Quella relativa all'accesso alla documentazione di supporto della gestione condominiale risulta una delle questioni più complesse del settore immobiliare, poiché, specie in sede giudiziaria, sorgono le più improbabili questioni: in che limiti il condomino vi può accedere? il moroso vi è interdetto? l'accesso può essere blindato? l'amministratore può essere condannato al risarcimento per il ritardo nella consegna? quali sono gli specifici documenti accessibili?
Il principio. Il giudice di merito capitolino (Tribunale di Roma Civile, Sezione V, Sentenza n. 20325 del 02 novembre 2016 ) torna a ribadire il dovere, in capo all'amministratore, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1130 bis c.c. e 1713 cc., di acconsentire, al singolo condomino che richieda di prendere visione ed estrarre copia dei documenti afferenti la gestione, al contempo ponendo taluni paletti: l'esercizio della facoltà siffatta non risulta di ostacolo all'amministratore, non viola i principi di correttezza, non aggrava economicamente il Condominio.
Quanto al risarcimento del danno, eventualmente richiesto dal singolo condomino, il giudice è tenuto a negarlo, se non è stata fornita la puntuale prova delle conseguenze, subite a causa e per l'effetto dell'omesso e intempestivo accesso.
La vicenda. La partecipante ad un ente condominiale richiedeva al gestore la consegna di taluna documentazione afferente l'immobile, al contempo offrendo le relative spese.
Ciò nonostante, l'accesso le veniva negato, sul presupposto che una specifica delibera interdiceva tale facoltà ai condomini morosi.
La donna adiva quindi la tutela giudiziaria nelle forme del procedimento sommario di cognizione.
L'amministratore si costituiva allegando la necessità di integrare il contraddittorio con la chiamata in causa del Condominio ed altresì obiettando, alle pretese attoree, col divieto di consegna della documentazione ai condomini morosi, statuito da una specifica delibera assembleare.
Continua [...]