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Acqua con tracce di arsenico negli edifici condominiali: Quali responsabilità per l'amministratore?

Acqua non potabile in condominio per tracce di arsenico: le responsabilità dell'amministratore.
Ivan Meo 

Si prega di chiudere i rubinetti

Il 31 dicembre scorso sono scadute le deroghe concesse dall'Unione europea rispetto ai valori di arsenico ammessi per legge. A molti Sindaci non è rimasta altra scelta che dichiarare la non potabilità dell'acqua.

Dal 1° gennaio 2013, in una quindicina di Comuni della Provincia di Roma, e in una quarantina della Provincia di Viterbo è scattata l'ordinanza di non potabilità dell'acqua: rubinetti di casa non utilizzabili, se non per docce e pulizie domestiche.

Nonostante l'Unione europea abbia respinto la terza richiesta di deroga - proveniente dall'Italia - in merito ai livelli di arsenico presenti nell'acqua potabile L'Unione ha ribadito che il livello massimo resta fissato a 10 microgrammi per litro. In virtù dei suddetti valori, in Italia è risultata non potabile l'acqua di ben 128 Comuni, distribuiti in sei regioni.

Non tutti i sindaci hanno preso provvedimenti, non ritenendo opportuna l'emanazione di ordinanze che vietino l'uso alimentare dell'acqua del rubinetto di casa, neppure con riferimento ai bambini.

I comuni si sono trincerati dietro al silenzio del Ministero della Salute, il quale non ha recepito la decisione europea, lasciando in vigore la deroga concessa all'inizio del 2010, che fissava il limite di arsenico a 50 microgrammi per litro.

A patire le conseguenze di questa situazione di incertezza sono, ovviamente, i cittadini, la cui salute, nel rimpallo delle responsabilità, non risulta tutelata da nessuno.

I profili di responsabilità identificabili in ambito condominiale

I controlli sulla salubrità dell'acqua sono indispensabili soprattutto se le tubazioni comuni risultano vetuste o realizzate con materiali che agevolano l'inquinamento.

L'amministratore di condominio è sempre tenuto a monitorare costantemente lo stato dei tubi al fine di individuare eventuali anomalie ed intervenire immediatamente per ripristinare la salubrità dell'acqua ed evitare danni alla salute dell'intera collettività condominiale.

Alla luce dei recenti eventi sembra lecito domandarsi quali siano i soggetti individuabili come responsabili qualora dal rubinetto di un'abitazione in condominio sgorghi acqua insalubre.

La Commissione europea del 13 maggio 2002 a norma dell'art. 20, par. 2, della direttiva n. 89/106/CEE impone controlli di produzione degli impianti che trasportano acqua potabile.

Manutenzione delle tubature orizzontali: se sono condominiali la spesa va ripartita con i millesimi di proprietà

Quindi:

  • quando l'approvvigionamento del condominio è da pozzi artesiani i controlli periodici della salubrità dell'acqua sono affidati all'amministratore del condominio;
  • quest'ultimo risulta responsabile anche dei controlli sui depositi d'acqua, come cassonetti e autoclavi;
  • pulizia e manutenzione di tali impianti risultano, per legge, obbligatori; quindi, in caso di inadempienza, l'amministratore è ritenuto responsabile.

A partire dal 1990 con la legge 5 marzo 1990, n. 46 e la legge 9 gennaio 1991, n. 10 il legislatore ha provveduto a individuare nelle specifico le figure alle quali comminare la sanzione relativa alla violazione di legge, facendo esplicito riferimento al proprietario dell'immobile o all'amministratore di condominio.

La responsabilità di quest'ultimo concerne esclusivamente il tratto di competenza condominiale.

Il d.lgs. del 2 febbraio 2001, n. 31, (attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinato al consumo umano) come modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 27 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, va a sostituire il d.p.r. n. 236/1988 ed introduce limiti molto più severi per molte sostanze che non possono essere presenti nelle acque (in argomento per approfondimenti si rinvia a L.

Tadini, Acque potabili e trattamento domestico: quali prospettive dal nuovo decreto?, inAmbiente e sicurezza, n. 2/2004, p. 73).

Una delle principali novità introdotte dal d.lgs. n. 27/2002 sono:

  • gli acquedotti risultano responsabili della qualità dell'acqua che distribuiscono fino al contatore principale dell'abitazione;
  • invece, dal momento che la stessa qualità dev'essere salvaguardata dal suddetto contatore fino ad ogni rubinetto delle singole abitazioni, il responsabile - in questo caso - diventa il proprietario dell'immobile e in taluni casi l'amministratore di condominio.

La violazione dei limiti imposta dal decreto comporta sanzioni di carattere pecuniario e in qualche caso anche di natura penale.

Fasce di consumo acqua potabile dell'AQP

A tal riguardo, infatti, il d.lgs. 27/2002, che ha introdotto l'art. 5, comma 2, del d.lgs. 31/2001, dispone che: "per gli edifici e le strutture in cui l'acqua è fornita al pubblico, il titolare ed il responsabile della gestione dell'edificio o della strutturadevono assicurare che i valori fissati nell'allegato 1, rispettati nel punto di consegna, siano mantenuti nel punto in cui l'acqua fuoriesce dal rubinetto".

