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Tirar su due pilastri non vuol dire esercitare il diritto di superficie

Non portare avanti una costruzione non vuol dire aver esercitato il diritto di superficie.
Avv. Alessandro Gallucci 

In tema di esercizio del diritto di superficie e di sua prescrizione per eventuale non uso protratto nel tempo, non costituisce prova dell'esercizio del diritto la posa in opera di parti strutturali minime rispetto a quello che, invece, il titolare del diritto avrebbe dovuto fare per dimostrarne il citato esercizio.

Detta più semplicemente: la posa in opera di alcuni pilastri e dei getti dei balconi non rappresentano opere sufficienti a dimostrare che s'è esercitato il diritto di superficie con contestuale potere, per chi se ne vuole giovare, di fare valere l'eventuale prescrizione del diritto medesimo.

(Sopraelevazione abusiva di un fabbricato. L'acquisizione della restante parte è scontata purché risulti legittimamente realizzato.)

Questa la conclusione cui è giunta la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 8084 del 7 aprile 2014.

Il diritto di superficie è un diritto reale di godimento su cosa altrui. In questo contesto, recita il primo comma dell'art. 952 c.c., "il proprietario può costituire il diritto di fare e mantenere al di sopra del suolo una costruzione a favore di altri che ne acquista la proprietà".

Tizio concede a Caio il diritto di superficie sul proprio fondo, consentendogli la costruzione di un'abitazione. A costruzione avvenuta Caio acquista il diritto di proprietà sulla costruzione. In mancanza di determinazione di scadenza il diritto s'intende costituito a tempo indeterminato.

Essere titolare del diritto di superficie non vuol dire automaticamente essere proprietario dell'edificando palazzo, al contrario lasciar passare molto tempo tra l'acquisizione del diritto di superficie e l'esecuzione delle opere può portare all'estinzione del diritto. Detta diversamente: essere inoperosi può costare caro.

Non solo: non tutte le opere possono essere considerate manifestazione dell'esercizio del diritto. A riprova di ciò vale la pena osservare con maggiore attenzione quanto affermato dalla Cassazione con la sentenza n. 8084 citata in principio.

Pilastri, getti dei balconi e diritto di superficie

Nel caso di specie la controversia sorgeva in relazione al mancato esercizio del diritto di superficie con conseguente estinzione del medesimo. A dire il vero, il titolare del diritto non era stato completamente inerte ma aveva realizzato alcune opere quali i getti dei balconi ed alcuni pilastri, provvedendo negli anni successivi alla loro manutenzione.

A suo dire tanto bastava per dire esercitato il diritto, mentre la controparte riteneva quest'attività non sufficiente e come tale pretendeva venisse dichiarata l'estinzione del diritto. (Attenzione alle distanze se non si vuol finire a dover demolire l'immobile appena costruito)

La Cassazione, al termine del giudizio, ha propeso per quest'ultima soluzione. Ciò perché, si legge in sentenza "oggetto del diritto di superficie è un facere che si estrinseca nella edificazione della costruzione, la quale, a sua volta, diventa oggetto della proprietà superficiaria A ciò consegue che le opere intermedie - attraverso le quali si arriva, necessariamente in modo graduale, al completamento della struttura essenziale della costruzione - quali sono, tra le altre, i pilastri in cemento armato e i getti dei balconi, non sono sufficienti ad integrare l'esercizio del diritto" (Cass. 7 aprile 2014 n. 8084).

Come dire: dare inizio alla costruzione con opere minime ma non portarla avanti non vuol dire aver esercitato il diritto di superficie.

Sentenza
Scarica Cass. 7 aprile 2014 n. 8084
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