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Attività di formazione periodica per gli amministratori di condominio, alcune precisazioni.

Importanti precisioni sull'attività di formazione degli amministratori.
Avv. Alessandro Gallucci 

E' una delle novità di maggiore rilevanza introdotte dalla legge n. 220/2012 in tema di condominio negli edifici, ma allo stato attuale rischia (che novità!) di rimanere una grande incompiuta: stiamo parlando della formazione degli amministratori.

In questo articolo ci soffermeremo con maggiore attenzione sull'attività di formazione periodica, prima, però, è utile svolgere una premessa di carattere generale.

(Condominio. Ecco come saranno ritoccate alcune norme introdotte dalla Riforma.)

Acquisizione e mantenimento dei requisiti professionali.
Ai sensi dell'art. 71- bis, primo comma lett. g), disp. att. c.c. possono assumere l'incarico di amministratore condominiale coloro i quali " hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale".

Fanno eccezione a questa regola gli amministratori così detti interni, ossia le persone che sono proprietarie di un'unità immobiliare in condominio e, parzialmente, chi ha già amministrato per almeno un anno a partire dal 18 giugno 2010; per chi è già in attività è solamente necessario provvedere all'attività di formazione periodica.

E qui, allora, vale la pena entrare in argomento; molti i dubbi che assalgono chi si confronta con il dettato normativo.

Che cosa s'intende per formazione periodica?

Chi può tenere i corsi di formazione periodica?

Come verificare se l'amministratore si aggiorna?

In buona sostanza che cosa deve fare l'amministratore per essere in regola e che cosa può fare il condomino per verificare se lo è?

Niente. Inutile girarci troppo intorno: ad oggi - insomma alla data di pubblicazione di questo articolo e con l'aria che tira (in Parlamento) chissà per quanto altro tempo ancora - nessuno è in grado di poter affermare, senza prendere in giro, che è in grado di erogare formazione periodica o che è aggiornato ai sensi della legge n. 220/2012. Chi lo fa sta "calcando la mano" per ragioni di business.

Da non perdere: (Formazione ed aggiornamento amministratori di condominio. Si scoprono le carte. Avanza l'ipotesi del "doppio-binario")

La periodicità della formazione non è stata specificata. Siccome è periodico ciò che si ripete nel tempo, non è chiaro l'intervallo di tempo minimo o massimo che deve intercorrere tra un corso di aggiornamento e l'altro.

Ma come, qualcuno potrebbe obiettare: le associazioni di categoria s'impegnano ad aggiornare i propri associati o meglio, chi si associa s'impegna a mantenersi aggiornato frequentando i corsi organizzati con la frequenza stabilita nello statuto o comunque in altri provvedimenti direttivi. Vero: quelle associazioni che organizzano questi corsi, lo fanno perché il loro statuto lo prevede, lo fanno, probabilmente, perché hanno deciso di intraprendere la strada tracciata dalla legge n. 4 del 2013 (quella sulle così dette professioni non regolamentate).

Un dato, però, dev'essere chiaro: legge n. 4/2013 e legge n. 220/2012, nella sua parte dedicata alla formazione (insomma l'art. 71­-bis, primo comma lett. g), disp. att. c.c.) sono mondi separati: in buona sostanza non c'entrano nulla l'una con l'altra.

Ben vengano quelle associazioni che ritengono fondamentale aggiornare costantemente i propri iscritti ma attenzione a chi tira troppo la corda dicendo che lo fa in ottemperanza a quanto stabilito dalla legge n. 220/2012, in quel caso più che attenzione verso l'associato potrebbe trattarsi di sensibilità verso il business della formazione.

Come diventare amministratore di condominio

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