Ciò significa che:

  • la qualità dell'acqua deve essere valutata dal rubinetto dell'utente, quando ha già percorso la rete idrica interna all'edificio;
  • è difficile attribuire al gestore della rete distributiva la responsabilità di un eventuale deterioramento causato dalla rete interna a un edificio non di sua proprietà.

Quindi, siffatto decreto imputa anche all'amministratore condominiale la responsabilità sull'igiene dell'acqua distribuita nel condominio dal punto di consegna da parte del pubblico distributore fino al rubinetto. (cfr. in tal senso V.

Riganti, Acqua - Consumo umano - Tutela del consumatore, in Ambiente e sicurezza, n. 8/2002, p. 40.)

Per questa ragione, i controlli sulla salubrità dell'acqua si rendono indispensabili soprattutto quando i tubi risultino vetusti o quando siano realizzati in materiali, come il piombo, che rendono prevedibile un possibile inquinamento.

Per evitare eventuali addebiti di colpa l'amministratore deve:

  • monitorare la situazione dei tubi dell'acqua;
  • individuare eventuali anomalie;
  • intervenire nell'immediato per ripristinare la salubrità dell'acqua, anche senza il consenso dell'assemblea, dal momento che si tratta della salute dei condomini;
  • dopo gli interventi d'urgenza, si può provvedere - consultata l'assemblea - alla risistemazione delle tubature o alla sostituzione di queste.

Si deve tuttavia precisare che, allorquando l'acqua sgorghi inquinata dal rubinetto di casa, nonostante la regolarità dei controlli sopra menzionati, l'amministratore non può ritenersi responsabile (né in sede civile né in sede penale), perché non è possibile dimostrare che l'acqua non sia pervenuta insalubre dallo stesso ente fornitore.

E' questo il caso del fenomeno dell'acqua contaminata di arsenico ove l'acqua risulta contaminata non per carente controllo degli impianti condominiali.

Responsabilità dell'amministratore di condominio per mancato adeguamento della qualità delle acque destinate al consumo umano

A questo punto occorre chiedersi se e quando sussista la responsabilità amministrativa, civile o penale dell'amministratore di condominio che non abbia provveduto ad adeguare la qualità delle acque destinate al consumo umano ai valori di parametro previsti dall'art. 15 dell'allegato I del d.lgs. n. 31/2001.

Si deve subito precisare che l'amministratore, custode dei beni comuni ed esecutore della volontà assembleare del condominio (ai sensi dell'art. 1130 del codice civile), non risulta soggetto personalmente e civilmente responsabile delle violazioni e quindi non è sanzionabile qualora abbia tempestivamente informato il condominio degli obblighi legislativi imposti dal d.lgs. n. 31/2001 e quando, in sede di assemblea, abbia richiesto l'adozione delle misure imposte.

Per tali ragioni l'amministratore deve:

  • proporre soluzioni adeguate per i problemi più urgenti, nei casi in cui, per esempio, si presentino situazioni evidenti di contrarietà rispetto al d.lgs. n. 31/2001;
  • segnalare ai condomini situazioni di anomalie igieniche nella distribuzione dell'acqua;
  • inserire nell'ordine del giorno delle assemblee condominiali l'esecuzione delle misurazioni a campione sulla rete idrica condominiale;
  • suggerire l'eventuale adozione delle misure tecniche necessarie.

Anche ministeri di Ambiente e Salute possono ritenersi responsabilità della potabilità dell'acqua?

Con una recente sentenza del TAR del Lazio, numero 664 del 2012, sono stati condannati il Ministeri della Salute e dell'Ambiente a risarcire gli utenti dell'acqua di varie regioni (Lazio, Toscana, Trentino Alto Adige, Lombardia, Umbria) con 100 euro a cittadino.

Il TAR ha riaffermato che l'acqua fornita ai cittadini deve essere salubre e la tariffa legata proprio alla qualità di essa, da cui l'indicazione di agire contro le ATO che non potevano non tenere conto di questo dato nel determinare la tariffa.

La sentenza afferma un principio fondamentale: fornire servizi insufficienti o difettosi o inquinati determina la responsabilità della pubblica amministrazione per danno alla vita di relazione, stress, rischio di danno alla salute.

Alla luce di quanto accaduto alcune associazione dei consumatori sta promuovendo anche una nuova azione giudiziaria collettiva (class action), chiedendo il risarcimento di 1500 euro per ogni abitante e una riduzione della tariffa idrica.

Sicuramente è solo l'inizio di una faccenda che farà molto discutere ed apre una nuova strada che potrà essere percorsa anche per chiedere i danni da inquinamento dell'aria e da degrado nelle grandi città in cui la vivibilità è fortemente pregiudicata causa degrado ambientale.

Acqua con arsenico: la bolletta si dimezza

Se vengono riscontrate nell'acqua tracce di arsenico il canone va pagato a metà, quello invece per la depurazione resta in stand-by. E' questo quanto stabilito dal Giudice di pace di Civita Castellana, in seguito al ricorso presentato da un utente.

Il periodo preso in esame è quello riferito alle bollette arrivate a casa degli utenti tra il 2006 e il 2007.

La sentenza rappresenta un procedente molto importante che produrrà una serie ricorsi da parte di cittadini e associazioni di consumatori che erano già intenzionati a chiedere indietro le somme pagate per i canoni idrici dal 2009 in poi.

Le associazioni dei consumatori, ora hanno una sentenza favorevole a cui "agganciare" le eventuali richieste di rimborso. Arriveranno una pioggia di ricorsi.

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