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Diritto di veduta, tenda installata nel balcone di proprietà di un condomino

Diritto di veduta laterale, il cui esercizio sarebbe stato loro impedito dalla tenda della controparte.
Cass. civ., sez. II, 11 novembre 2005, n. 22838 

Il principio secondo cui in materia di condominio trovano applicazione le norme sulle distanze legali (nella fattispecie con riferimento al diritto di veduta) non ha carattere assoluto, non derogando l'art. 1102 c.c. al disposto dell'art. 907 c.c., giacchè, dovendosi tenere conto in concreto della struttura dell'edificio, delle caratteristiche dello stato dei luoghi e del particolare contenuto dei diritti e delle facoltà spettanti ai singoli condomini, il giudice di merito deve verificare, nel singolo caso, se esse siano o meno compatibili con i diritti dei condomini. (Nel caso di specie, gli attori avevano chiesto la rimozione di una tenda montata dalla convenuta nel balcone di sua proprietà, lamentando la lesione del diritto di veduta laterale dai medesimi esercitato dal balcone di loro proprietà ubicato a fianco di quello della convenuta; la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, nel rigettare la domanda, aveva ritenuto l'inapplicabilità delle norme sulle distanze in materia di vedute sul rilievo che i due balconi si trovavano a distanza inferiore a quella prescritta dall'art. 907 c.c.).

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