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La parziarietà dell'obbligazione esclude la possibilità di chiedere un decreto ingiuntivo contro il condominio?

Il decreto ingiuntivo, in ragione della natura parziaria delle obbligazioni, può essere emesso ancora nei confronti del condominio?
Avv. Alessandro Gallucci 

Le obbligazioni condominiali sono solidali o parziarie. Sfogliando un’ideale margherita composta dalle sentenze di merito e di legittimità sul tema, dovremmo rispondere, parziale, solidale, parziale, ecc. in un ipotetico alternarsi di soluzioni che come leitmotiv avevano solo l’incertezza della risposta.

Ciò, almeno, fino all’aprile del 2008, esattamente fino al giorno otto di quel mese, data in cui le Sezioni Unite sancirono: le obbligazioni condominiali, quanto meno (visto la materia del contendere) quelle riguardanti i rapporti sorti nell’ambito di contratti d’appalto, sono parziarie.

Detta in soldoni: niente più possibilità per il creditore di agire contro uno qualunque dei condomini ma solamente quella di ottenere il giusto dovuto da chi non aveva ancora pagato.

Le Sezioni Unite, questo è il succo del loro intervento, dicevano che i condomini erano obbligati anche verso l’esterno solamente in proporzione alla loro quota millesimale.

Allora veniva da dire che anche se il decreto ingiuntivo veniva richiesto ed emesso nei confronti del condominio, a pagare dovevano essere solo i morosi.

Una recente sentenza della Corte di Cassazione (la n. 1289 dello scorso 29 gennaio), dal complesso delle motivazione esposte nella motivazione, fa sorgere una domanda: il decreto, in ragione della natura parziaria delle obbligazioni, può essere emesso ancora nei confronti del condominio?

La causa su cui veniva interpellata la Cassazione riguardava la notifica di un precetto ad un condomino che lamentava l’omessa notificazione del decreto ingiuntivo nei suoi confronti.

Si legge nella sentenza che “ nel caso in esame l'opponente (leggasi il condomino n.d.A.) non pone in questa sede la questione se il titolo esecutivo giudiziale, intervenuto nei confronti dell'ente di gestione condominiale in persona dell'amministratore pro tempore, possa essere validamente azionato nei confronti del singolo condomino quale obbligato solidale (questione che, secondo Cass. Sez. Un., n. 9148/2008, è ormai definitivamente risolta nel senso che, esclusa la solidarietà, la responsabilità del condomino è solo parziale in proporzione alla sua quota, anche nei rapporti esterni), osserva, tuttavia, questa Corte che, anche sotto l'erroneo presupposto che il titolo esecutivo ottenuto contro il condominio possa essere fatto valere in executivìs contro il singolo condomino quale preteso obbligato in solido, il precetto, intimato a tal fine allo stesso condomino, non avrebbe comunque potuto prescindere dalla notificazione, preventiva o contestuale, del decreto ingiuntivo emesso nei confronti dell'ente di gestione, ancorchè detta ingiunzione fosse risultata del tipo ex art. 654 c.p.c., comma 2.

E' di tutta evidenza, infatti, che, se una nuova notificazione del titolo esecutivo non occorre per il destinatario diretto del decreto monitorio nell'ipotesi di cui all'art. 654 c.p.c., comma 2, detta notificazione, invece, è necessaria qualora si intenda agire contro soggetto, non indicato nell'ingiunzione, per la pretesa sua qualità di obbligato solidale.

Costui, invero, deve essere messo in grado non solo di conoscere qual è il titolo ex art. 474 c.p.c., in base al quale viene minacciata in suo danno l'esecuzione, ma anche di adempiere l'obbligazione da esso risultante entro il termine previsto dall'art. 480 c.p.c. (Cass. 30 gennaio 2012 n. 1289).

In sostanza la Corte dice: non si può, in teoria, chiedere ad uno di pagare per tutti (ma ciò non era in discussione nella causa) ma non si può nemmeno chiedere di pagare senza prima aver notificato all’esecutato il titolo: egli, infatti, non è citato nell’ingiunzione. Se così stanno le cose, si può chiedere un’ingiunzione contro il condominio quando, magari, a pagare dev’essere solamente uno?

La questione, ad avviso di chi scrive, non è di facile soluzione e mostra tutta la lacunosità della materia oltre a tutte le perplessità sulla reale utilità delle integrazioni giurisprudenziali che assumono contorni creativi.

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