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Condominio: la polizza professionale rimborsa soltanto i danni causati a terzi

Niente copertura assicurativa per le somme che l'amministratore deve restituire al condominio.
Avv. Gianfranco Di Rago 
31 Ott, 2024

L'assicurazione stipulata dall'amministratore a copertura dell'attività di gestione dei condomini è finalizzata a coprire i pregiudizi economici causati a terzi relativamente a obbligazioni di natura risarcitoria.

Sono invece fuori dal perimetro di applicazione della polizza le obbligazioni di natura restitutoria, che presuppongono il fatto che l'amministratore, al termine dell'incarico, non abbia reso ai condòmini le somme a suo tempo ricevute per la gestione dei beni e dei servizi comuni.

Anche perché, in caso contrario, ove la compagnia assicuratrice intervenisse a tenere indenne l'amministratore, si verificherebbe in suo favore un indebito arricchimento, poiché lo stesso continuerebbe a beneficiare senza titolo di somme non di sua spettanza.

Questo l'interessante caso deciso dal Tribunale di Pescara con la recente sentenza n. 1107 del 30 settembre 2024.

Rifiuto di copertura assicurativa per obbligazioni restitutorie dell'amministratore condominiale

Nella specie l'ex amministratore di un condominio aveva citato in giudizio la compagnia che aveva emesso la sua polizza assicurativa professionale per sentirla condannare al rimborso delle spese sostenute a seguito della sentenza di condanna emessa nei suoi confronti sempre dal Tribunale di Pescara nel precedente procedimento giudiziale che lo aveva visto contrapposto ai condòmini un tempo amministrati.

Questi ultimi in detto giudizio avevano infatti ottenuto la condanna dell'ex amministratore alla restituzione delle somme delle quali il medesimo, come accertato dalla consulenza tecnica contabile condotta in corso di causa, si era appropriato e che non aveva restituito ai condòmini alla scadenza del mandato.

La compagnia assicuratrice, nonostante l'amministratore avesse denunciato per tempo il sinistro, aveva rifiutato la copertura, in quanto nella sentenza in questione era stata accertata un'obbligazione restitutoria e non risarcitoria a carico del proprio assicurato. La polizza, a dire della compagnia, non sarebbe stata pertanto operativa.

Il Tribunale, nell'istruire la causa, aveva accertato che il fatto da cui era originata la condanna dell'ex amministratore era avvenuto nel periodo in cui il medesimo gestiva l'edificio condominiale. Verificatosi il sinistro, quest'ultimo aveva poi effettivamente provveduto a inoltrare alla compagnia assicuratrice la denuncia con allegata tutta la documentazione richiesta dal contratto. Tuttavia l'eccezione svolta dall'assicurazione colpiva nel segno.

E, infatti, nel giudizio precedente alla causa in questione il tribunale aveva affidato a un Ctu uno studio della contabilità tenuta dall'amministratore del condominio e sulla base della relazione resa dal tecnico il Giudice aveva accertato un ammanco di cassa e, per l'effetto, aveva condannato l'ex amministratore alla restituzione in favore del condominio del relativo importo.

In questi termini era stata pronunciata una sentenza di condanna alla restituzione del denaro che era stato accertato fosse rimasto nella disponibilità del vecchio amministratore.

Limiti della polizza professionale: esclusione delle responsabilità restitutorie

Per questo motivo il Tribunale di Pescara, in accoglimento delle difese svolte dalla compagnia assicuratrice, ha ritenuto che nella specie non potesse essere validamente invocata l'operatività della polizza professionale, in quanto le somme contestate derivavano dalla mancata restituzione di importi di spettanza del condominio.

D'altra parte la funzione specifica del contratto di assicurazione consiste nella copertura dei pregiudizi economici cagionati a terzi riguardanti obbligazioni di natura risarcitoria e non restitutoria.

Secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione, l'amministratore di condominio configura un ufficio di diritto privato, assimilabile al mandato con rappresentanza, con conseguente applicabilità delle disposizioni codicistiche sul mandato.

Di conseguenza l'amministratore, alla scadenza del mandato, è tenuto a restituire ciò che ha ricevuto nello svolgimento dell'attività, indipendentemente dalla gestione contabile alla quale le somme si riferiscono (si veda Cass. Civ., Sez. II, 16.08.2000, n. 10815).

Il fatto che l'amministratore alla cessazione del proprio incarico abbia trattenuto delle somme di proprietà condominiale lo obbliga quindi alla restituzione delle stesse al condominio, nelle mani del nuovo amministratore.

Si tratta, come detto, di un'obbligazione a carattere restitutorio che, quindi, non è coperta dalle polizze assicurative per la responsabilità professionale.

Anche perché, come osservato dal Tribunale di Pescara, nel caso in cui la compagnia assicuratrice fosse condannata alla rifusione in favore dell'amministratore delle somme da questi restituite al condominio, ciò implicherebbe un ingiustificato arricchimento in capo al medesimo, che di fatto continuerebbe a beneficiare di somme acquisite senza un valido titolo.

Sentenza
Scarica Trib. Pescara 30 settembre 2024 n. 1107
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