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Sopraelevazione abusiva di un fabbricato. L'acquisizione della restante parte può ritenersi gratuita purché risulti legittimamente realizzato.

Sopraelevazione abusiva di un piano. L'ordine di demolizione è la diretta conseguenza di un intervento edilizio realizzato senza titolo abilitativo, pertanto tale ordine deve considerarsi già motivato al momento dell'accertamento dell'abuso.
Avv. Leonarda Colucci 

Il TAR Campania, con sentenza n.475 del 23/11/2014 si pronuncia sull'acquisizione gratuita della sopraelevazione abusiva di un fabbricato stabilendo che questa colpisce solo la parte del lastrico solare effettiva area di sedime dell'abuso, ma non si estende sull' area materialmente e giuridicamente impegnata urbanisticamente dalla restante parte dell'edificio.

Il fatto. Nel caso sottoposto alla giustizia amministrativa partenopea la ricorrente, proprietaria di un immobile, ricorre al Tar per l'annullamento dell'ordinanza con la quale l'amministrazione comunale ingiunge la demolizione delle opere realizzate su tale immobile e consistenti nella realizzazione di un primo e secondo piano in sopraelevazione al preesistente piano.

Tale abuso era stato rilevato in seguito ad un sopralluogo effettuato da parte della Polizia Municipale.

I motivi del ricorso. Fra i motivi posti a fondamento del ricorso presentato avverso l'ordinanza di ingiunzione della demolizione delle opere appena menzionate figurano diversi motivi fra i quali risultano il vizio di omessa comunicazione dell'avvio del procedimento oltre alla mancata attuazione della garanzia di partecipazione al procedimento amministrativo in questione.

Oltre a tale vizio la ricorrente contesta anche la violazione del principio sancito dall'articolo 3 della legge n. 241/1990 ribadendo la carenza di motivazione dell'atto, e la violazione degli articoli 33 e 34 del Dpr 380/2001 norme in base alle quali l'amministrazione avrebbe dovuto valutare la possibilità di procedere all'irrogazione di una sanzione pecuniaria, tenendo conto del pregiudizio che dalla demolizione sarebbe derivato in quanto avrebbe coinvolto anche la restante parte dell'immobile legittimamente realizzato.

Oltre a tali motivi posti a fondamento del ricorso, la ricorrente sostiene anche l'incompetenza del dirigente nell'adottare il provvedimento impugnato sostenendo la necessità di un recepimento statutario o regolamentare, che avrebbe dovuto trasferire le competenze in base alle quali sarebbe stato giustificato l'adozione da parte del dirigente del provvedimento edilizio sanzionatorio.

In un secondo momento, inoltre, l'amministrazione comunale ha adottato un secondo provvedimento demolitorio avente ad oggetto le opere realizzate in prosecuzione dell'abuso già sanzionato con la prima ordinanza di demolizione.

La ricorrente impugna anche tale secondo provvedimento dinanzi allo stesso giudice amministrativo.

(Quanto tempo hanno i condomini per opporsi alla sopraelevazione?)

La decisione.Tralasciando i primi due motivi del ricorso, approfondiamo il nostro esame sul secondo ricorso che, come già detto, impugna tanto il decreto di demolizione delle opere ulteriori realizzate dalla ricorrente in prosecuzione dell'abuso già realizzato quanto l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale atto che segue l'inottemperanza da parte della ricorrente della prima ordinanza di demolizione.

A fondamento di tale secondo ricorso la ricorrente, infatti, aveva posto l'illegittimità dell'ordinanza di demolizione delle opere realizzate dopo l'accertamento dell'abuso in ragione della pendenza di un giudizio avente ad oggetto i provvedimenti impugnati con il primo ricorso.

Anche riguardo a tale specifico motivo la sentenza del Tar Campania n. 475/2014 puntualizza con assoluta chiarezza che la pendenza di un giudizio non determina alcun effetto preclusivo in ordine all'accertamento di ulteriori abusi edilizi.

A tal proposito, infatti, il tribunale ha sottolineato come nella presentazione del primo ricorso la ricorrente non ha presentato domanda di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati con la conseguenza che la loro efficacia non è mai stata sospesa.

Dopo aver esaminato i vari motivi posti a fondamento dei ricorsi presentati dalla ricorrente, il Tribunale amministrativo di Napoli ha affrontato la delicata questione del regime dei titoli abitativi, stabilendo che gli stessi non possono essere elusi ricorrendo all'artificio della suddivisione in più fasi dell'attività edificatoria delle singole opere: che per la loro natura più contenuta sono assoggettate a controlli più limitati in considerazione della loro minore incisività sull'assetto territoriale.

Muovendo da tale presupposto il Tar ha rilevato che l'opera deve essere considerata nel suo complesso ed i suoi componenti non possono essere valutati separatamente con la conseguenza che i lavori che riguardano interventi abusivi se non sono stati sanati riflettono l'illegittimità dell'opera principale.

(L'indennità spettante ai condomini per l'esercizio del diritto di sopraelevazione)

Valutando tali aspetti il Tar ha stabilito che l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale " della sopraelevazione abusiva di un fabbricato che per la restante parte risulta legittimamente realizzato ovvero,come nel caso in esame, successivamente regolarizzato, si estende esclusivamente alla parte del lastrico solare che rappresenta l'effettiva area di sedime dell'abuso e non incide, invece, sull' area materialmente e giuridicamente impegnata urbanisticamente dalla restante parte dell'edificio".

La giurisprudenza conforme. La sentenza del Tar di Napoli si colloca nel solco di un orientamento giurisprudenziale che già in passato ha ribadito che l'ordine di demolizione è la diretta conseguenza di un intervento edilizio realizzato senza titolo abilitativo, pertanto tale ordine deve considerarsi già motivato al momento dell'accertamento dell'abuso.(Tar Campania, Napoli, sez.IV, 28 dicembre 2009, n.9638).

Inoltre in merito alla mancata comunicazione di avvio del procedimento, la giurisprudenza amministrativa già in una precedente sentenza ha avuto modo di precisare che tale omissione è giustificata dalla natura di repressione degli abusi edilizi. ( T.a.r. Campania, Napoli, sez. II, 8 maggio 2009,n. 2458).

Sentenza
Scarica T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 23 novembre 2014, n. 475
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