il cui ammontare sia tale da assicurare la copertura dei costi di investimento ed operativi che il gestore dovrà presumibilmente sostenere per l'erogazione del servizio.

 Continua [...]

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Sentenza inedita
Scarica Tribunale di Nuoro, Ordinanza del 19/06/2018
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