Il caso. I titolari di quote indivise di proprietà di un fabbricato adibito ad albergo, impugnavano la delibera dell'assemblea dei comproprietari con la quale, a maggioranza, era stato deciso di ridurre per tre anni il canone di affitto alla società alberghiera affittuaria dell'immobile.
Secondo gli istanti, la delibera era nulla in quanto il contratto di affitto era stato precedentemente stipulato dalla totalità dei comproprietari e, dunque, anche eventuali modifiche contrattuali potevano avvenire solo all'unanimità.
Inoltre, facevano presente che l'amministratore del condominio era proprietario della quota maggiore dello stabile nonché gestore dell'impresa affittuaria.
Per questo motivo, lamentavano l'invalidità della delibera perché in conflitto di interessi.
Il Tribunale di Roma, sentenza n. 4461 del 27 febbraio 2019, respinto il primo motivo di ricorso in quanto palesemente infondato, si è soffermato sul tema del conflitto d'interesse.
Che cos'è il conflitto d'interesse. Per far valere efficacemente tale vizio, il soggetto interessato deve dimostrare che il voto impugnato sia stato determinante e che, soprattutto, chi lo ha espresso «non soltanto si trovasse astrattamente in una situazione d'incompatibilità, ma, altresì, abbia concretamente perseguito un interesse contrastante con quello collettivo ovvero che la delibera impugnata sia affetta da "abuso" o "eccesso di potere", per non trovare "alcuna giustificazione nell'interesse" della comunione o del condominio ad essere, invece, il voto dei comunisti o condòmini di maggioranza "ispirato al perseguimento … di un interesse personale antitetico" rispetto a quello della collettività ovvero "il risultato di un'intenzionale attività fraudolenta" della maggioranza medesima, intesa " a provocare la lesione dei diritti di partecipazione e degli altri diritti patrimoniali spettanti" ai comunisti o condòmini di minoranza "uti singoli"».
Occorre fornire la prova specifica del conflitto. Detto in altre parole, per invocare il conflitto d'interessi è necessario che tale situazione sia accertata non in astratto, ma in concreto, fornendo la prova della divergenza tra l'interesse del singolo condomino e quello comune nello specifico caso preso in esame.
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