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Rottura dell'impianto fognario. E' sempre responsabile il gestore della rete idrica?

Negozio allagato a causa del rigurgito della rete fognaria. Chi paga?
Avv. Leonarda Colucci 

Intasamento, rigurgito della rete fognaria e fuoriuscita di acque putride. L'importante è scoprire la cause.

Il fatto. Una società proprietaria di un negozio di mobili e complementi di arredo cita in giudizio l'Acquedotto pugliese (gestore della rete idrica) chiedendo il risarcimento dei danni subiti a causa dell'allagamento di acque putride che hanno invaso i locali dove erano stipati beni di proprietà dell'attrice.

L'Acquedotto pugliese con una difesa generica, contraddittoria e superficiale si è limitata a contestare le richieste di parte attrice eccependo:

a) la carenza di legittimazione attiva dell'attrice senza motivare tale eccezione;

b) l'inammissibilità ed improponibilità della citazione per violazione di norme di legge senza indicare le norme di legge effettivamente violate;

c) mentre nel merito contesta che la causa dell'allagamento era riconducibile all'impianto vetusto di proprietà del comune senza provvedere, per questo, alla chiamata in garanzia del terzo.

Lo svolgimento del processo. Nel giudizio conclusosi con la sentenza del Tribunale di Brindisi in commento la consulenza tecnica d'ufficio, fra l'altro pienamente condivisa dal giudice, recita un ruolo centrale in quanto ha identificato con chiarezza le cause dell'allagamento che hanno provocato danni ai mobili e complementi di arredo di proprietà della società attrice.

Fra le questioni affrontate dal Tribunale di Brindisi figura l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dalla convenuta. Nel caso in questione l'eccezione non è stata accolta poiché l'attrice si è qualificata come proprietaria dei beni danneggiati e tale circostanza è sufficiente per ritenere sussistente in capo alla stessa la legittimazione ad agire.

A tal proposito è necessario chiarire che si è in presenza di un difetto di legittimazione ad agire nel momento in cui l'attore vuole far valere in giudizio un diritto non suo, situazione quest'ultima che non sussiste nel caso giunto all'esame del Tribunale di Brindisi che aderisce all'orientamento espresso in materia dalla Cassazione (Cass. Civ., n. 14468/2008); i giudici di legittimità, infatti, hanno già puntualizzato che la titolarità del potere di promuovere un giudizio può sussistere anche limitandosi a dedurre in astratto fatti idonei a fondare il diritto azionato a prescindere, dunque, dalla loro fondatezza nel merito.

Nel caso analizzato dalla sentenza del Tribunale di Brindisi la parte attrice si è qualificata come proprietaria dei beni danneggiati dall'allagamento e tale circostanza è stata ritenuta dal Giudice sufficiente per ammettere la sussistenza della legittimazione ad agire.

A tal proposito il Giudice della Sezione civile unica del Tribunale pugliese ha ritenuto pienamente provato il diritto di proprietà mediante esibizione di copia delle fatture di acquisto e dei rilievi fotografici ritraenti i beni oggetti di documenti fiscali danneggiati in seguito all'allagamento.

Invece per quanto concerne la dimostrazione del fatto che la causa dell'allagamento è addebitabile a responsabilità del gestore della rete idrica la documentazione prodotta dalla società attrice, le dichiarazioni dei testimoni ma soprattutto la consulenza tecnica d'ufficio hanno affermato che le cause dell'allagamento sono riconducibili ad un "intasamento e rigurgito della rete fognaria che ha determinato la fuoriuscita di acque putride che hanno raggiunto il piano interrato dove erano i custoditi i beni di parte attrice". (Vedi anche Collettore fognario rotto. E' il condominio che paga)

Valutando tali circostanze ed altri aspetti di carattere tecnico come ad esempio il fatto che l'impianto fognario in questione era vetusto e strutturato in modo tale da rendere complesse le operazioni periodiche di pulizia e di manutenzione, si è accertato che la mancata esecuzione delle operazioni di manutenzione ha determinato come effetto un intasamento dello scarico fognante di proprietà dell'Acquedotto Pugliese.

Pertanto accertato che tale impianto era in custodia dell' Aqp tale ente, secondo la pronuncia in commento, è l'unico responsabile dell'accaduto.

Il Tribunale di Brindisi, inoltre, mette in luce anche il singolare comportamento processuale osservato da parte convenuta che limitandosi a declamare l'assenza di qualsiasi responsabilità a suo carico non ha chiamato in causa né il Comune proprietario della rete fognaria né tantomeno la sua compagnia di assicurazione (che avrebbe garantito l'Acquedotto pugliese in caso di accertamento della sua responsabilità). (Appartamento locato e danni a causa di rigurgito fognario dall'impianto condominiale)

I fatti di causa emersi nel giudizio, quindi, hanno dimostrato inequivocabilmente che nel momento in cui l'Acquedotto pugliese esegue lavori all'impianto fognario, consistenti nella sostituzione del sifone dopo l'allagamento del piano interrato dove erano custoditi i beni di parte attrice, lo stesso dimostra con tale operazione di avere tali beni in custodia e di essere responsabile degli stessi ai sensi dell'art.2051 del codice civile; pertanto se non dimostra che la responsabilità dell'accaduto (allagamento) è riconducibile a caso fortuito tale ente rimane il solo responsabile dell'accaduto. (Cass. Civ. n. 25029/2008; Cass. Civ. n. 22846/2006).

La decisione. La sentenza del Tribunale di Brindisi riconosce l'Acquedotto Pugliese come unico responsabile dei danni sopportati da parte attrice in seguito all'allagamento di un piano interrato determinato dal reflusso di acque putride dall'impianto fognario, dopo aver valutato il comportamento complessivo di tale ente che nel momento in cui provvede alla sostituzione del sifone dell'impianto in questione: ha dimostrato indirettamente che per tanti anni non aveva provveduto all'esecuzione delle operazioni periodiche di manutenzione ordinaria alle quali avrebbe dovuto provvedere.

Valutando tali circostanze il Giudice del Tribunale di Brindisi ha ritenuto che sebbene nell'atto di citazione la società che aveva subito danni non aveva fatto alcun cenno al fatto di instaurare un'azione ex art. 2051 del codice civile per l'accertamento della responsabilità dell'Acquedotto pugliese, alle stesse conclusioni poteva giungersi seguendo l'impostazione prescelta da parte attrice che aveva proposto un'azione ex art. 2043 del codice civile, poiché i fatti di causa hanno dimostrato la violazione del canone oggettivo di vigilanza alla base della colpa civile di cui all'art. 2043 del codice civile che così recita "Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno".

(Uso improprio del water e rottura della condotta fecale. Ne risponde il condominio o il condomino?)

Questa è la conclusione alle quali approda la sentenza del Tribunale di Brindisi che attraverso un percorso logico-giuridico lineare ha stabilito che l'ente gestore dell'impianto fognario deve pagare i danni determinati dal reflusso di acque putride se non dimostra che l'accaduto è dovuto al caso fortuito.

Sentenza
Scarica Tribunale di Brindisi n. 625 del 2 aprile 2014
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