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Da androne comune a passaggio carrabile, via libera se non si muta la destinazione e le modifiche non compromettono l'uso del bene comune.

Da androne comune a passaggio pedonale carrabile, via libera se non si muta la destinazione e le modifiche non compromettono l'uso del bene comune.
Cass., sez. II Civile, sentenza del 15 giugno 2012, n. 9875 

In tema di comunione, non costituisce violazione della fondamentale regola paritaria dettata dall’art. 1102 Cc un uso più intenso della cosa da parte del partecipante, che non ne alteri la destinazione, nei casi in cui il relativo esercizio non si traduca in una limitazione delle facoltà di godimento esercitate dagli altri condomini, tali dovendo intendersi non solo quelle di fatto esercitate, ma anche quelle cui la cosa comune per le sue oggettive caratteristiche potenzialmente si presti.

Per quanto attiene in particolare ai cortili stato più volte precisato che, ove le caratteristiche e le dimensioni lo consentano, l’uso degli stessi per l’accesso e la sosta di veicoli, non e incompatibile con la funzione primaria e tipica di tali beni, quella di dare aria e luce alle unita immobiliari circostanti aggiungendosi alla stessa quale destinazione accessoria o secondaria.

Nella specie, una società proprietaria esclusiva di un immobile confinante, ha realizzato un'area di parcheggio nell’area cortilizia interposta tra le due proprietà e modificato la destinazione dell'androne comune di accesso, da passaggio pedonale a carrabile.

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