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Se installi una scala a chiocciola nel condominio non vuol dire che sei per forza l'unico proprietario

L'installazione di una scala a chiocciola nel condominio non conferisce automaticamente diritti esclusivi, poiché essa rientra tra le parti comuni e deve essere utilizzata da tutti i condomini.
Avv. Alessandro Gallucci 
18 Mar, 2015

L'installazione di una scala a chiocciola su iniziativa del singolo condomino non gli attribuisce automaticamente la proprietà di quel manufatto.

Le cose che hanno funzione comune, infatti, devono essere considerate di proprietà comune, salvo diversa disposizione dei titoli ed ogni comportamento contrario potrebbe essere considerato illecito ai sensi dell'art. 1102 c.c.

Parola della Suprema Corte di Cassazione che – in sostanza – così s'è espressa con la sentenza n. 4372 del 4 marzo 2015.

Il caso: un condomino fa causa al suo vicino per dei danni da infiltrazione provenienti dal lastrico solare e per ottenere l'uso di una scala a chiocciola che – partendo dal ballatoio delle scale del primo piano e agganciandosi al muro perimetrale – consente l'accesso al lastrico solare comune.

La causa veniva decisa nei giudizi di merito in modi diametralmente opposti: favorevole, in primo grado, al condomino che voleva poter utilizzare la scala a chiocciola, avversa ad esso nel grado d'appello.

Da qui il ricorso per Cassazione. Ai giudici di piazza Cavour, tra le altre cose, si domandava: data lo stato dei luoghi (da noi abbiamo descritto in precedenza), la scala a chiocciola dev'essere considerata condominiale o di proprietà esclusiva?

A chi spetta pagare la tinteggiatura delle scale?

La Corte di Cassazione ha risposto che “negli edifici in condominio, le scale, con i relativi pianerottoli, costituiscono strutture funzionalmente essenziali del fabbricato e rientrano, pertanto, fra le parti di questo che, in assenza di titolo contrario, devono presumersi comuni nella loro interezza a tutti i partecipanti alla collettività condominiale, in virtù del dettato dell'art. 1117 c.c., n. 1. (Cass. 22-2-1996 n. 1357; Cass. 12-2-1998 n. 1498).

Ne discende che la scala in contestazione, insistendo sul ballatoio comune e servendo da accesso al lastrico solare comune, in mancanza di un titolo contrario deve essere considerata un bene comune, ai sensi del citato art. 1117 c.c.” (Cass. 4 marzo 2015 n. 4372).

Qui, però, la scala a chiocciola era stata installata a cura e spese di uno solo dei (due) condòmini. Poco importa; gli ermellini ricordano, infatti, che tale circostanza non può valere ad attribuirne a chi l'ha realizzata “in difetto di un titolo idoneo a determinare la sua sottrazione al regime della condominialità, la proprietà e il diritto di uso esclusivo di detto manufatto, stante la sua oggettiva attitudine al godimento di tutti i condomini; ma può giustificare solo la pretesa dei convenuti di vedersi riconoscere dall'attrice un contributo per le spese di installazione e manutenzione” (Cass. 4 marzo 2015 n. 4372).

Nel caso di specie i condòmini che l'avevano installata se n'erano, poi, riservati l'uso esclusivo. Ciò, secondo i giudici di piazza Cavour, era in contrasto con quanto disposto dall'art. 1102 c.c. in materia di uso delle cose comune. Insomma attrarre un bene comune nella propria esclusiva disponibilità non è possibile.

Risultato finale: libero uso della scala a chiocciola.

Allegato
Scarica Cass. 4 marzo 2015 n. 4372
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