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Da autorimessa a scuola. Non si cambia la destinazione d'uso dei locali se non viene messo per iscritto.

Condominio: non si cambia la destinazione dei locali se non per iscritto.
Cass. Civile, Sez. VI, sentenza del 5 febbraio 2013 n. 2668 

La formazione del regolamento condominiale è soggetta al requisito della forma scritta ad substantiam, desumendosi la prescrizione di tale requisito formale, sia dalla circostanza che l'art. 1138 ultimo comma cod. civ. prevedeva (nel vigore dell'ordinamento corporativo) la trascrizione del regolamento nel registro già prescritto dall'art. 71 delle disp. di att. al cod. civ., sia dalla circostanza che, quanto alle clausole del regolamento che abbiano natura soltanto regolamentare (e siano perciò adottabili a maggioranza), trova applicazione il settimo comma dell'art. 1136 cod. civ., che prescrive la trascrizione delle deliberazioni in apposito registro tenuto dall'amministratore (onde anche la deliberazione di approvazione di tale regolamento per poter essere trascritta deve essere redatta per iscritto).

Mentre, quanto alle clausole del regolamento che abbiano natura contrattuale, l'esigenza della forma scritta è imposta dalla circostanza che esse incidono, costituendo oneri reali o servitù, sui diritti immobiliari dei condomini sulle loro proprietà esclusive o sulle parti comuni oppure attribuiscono a taluni condomini diritti di quella natura maggiori di quelli degli altri condomini.

Ne discende che il requisito della forma scritta ad substantìam (che non può intendersi, d'altro canto, stabilito ad probationem, poiché quando sia necessaria la forma scritta, la scrittura costituisce elemento essenziale per la validità dell'atto, in difetto di disposizione che ne preveda la rilevanza solo sul piano probatorio) deve reputarsi necessario anche per le modificazioni del regolamento di condominio, perché esse, in quanto sostitutive delle clausole originarie del regolamento, non possono non avere ì medesimi requisiti delle clausole sostituite, dovendosi, conseguentemente, escludere la possibilità di una modifica per il tramite di comportamenti concludenti dei condomini"

Sulla base di tali principi, gli Ermellini hanno rigettato il ricorso ritenendo illegittimo il mutamento della destinazione d'uso dei locali posti al pian terreno - destinati ad autorimessa e successivamente adibiti dapprima a scuola pubblica e poi a comunità di alloggio - senza metterlo per iscritto nel regolamento, non essendo sufficiente a desumere il nuovo accordo unanime sulla scorta che nessuno dei condomini si è opposto quando i locali erano stati adibiti a scuola.

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