Con la sentenza 14813/2008, udienza del 24 aprile, la Corte di Cassazione ha dichiarato corretto il principio applicato dal giudice di pace di Roma «in quanto non viene chiarito perché nella specie dovrebbe essere derogato il principio generale di cui all'articolo 1292 del Codice Civile secondo il quale la solidarietà si presume nel caso di pluralità di debitori», dopo che appena sedici giorni prima, le Sezioni Unite con la sentenza n. 9148 dell'8 aprile 2008 avevano scelto l'indirizzo minoritario della parziarietà delle obbligazioni condominiali.
Aggiornamento del 21/06/2008
*L'ufficio stampa della Corte di Cassazione ha però precisato che non sussiste alcun contrasto di giurisprudenza tra le sentenze 9148/08 e 14813/08 la prima esclude la solidarietà passiva per quanto riguarda le spese condominiali, che infatti, fra inquilini di uno stesso palazzo, sono da intendersi sempre pro-quota.
La seconda, invece, la stabilisce tra comproprietari di un appartamento sito in un condominio.
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