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Condominio e conflitto d'interessi: l'impresa costruttrice può votare in assemblea se la deliberazione non la riguarda

Conflitto d'interessi del condomino rispetto al condominio e votazione nel corso dell'assemblea condominiale.
Avv. Alessandro Gallucci 
4 Lug, 2011

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10754 dello scorso 16 maggio, è tornata ad occuparsi di conflitto d’interessi del condomino rispetto al condominio e votazione nel corso dell’assemblea condominiale.

Il caso specifico, che approfondiremo dopo una breve premessa di carattere generale, riguardava il voto espresso da due imprese che avevano preso parte all’edificazione dello stabile e che erano ancora condomine.

Il codice civile non disciplina direttamente il conflitto d’interessi in condominio. A quali norme fare riferimento? Per costante ed unanime insegnamento di dottrina e giurisprudenza, in questi casi bisogna fare applicazione analogica delle norme dettate in materia societaria e più nello specifico al primo dell’art. 2373 c.c. a mente del quale: “ la deliberazione approvata con il voto determinante di coloro che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società è impugnabile a norma dell'articolo 2377 qualora possa recarle danno” (art. 2373, primo comma, c.c.).

Spetta al condomino impugnante dare prova del conflitto, del fatto che il voto espresso in tal modo sia stato determinante ai fini dell’adozione della delibera oltre che del danno che potrebbe derivare alla compagine. Nel caso di condomino in conflitto d’interesse che abbia votato per delega anche per altri condomini non in conflitto con la compagine, tale situazione non si estende automaticamente all’espressione di voto delegata.

In tale occasione, infatti, ci spiega la Cassazione, “ in caso di conflitto di interessi fra un condomino ed il condominio, qualora il condomino in conflitto di interessi sia stato delegato da altro condomino ad esprimere il voto in assemblea, la situazione di conflitto che lo riguarda non è estensibile aprioristicamente al rappresentato, ma soltanto allorché si accerti, in concreto, che il delegante non era a conoscenza di tale situazione, dovendosi, in caso contrario, presumere che il delegante, nel conferire il mandato, abbia valutato anche il proprio interesse - non personale ma quale componente della collettività - e lo abbia ritenuto conforme a quello portato dal delegato” (Cass. 10 agosto 2009 n. 18192).

Nel caso di specie un condomino chiedeva venisse dichiarata l’invalidità d’una delibera in quanto adottata con il voto favorevole di due condomini, due imprese, che avevano avuto a che fare con la costruzione dell’edificio.

Dopo il primo ed il secondo grado, nei quali il ricorrente si vedeva dar torto, il giudizio è arrivato in Cassazione. Gli “ Ermellini” hanno confermato la sentenza di secondo grado.

Si legge nella pronuncia n. 10754 che “ in materia di condominio, ai fini della invalidità della delibera assembleare, il conflitto di interessi può essere riconosciuto solo ove risulti dimostrata una sicura divergenza tra specifiche ragioni personali di determinati singoli condomini, il cui voto abbia concorso a determinare la maggioranza assembleare, ed un parimenti specifico contrario interesse istituzionale del condominio (Cass., Sez. 2^, 18 maggio 2001, n. 6853; Cass., Sez. 2^, 5 dicembre 2001, n. 15360).

A tale principio si è attenuta la Corte d'appello, la quale ha rilevato, con congruo e motivato apprezzamento delle risultanze di causa, che l'assemblea era stata chiamata a deliberare in ordine alla sistemazione del tetto ed alla ripulitura del canale di gronda: attività, questa, inquadratile nella manutenzione ordinaria del fabbricato e non coinvolgente in alcun modo la responsabilità del costruttore per presunti vizi dell'edificio, tanto più che nessun difetto costruttivo era stato dedotto o contestato”.

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