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Come può il condòmino moroso contestare efficacemente la pretesa economica vantata dal condominio?

Il condòmino moroso può efficacemente bloccare l'azione monitoria esercitata dal Condominio?
Avv. Rosario Dolce del Foro di Palermo 
30 Mar, 2017

La domanda è volutamente sarcastica e ironica ed è tesa ad evidenziare, sotto altro e diverso profilo, cosa occorre al condominio per far sì che la propria pretesa economica, laddove veicolata in sede monitoria (cioè a mezzo di un decreto ingiuntivo), sia insuscettibile di contestazione.

La risposta - questa invece affatto seria, quanto alla meditazione - non è sempre così scontata. A quanto pare sembra non bastare al condòmino moroso impugnare semplicemente la delibera assembleare, su cui si fonda la pretesa economica spiegata dalla compagine di cui fa parte.

Ci spiega perché la Corte di Cassazione, al quale è tornata sull'argomento con Sentenza pubblicata in data 24 marzo 2017 recante il nr 7741.

Decreto ingiuntivo contro condomino moroso

Il fatto- Il caso trattato è uno dei tanti in cui la compagine forte di una spesa approvata in sede assembleare e declinata pro quota per ciascuno dei condòmini chiede, ottiene e notifica un decreto ingiuntivo ad uno di questi che si è rifiutato il pagamento entro la tempistica convenuta.

Il condòmino moroso - che per comodità chiameremo Tizio - decide di opporlo e di contestare, sul merito, la pretesa economica con esso veicolato; al fine argomenta che la delibera su cui si fonda la predetta richiesta è stata da egli impugnata in altro separato giudizio.

Tizio chiede, pertanto, che il decreto ingiuntivo sia revocato o quanto meno che il procedimento di opposizione venga sospeso in attesa dell'esito del giudizio di impugnazione (tale ultima adduzione, in realtà, non è descritta nel provvedimento in commento e viene considerata solo per completezza argomentativa).

Diritti dei condòmini morosi

Il provvedimento - I giudici di legittimità hanno respinto il ricorso presentato da Tizio facendogli notare che, dal punto di vista giuridico, la relativa contestazione non rivesta alcun pregio.

Per potere contestare efficacemente la pretesa economica della compagine, ove fondata dall'approvazione di una deliberata assembleare, Tizio avrebbe dovuto non solo impugnare il provvedimento stesso, ma, per di più, ottenere una declaratoria di invalidità e/o d'inefficacia dello stesso.

Occorre ricordare, secondo consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione, come nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice deve accogliere l'opposizione del condòmino moroso soltanto qualora la delibera condominiale abbia perduto la sua efficacia, per esserne stata l'esecuzione sospesa dal giudice dell'impugnazione (di cui all'articolo 1137 codice civile), ovvero per avere questi, con sentenza sopravvenuta alla decisione di merito nel giudizio di opposizione, anche se non passata in giudicato, annullato la deliberazione (tra le tante, in punto, cfr, Cassazione civile n. 19938/2012).

Non ha quindi decisività - per come è dato leggere in Sentenza - l'argomentazione prospettata da Tizio inerente l'avvenuta impugnazione della delibera su cui si fonda il decreto ingiuntivo opposto.

In un simile giudizio, infatti, il decidente deve solo limitarsi a verificare la perdurante efficacia della delibera assembleare posta a fondamento della pretesa di riscossione di contributi condominiali, senza poterne sindacare, in via incidentale, la sua validità, essendo questa verifica riservata al giudice davanti al quale detta delibera sia stata impugnata (tra le tante, cfr Cassazione civile n. 26629/2009).

Infine, neppure dal punto di vista pregiudiziale sussiste connessione tra il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e quello di impugnazione di cui all'articolo 1137 codice civile; per cui anche una simile richiesta, stando sempre agli insegnamenti della Corte di Cassazione, andrebbe eventualmente bocciata (cfr, in punto, Corte di Cassazione nr n. 305/2016).

In conclusione- La difesa spiegata da Tizio, quale condòmino moroso, non è stata efficace a bloccare l'azione monitoria esercitata dal Condominio, siccome la delibera da egli impugnata non è stata poi sospesa dal Giudice del gravame.

Per contro, al Condominio ricorrente, per salvaguardare il suo credito in simili giudizi di contestazione, basta dire che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 63 delle disposizioni di attuazione al codice civile e 663 n 1 del codice di procedura civile, la propria pretesa si fonda su una delibera assembleare, che, in quanto tale, vincola tutti, assenti e dissenzienti (Tizio, ovvero i condomini morosi compresi!).

Sentenza
Scarica Corte di Cassazione Sentenza n. 7741del 24 marzo 2017
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