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Se l'abuso non viene dimostrato i tavolini del bar restano nel cortile. Illecita la delibera di revoca del permesso

I tavolini del bar restano nel cortile se non c’è appropriazione dell’area condominiale. E' illegittima infatti la revoca dell'autorizzazione.
Cass., sez. II Civile, sentenza del 23/01/2012, n. 869 

E' illegittima la revoca dell'autorizzazione, concessa a un titolare di bar, con una precedente delibera, a occupare una porzione del cortile comune con tavolini e sedie. La delibera di revoca, infatti, secondo la Cassazione non può fondarsi semplicemente sul richiamo a un presunto e generico abuso del condomino se non c’è appropriazione dell’area condominiale.

Nella sentenza si legge:

Con il primo motivo di ricorso il condominio S. *** lamenta che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che la competenza in ordine alla domanda proposta dalla s.n.c. imm.**** spettasse al giudice di pace, così confermando il rigetto della relativa eccezione, che già era stata sollevata e disattesa in primo grado.

La doglianza non è fondata, poiché la materia del contendere dedotta in giudizio dalla società attrice concerne le modalità di uso di una cosa comune, come l’area condominiale oggetto della causa, in ordine alla quale si discute tra le parti se possa essere – o non – utilizzata per la collocazione di tavolini. SI verte dunque nell’ipotesi di cui all’art. 7, 3° comma, n. 2 c.p.c. cfr.

Cass 28 giugno 1995 n. 7295, pronunciata con riferimento a una fattispecie analoga a quella ora in considerazione.

Con il secondo motivo di ricorso il condominio S*** ribadisce la tesi, già prospettata nel giudizio a quo e respinta dal Tribunale, secondo cui la s.n.c imm.***, avendo dato in locazione a un terzo il proprio locale, era priva di legittimazione attiva.

L’assunto non è condivisibile, poichè il potere di impugnare le deliberazioni condominiali compete, per il disposto dell’art. 1137 c.c., ai titolari di diritti reali sulle singole unità immobiliari, salvo che nella particolare materia dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d’aria, per la quale la decisione e conseguentemente la facoltà di ricorrere al giudice, sono attribuite ai conduttori (v. Cass 18 agosto 1993 n. 8755).

Con il terzo motivo di ricorso il condominio S*** sostiene che il giudice di secondo grado ha ingiustificatamente avallato un comportamento consistito nell’approvazione di un’area comune per fini di utilità esclusiva.

Neppure questa censura può essere accolta.

Nella sentenza impugnata sono stati esposti i numerosi elementi che hanno indotto il Tribunale ad escludere che la collocazione dei tavolini in questione, per la limitatezza dello spazio e del tempo dell’occupazione, costituisca un uso improprio della cosa comune, tale da alterarne la destinazione o da menomarne la possibilità di fruizione da parte degli altri condomini; il che del resto – ha osservato ancora il Tribunale – neppure era stato dedotto dal condominio, il quale anche in giudizio non aveva spiegato le ragioni dell’adozione della deliberazione in questione.

A questi argomenti il ricorrente null’altro ha opposto, se non la generica affermazione secondo cui si era trattato nella specie della “autonoma decisione di un condomino di accorpare in via esclusiva un’area comune per finalità esclusiva”, né ha mosso contestazioni di sorta circa l’esattezza di quanto sul punto si legge nella sentenza impugnata, sicchè la doglianza in esame difetta del tutto del requisito della specificità. Il ricorso viene pertanto rigettato.

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