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Come fermare il vicino che realizza opere solamente per disturbarci

Atti emulativi: come bloccare i lavori del vicino che recano disturbo.
Avv. Alessandro Gallucci 

L'art. 832 del codice civile specifica che "il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico".

Godimento pieno ed esclusivo ma…ci sono pur dei limiti.

Il primo, almeno in ordine, di elencazione è quello previsto dall'articolo immediatamente successivo, l'833, dedicato agli atti emulativi, che recita: "il proprietario non può fare atti i quali non abbiano altro scopo che quello di nuocere o recare molestia ad altri.

Insomma gli atti emulativi sono quegli atti il cui unico scopo è quello di recare molestia ad altri.

Secondo la Suprema Corte di Cassazione - che è intervenuta in materia specificando più attentamente le caratteristiche che un atto deve avere per essere emulativo secondo quanto specificato dall'art. 833 c.c. - "occorre il concorso di due elementi: a) che l'atto di esercizio dei diritto non arrechi utilità al proprietario; b) che tale atto abbia il solo scopo di nuocere o arrecare molestia ad altri" (Cass. 9 ottobre 1998 n. 9998).

Duplice requisito, quindi: mancanza di utilità e, come si dice in dottrina, animus nocendi. Pur trattandosi di latino il significato è chiarissimo.

Questo il contesto generale. Il classico esempio di atto emulativo è quello del muro eccessivamente alto rispetto alla sua reale utilità il cui scopo è solamente quello di togliere luce ed aria al predio del vicino.

Quanto all'azione giudiziaria volta a far accertare il carattere emulativo dell'atto posto in essere e contestato, vale quanto stabilito dall'art. 2697 c.c. ossia "chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento".

Insomma l'onere della prova è a carico di chi si lamenta.

Se sulla mancanza di utilità per il fondo ci si può ancorare a fatti oggettivi (es. qual è utilità di un muro di recinzione molto alto se il fondo non è nemmeno coltivato?), provare il così detto animus nocendi potrebbe risultare più complicato.

Si comprende, infatti, come solo indirettamente si possa fornire al giudice la prova della volontà di nuocere di chi ha posto in essere l'atto quando tale persona non intende ammettere questa sua intenzione.

In merito alla valutazione del carattere emulativo di determinati atti, la Corte di Cassazione, in un caso sottoposto alla sua attenzione (attinenti proprio alla costruzione di un muro di confine che aveva sostituito una siepe), ha avuto modo di specificare che "ponendosi il carattere emulativo come limite esterno al diritto - in questo caso: di proprietà - esercitabile del confinante, lo stesso debba essere valutato in termini restrittivi e dunque, se pure la nuova opera poteva non rispondere completamente a quei requisiti funzionali - sopra ricordati - che ne avevano giustificato la creazione, tuttavia la obiettiva idoneità a soddisfarli in gran parte consentiva l'esclusione del carattere emulativo e, quindi, della richiesta tutela, tanto più che quest'ultima era posta in termini drastici di demolizione dell'opus novum, prospettando dunque un rimedio di ampiezza esorbitante la pretesa lesione subita" (Cass. 7 marzo 2012 n. 3598).

Insomma prima di arrivare a poter concludere che un atto è emulativo è proprio necessario escludere ogni utilità dell'opera realizzata.

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