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Conferma amministratore, rendiconto condominiale, richiesta documenti, quando contestare la delibera?

La conferma dell'amministratore e l'approvazione del rendiconto condominiale: come contestare le delibere assembleari e quali documenti richiedere per tutelare i propri diritti.
Avv. Laura Cecchini - Foro di Firenze 
14 Feb, 2020

La sentenza in commento trae origine dall'appello promosso da una condomina, a seguito della soccombenza totale nel giudizio di primo grado, instaurato prima della entrata in vigore della Riforma del Condominio, avente ad oggetto l'impugnazione di una delibera assembleare sotto tre diversi profili.

Conferma dell'amministratore, approvazione del rendiconto e compenso dell'amministratore al vaglio della Corte di Palermo

Il primo attiene alla dedotta erronea applicazione dell'art. 1136 Cod. Civ. da parte del Giudice di prime cure laddove ha ritenuto sufficiente, per la conferma dell'amministratore, la maggioranza semplice di cui al III comma.

Il secondo motivo di gravame concerne la domanda di annullamento della delibera di approvazione del rendiconto in assenza della pretesa impossibilità di prendere visione della documentazione contabile a sostegno e conferma dello stesso.

La terza censura afferisce la contestazione sulla legittimità di un compenso (lettura e contabilità dei contatori) inserito nel rendiconto per presunta mancata delibera di approvazione di tale voce di spesa.

Conferma dell'amministratore, cosa dice la Corte d'appello di Palermo?

Venendo alla trattazione della vicenda, per una disamina puntuale ed esemplificativa dei motivi di censura sottesi alla pronuncia in esame, è utile evidenziare che, prima della Riforma sul condominio, la Giurisprudenza non era unanime sui quorum deliberativi necessari per la conferma della carica di amministratore.

Invero, è noto che al termine di ogni gestione (annuale), l'amministratore ha l'obbligo di provvedere alla convocazione della assemblea per l'approvazione del rendiconto consuntivo e preventivo, nonché, prima della riforma, anche per la conferma o revoca dello stesso, inserendo tale argomento nell'ordine del giorno.

In assenza di una disposizione ad hoc sul quorum deliberativo per la conferma dell'amministratore, quale maggioranza necessaria, qualificata di cui al II comma dell'art. 1136 Cod. Civ. (indicato nel IV comma dell'art. 1136 Cod. Civ.) o quella semplice prevista al III comma della medesima disposizione?

La querelle formatasi sul punto, secondo l'orientamento prevalente della Suprema Corte di Cassazione, doveva essere risolta applicando il principio per cui "non solo in caso di nomina o revoca dell'amministratore, ma anche in quello di conferma è necessaria la maggioranza di cui all'art. 1136 4 c.c., trattandosi di delibere che hanno contenuto ed effetti giuridici uguali" ex pluribus multis sentenza n.4269/1994).

Sebbene, la Giurisprudenza di Legittimità avesse espresso con chiarezza tale principio, tuttavia non si poteva ignorare la esistenza di altra e diversa teoria, di prevalente elaborazione dottrinale, ad avviso della quale la nomina e la conferma del mandato all'amministratore rivestivano due atti diversi, non assimilabili.

Sulla base di questo presupposto, per la validità della delibera di conferma era sufficiente la maggioranza semplice di cui al III comma dell'art. 1136 Cod. Civ. applicando in via interpretativa, in assenza di una chiara disposizione in materia, il criterio dettato per le deliberazioni in seconda convocazione.

Ebbene, nel caso che interessa, la Corte d'Appello di Palermo ha accolto il primo motivo di gravame formulato, aderendo al principio affermato, e sopra richiamato, espresso dalla Corte di Cassazione, motivando che "la c.d. "conferma del mandato deliberata dai Condomini nel corso dell'assemblea del 14 giugno 2013, non è altro che la rinnovazione dei poteri gestori, atteso che essa determina la riespansione delle funzioni amministrative nella loro pienezza con effetti analoghi al provvedimento di nomina".

In conseguenza, per i Giudici d'Appello, l'equiparazione della delibera avente ad oggetto la conferma a quella relativa alla nomina dell'amministratore, in considerazione dei poteri e funzioni conferiti con il mandato rinnovati - appunto - con la conferma, si risolve con l'applicazione del disposto di cui all'art. 1136 Cod. Civ. IV comma al fine del quorum e, dunque, richiede la maggioranza qualificata.

Nella presente fattispecie, nonostante un'ulteriore successiva delibera (rispetto a quella impugnata), che aveva confermato l'amministratore e, dunque, la cessazione della materia del contendere, l'interesse all'accoglimento della censura era rivolto ad ottenere una modifica della sentenza di primo grado con riferimento alla soccombenza sulle spese legali.

Rendiconto condominiale, per la Corte palermitana per impugnarlo bisogna contestarlo in toto

Per quanto attiene la delibera di approvazione del rendiconto, è pacifico che l' impugnazione può essere avanzata esclusivamente dai condomini assenti o da coloro che, seppur presenti, abbiano manifestato il loro dissenso o si siano astenuti.

Rendiconto condominiale, quali documenti devono necessariamente comporlo?

Pertanto, qualora un condomino, come nel caso, abbia approvato il rendiconto, limitando le sue contestazioni a singole voci di spesa, non è legittimato, non rivestendo né la qualità di condomino assente, né tantomeno dissenziente.

Documentazione condominiale, per prenderne visione ci si deve recare presso lo studio dell'amministratore

Peraltro, la Corte rappresenta, ulteriormente, come la eccezione di mancata presa visione dei documenti contabili e ricevute a conforto di alcune voci indicate nel rendiconto non possa essere accolta, ritenuto che con lettera di convocazione l'amministratore aveva comunicato la propria disponibilità a prendere contezza della documentazione presso lo studio.

Né, dall'altra parte, Vi è dimostrazione di richieste successive in tal senso dalla condomina che possano affermare un rifiuto o silenzio, ovvero una condotta ostativa all'esercizio di tale diritto.

La Corte ha ritenuto di compensare le spese di entrambi i gradi giudizio in considerazione dell'accoglimento parziale dell'appello e delle contrapposte pretese.

Rendiconto condominiale: criterio di cassa, di competenza o misto?

Sentenza
Scarica App. Palermo 30 ottobre 2018 n. 2158
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