Nel procedimento appena culminato con la sentenza n. 731 del 30 marzo 2023 emessa dalla Corte di Appello di Venezia, si è discusso di una domanda risarcitoria.
Condomino inciampa nel dissuasore del parcheggio: chi paga? Il fatto
Più precisamente, i fatti oggetto di causa risalgono al lontano 2014, allorquando nel parcheggio antistante a un condominio, un signore, sceso dalla propria auto, inciampava in un moncone di un dissuasore di parcheggio di pertinenza di un'area di sosta adiacente.
A seguito della conseguente rovinosa caduta, il pedone riportava varie lesioni che erano quantificate in oltre 50.000 euro. Quindi, egli chiedeva conto e ragione di tale somma alla proprietaria dello stallo.
Non essendo intervenuto alcun accordo, la questione si spostava, inevitabilmente, dinanzi al competente Tribunale di Verona.
L'ufficio scaligero, con una sentenza del 2020, rigettava la domanda. Secondo la motivazione contenuta nel provvedimento, gli stalli in questione erano talmente ampi che non era, in alcun modo, necessario attraversare quelli adiacenti per avviarsi ed arrivare al condominio.
Inoltre, sebbene fosse sera al momento del sinistro, la zona dell'accaduto era adeguatamente illuminata.
Perciò, il danneggiato avrebbe potuto, tranquillamente, evitare l'insidia, tra l'altro a lui nota, essendo residente, da lungo tempo, nel fabbricato de quo.
La lite si spostava, quindi, in Corte di Appello, dove l'appellante insisteva per la responsabilità della controparte. Quest'ultima, infatti, doveva rispondere dell'evento e delle sue conseguenze in quanto deputata a mantenere in buono stato di manutenzione il dissuasore a lei appartenente.
Alcuna condotta negligente era, altresì, imputabile all'istante, visto che gli stalli erano delimitati da una semplice striscia grigia e, perciò, era facile e naturale entrare e attraversare gli stessi.
Per la Corte di Appello di Venezia, le giustificazioni dell'appellante non sono state convincenti. La domanda è stata, quindi, rigettata nuovamente.
Responsabilità per danni: la valutazione della Corte d’Appello
Nella lite in commento si è discusso della responsabilità per i danni derivanti dalle cose in custodia. Secondo la versione dell'attore, il proprietario del bene doveva essere condannato al risarcimento in quanto responsabile, a titolo oggettivo, dell'evento lesivo ex art. 2051 cod. civ.
La norma anzidetta, però, consente al custode della cosa di sottrarsi da ogni responsabilità, se il sinistro dovesse essere stato determinato dal cosiddetto caso fortuito. In tale ipotesi, infatti, non ci sarebbe alcun nesso causale tra il sinistro e il bene. Ebbene, tra le circostanze che escludono tale nesso si annovera anche il comportamento del danneggiato ed è proprio ciò che la Corte di Appello di Venezia ha ravvisato nella circostanza in esame.
L'ufficio lagunare, infatti, ha ritenuto che con un comportamento attento e diligente, l'appellante avrebbe potuto evitare di inciampare nel moncone, nell'occasione per di più visibile e comunque noto al pedone, essendo a conoscenza, da tempo, dello stato dei luoghi.
Perciò, non era possibile addebitare alcunché al proprietario dello stallo di parcheggio, in quanto l'evento lesivo si era verificato per l era verificato per la negligenza del pedone e non per la cosa in custodia.
Riflessioni sulla responsabilità del proprietario del bene
La sentenza in valutazione, pur non richiamando, esplicitamente, i precedenti giurisprudenziali sull'argomento, è in linea con l'orientamento maggioritario che, in tema di responsabilità da cose in custodia, esclude ogni addebito a carico del proprietario del bene, se il danneggiato ha determinato, in via esclusiva, l'evento con il proprio comportamento negligente.
In tal senso, perciò, questo provvedimento non rappresenta una novità ed è espressione di un ragionamento giuridico ormai consolidato e ampiamente condiviso.