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Ripartizione delle spese condominiali anche senza le tabelle millesimali

Le spese condominiali possono essere regolarmente ripartite anche in assenza di tabelle millesimali.
Cass. civile, sez. II, sentenza del 16 febbraio 2012, n. 2237 

La ripartizione di una spesa condominiale può esser e deliberata anche in mancanza di appropriata tabella millesimale purché nel rispetto della proporzione tra la quota di es sa posta a carico di ciascun condomino e la quota di proprietà esclusiva a questi appartenente, dato che il criterio per determinare le singole quote preesiste ed è indipendente dalla formazione della tabella derivando dal rapportala il valore della proprietà singolare quello dell’intero edificio.

Ne consegue che il condomino, il quale ritenga che la ripartizione della spesa abbia avuto luogo in contrasto con tale criterio, è tenuto ad impugnare la deliberazione indicando in quali esatti termini la violazione di esso abbia avuto luogo e quale pregiudizio concreto ed attuale gliene derivi.

Nella specie, la corte di merito ha evidenziato come i ricorrenti non avessero indicato per quali concreti motivi, con riferimento a violazione di specifici parametri tecnici, la ripartizione di spesa approvata dall’assemblea fosse lesiva dei loro diritti, per cui la domanda, presentandosi generica per indeterminatezza della questione già posta in sede di merito, riprodotta negli stessi termini nel ricorso, rappresenta motivo di inammissibilità della doglianza, in quanto in contrasto con il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, non è formulata in guisa da consentire al giudice di legittimità la valutazione, sia pure in astratto, della questione ai fini di una pronuncia della controversia in senso difforme da quella cui è pervenuto il giudice del merito.

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Giorgio Rovelli
Giorgio Rovelli 08-07-2021 22:28:25

"In tal caso, più che agli atti di acquisto bisogna fare riferimento all'atto di acquisto, ossia al primario atto dispositivo che ha generato il condominio"
Stiamo parlando del rogito con il quale l'originario unico proprietario ha venduto un appartamento al primo acquirente?

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Giorgio Rovelli
Giorgio Rovelli 09-07-2021 21:26:23

"È in quest'atto, dunque, che possono essere specificamente indicati i beni da considerarsi in condominio e quelli in proprietà esclusiva."
Non v'è l'obbligo quindi nel caso non siano specificamente indicati ci si rifà agli atti successivi?

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Giorgio Rovelli
Giorgio Rovelli 12-07-2021 19:54:20

Grazie Alessandro, quindi se nel primo atto di acquisto il nuovo proprietario non ha titoli al di là del suo appartamento, ci si rifà prima al regolamento contrattuale che, nel mio caso, ha un intero articolo dedicato alla proprietà comune nel quale vengono specificati i beni da considerarsi in comune mentre se il regolamento non ha una sezione ad hoc allora ci si rifà all'articolo 1117 c.c.

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Fiorello Valente
Fiorello Valente 17-01-2022 12:51:00

Buongiorno Avv. Gallucci, sono proprietario di un appartamento al 4° e ultimo piano, con terrazzo al piano di proprietà esclusiva. Il terrazzo è posto su un angolo dell'edificio, delimitato sui due lati esterni da ringhiere e da due pareti nella parte interna.
Vorrei sapere se le due pareti interne sono di proprietà condominiale oppure private.
Se il proprietario del sottotetto sovrastante volesse fare dei lavori di recupero, puo' appoggiare il ponteggio a sbalzo sulle pareti interne del mio terrazzo ? grazie e saluti,

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Giacomo
Giacomo 11-02-2023 08:33:44

In una piccola palazzina costruita nel 1933 al 2 piano c è un unico appartamento con terrazza adiacente inclusa nella planimetria del 39 dell appartamento in questione
Non esiste ne un regolamento di condominio (mai fatto) né il primo atto di vendita della palazzina perché è stato un atto di precetto fatto da un avvocato per debiti e poi successione senza nessuna descrizione e poi relative vendite singole.
Secondo la legge il terrazzo è di proprietà dell appartamento a livello oppure di tutti i proprietari?
Grazie a chi saprà rispondere

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