Il criterio di ripartizione delle spese di cui all'art. 1124 C. Civ., è applicabile solo nell'ipotesi in cui l'ascensore sia stato installato originariamente con la costruzione dell'edificio, e non, invece, quando, sia stato installato in un secondo tempo.
Nella sentenza si evince che l'installazione dell'ascensore, fu sì successiva alla costruzione dell'edifico, ma avvenne con il consenso di tutti i condomini.
Ciò comporta: la proprietà comune condominiale dell'impianto, già considerato tale ai sensi dell'art. 1117 N° 3 Cod. Civ., in mancanza di titolo contrario; nonchè, ai sensi dell'art. 1118 C. Civ., il diritto di ciascun condominio sullo stesso, proporzionato al valore del piano o porzione di piano di proprietà esclusiva.
Ne consegue, con riferimento alla ripartizione delle spese, l'applicabilità alla fattispecie dei criteri previsti dall'art. 1123 C. Civ., dei quali la disciplina stabilita dall'art. 1124 c.c., è una specifica applicazione.
E' errato, pertanto, ritenere applicabile l'art. 1101 2° c. Cod. Civ., dal momento che, essendo stato l'ascensore installato con il consenso e la spesa di tutti i condomini, la comproprietà sullo stesso è comune a tutti i condomini.