Il giudice di merito ha ravvisato nella rimozione dell'impianto la mancata realizzazione dell'opera ed ha liquidato il danno subito dal condominio non in relazione a tale inadempimento, ma al fatto illecito della rimozione dei cavi di distribuzione di proprietà condominiale, che aveva comportato un costo ed un tempo di ripristino pregiudizievoli per il condominio e per i singoli condomini.
Il danno dunque non derivava da inadempimento del contratto ma era conseguente al danneggiamento volontario dell'impianto preesistente, fatto dalla ditta per "ritorsione", quando aveva smontato l'impianto da lei installato.
Si tratta, infatti, di un vero e proprio atto di ritorsione e per questo l'antennista deve ripagare al condominio i costi della rimessione in pristino.
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