Quando i singoli condomini di un supercondominio, abbiano esperito, nei confronti della società costruttrice e venditrice, azione di danni per non essere state messe a loro disposizione le prescritte aree di parcheggio sufficienti ai sensi della L. n. 765 del 1967, deve ritenersi che la mancata realizzazione di tali aree di parcheggio, nella prescritta proporzione con le edificate volumetrie, si sia tradotta in una diminuzione di valore non solo delle singole unità immobiliari, alle quali le stesse avrebbero dovuto essere asservite, ma anche delle rimanenti aree scoperte, destinate ad usi e servizi comuni dei vari condomìni, la cui menomata fruibilità, dipendente dal sovraffollamento di veicoli nell'ambito del complesso immobiliare, si riverbera sul valore di tali parti comuni, a tutela delle quali, le assemblee dei condomini possono, ai sensi dell'articolo 1131 c.c. comma 1, e con la maggioranza qualificata di cui all'articolo 1136 c.c., conferire incarico all'amministratore ad agire in giudizio, in rappresentanza della collettività condominiale, i cui partecipanti abbiano subìto lesioni nei rispettivi e proporzionali diritti, essendo invece lo specifico mandato di ciascun condomino, o l'unanime delibera di tutti i partecipanti, richiesti solo per i diversi casi di azioni dirette a far valere diritti esclusivi dei singoli condomini.