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Verifica dell'ammissibilità della revoca dell'amministratore di comunione da parte dell'autorità giudiziaria su ricorso di un comunista

Anche solo un condomino può rivolgersi al giudice per chiedere la rimozione dell’amministratore.
Tribunale civile Salerno sez. I, 11 maggio 2010 

Com'è noto, l'art 1105 c.c., prevede che tutti i partecipanti alla comunione hanno diritto di concorrere all'amministrazione della cosa comune. L'eventuale nomina di un amministratore, consentita dall'art. 1106 c.c., comma secondo, non investe peraltro il medesimo di tutti i poteri di gestione e dei poteri di rappresentanza dei partecipanti, come avviene nel condominio ai sensi degli artt. 1130 e 1131 c.c.; l'art. 1106 c.c., infatti, prevede che con il conferimento della delega ad un amministratore devono essere definiti i poteri e gli obblighi dello stesso; ne consegue che solo con espresso conferimento del relativo potere, l'amministratore possa avere la rappresentanza dei partecipanti alla comunione.

In mancanza di specificazioni, applicando le regole del mandato (art. 1708, comma secondo, c.c.) i poteri dell'amministratore di comunione devono pertanto intendersi limitati all'ordinaria amministrazione.

Per converso, l'intervento richiesto al giudice ai sensi dell'art. 1129, comma terzo, c.c. ha carattere strumentale rispetto all'interesse generale e collettivo del condominio ad una corretta amministrazione.

La norma appena indicata prevede alcune ipotesi tassative, in presenza delle quali è data la possibilità, anche al singolo condomino, di proporre al giudice l'istanza di revoca dell'amministratore mediante apposito procedimento camerale.

In presenza di tre tassative ipotesi (violazione dell'obbligo di portare a conoscenza dell'assemblea condominiale le citazioni e i provvedimenti amministrativi il cui contenuto esorbiti dalle attribuzioni dell'amministratore; omesso rendiconto della gestione per due anni; esistenza di fondati sospetti di gravi irregolarità) si legittima così anche uno solo dei condomini a rivolgersi al giudice - anticipando la deliberazione dell'assemblea condominiale eventualmente inerte o persino in contrasto con una già espressa volontà della maggioranza dei condomini - per chiedere la rimozione dell'amministratore.

La particolare gravità dei presupposti normativi di ammissibilità e la legittimazione anche individuale a proporre il ricorso conferiscono al procedimento in esame ed al conseguente provvedimento giudiziale il carattere di procedimento e di provvedimento tipicamente cautelari, avente un carattere eccezionale ed urgente, oltre che sostitutivo della volontà assembleare.

Con l' art. 1129 comma terzo c.c. è infatti attribuita al giudice una potestà di revoca altrimenti in via ordinaria esercitabile in ogni tempo dall'assemblea dei condomini (art. 1129, comma secondo c.c.).

Solo l'esigenza di assicurare una rapida ed efficace tutela, superiore rispetto a quello dei singoli condomini e dei diritti dell'amministratore, e finalizzata ad una corretta gestione dell'amministrazione condominiale, a fronte del pericolo di grave danno derivante da determinate condotte dell'amministratore, può giustificare un siffatto intervento del giudice, suscettibile di risolvere anzitempo il rapporto di mandato tra condomini ed amministratore, senza che, peraltro, si renda necessaria la partecipazione al giudizio del condominio o degli altri condomini.

Da tale eccezionalità discendono pure le caratteristiche del procedimento, improntato a rapidità, informalità ed officiosità, in materia che di regola richiederebbe le garanzie del procedimento contenzioso, in quanto culminante in un provvedimento che incide sul rapporto di mandato tra condomini ed amministratore.

L'eccezionalità della revoca ex art. 1129, comma terzo, c.c. e quindi l'inapplicabilità dell'istituto tipico del diritto condominale alla comunione ordinaria discendono vieppiù dall'art. 111 Cost. in tema di giusto processo, atteso che la revoca statuita dal giudice camerale indice sui diritti dell'amministratore mandatario, e la tutela dei diritti e degli status si realizza in via ordinaria solo attraverso processi a cognizione piena, destinati a concludersi con sentenze ovvero con provvedimenti aventi attitudine al giudicato formale e sostanziale, e non già con procedimenti in cui le modalità del contraddittorio siano rimesse alla determinazione discrezionale del giudice.

Sarebbe chiaramente erronea l'affermazione secondo cui le norme che regolano l'amministratore dei comunisti, qualora assenti nel regolamento della comunione o nel provvedimento di nomina, debbano essere mutuate da quelle previste per il condominio, giacché è nell'ambito delle disposizioni sul condominio che ricorre il principio (art. 1139 c.c.) secondo cui occorre fare riferimento alle regole della comunione per quanto non espressamente previsto nello specifico capo, mentre non ricorre un principio analogo e inverso per la comunione (Cfr. Cassazione civile, sez. II, 27 giugno 2007, n. 14826).

Di per sé, il ricorso all'autorità giudiziaria ex art. 1105 c.c. in sede di volontaria giurisdizione, come sperimentato dal Fallimento attore, presuppone per conto suo ipotesi tutte riconducibili ad una situazione di assoluta inerzia in ordine alla concreta amministrazione della cosa comune per mancata assunzione dei provvedimenti necessari o per assenza di una maggioranza o per difetto di esecuzione della deliberazione adottata; giammai, quindi, detta norma è applicabile per revocare l'amministratore nominato ai sensi dell'art. 1106, comma secondo, c.c.

Come consiglia la migliore dottrina, in caso di irregolarità della gestione, ciascun comunista può piuttosto ricorrere all'assemblea e chiedere la revoca dell'amministratore.

Se non si forma una maggioranza assembleare al riguardo, sarebbe allora possibile il ricorso del compartecipante a norma dell'art. 1105 c.c., con conseguente ordine dell'autorità giudiziaria.

Quando invece l'assemblea si tenga e decida di non procedere alla revoca dell'amministratore, il singolo comunista può procedere ad impugnare la delibera a norma dell'art. 1109, n. 1, c.c., se essa sia davvero pregiudizievole alla cosa comune.

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Ecsec
Ecsec 15-07-2021 19:02:30

si parla di amministratore di comunione o di condominio ?
Mi riferisco al terzo e quarto (e oltre) capoversi che ineriscono il condominio mentre i primi due la comunione
Saluti

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