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Condominio e reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni: meglio evitare

Quando il condominio in corso di causa modifica illecitamente lo stato dei luoghi.
Dott. Giuseppe Bordolli Giuseppe Bordolli Responsabile scientifico Condominioweb 

Secondo l'articolo 392 c.p. chiunque, al fine di esercitare un preteso diritto, potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo, mediante violenza sulle cose, è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 516. Agli effetti della legge penale, si ha violenza sulle cose allorché la cosa viene danneggiata o trasformata, o ne è mutata la destinazione (Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose).

Si deve precisare che in tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ai fini della configurabilità del reato, occorre che l'autore agisca nella ragionevole opinione della legittimità della sua pretesa, ovvero ad autotutela di un suo diritto suscettibile di costituire oggetto di una contestazione giudiziale, anche se detto diritto non sia realmente esistente; tale pretesa, inoltre, deve corrispondere perfettamente all'oggetto della tutela apprestata in concreto dall'ordinamento giuridico, atteso che ciò che caratterizza il reato in questione è la sostituzione, operata dall'agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato.

Quindi, il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, previsto dall'art. 392 c.p., richiede, oltre il dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà di farsi ragione da sè pur potendo ricorrere al giudice, anche quello specifico, rappresentato dall'intento di esercitare un preteso diritto nel ragionevole convincimento della sua legittimità.

Così integra esercizio arbitrario delle proprie ragioni il comportamento dell'amministratore o del gestore immobiliare che, senza essersi preliminarmente rivolto al giudice, dispone di staccare la corrente elettrica al condominio in ritardo con i pagamenti da almeno un semestre.

Allo stesso modo commette il reato in questione anche l'installazione da parte di un condomino all'ingresso del caseggiato di un cancello in ferro chiuso con catena per impedire l'accesso di altri condomini al fine di esercitare il diritto di godimento esclusivo di una servitù di passaggio.

Analogamente si può parlare di delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose se una condomina rende impossibile alla vicina l'accesso al lastrico solare per stendere i panni, costruendo un cancello, chiuso a chiave, nelle scale in comproprietà tra le due proprietarie.

A proposito di tale fattispecie penale merita di essere segnalata una vicenda recentemente esaminata dal Tribunale di Belluno (sentenza n. 24 del 2 febbraio 2022).

Condominio e modifica in corso di causa dello stato dei luoghi: la vicenda

Due condomine citavano in giudizio il condominio, chiedendo che venisse accertata e dichiarata l'usucapione, stante l'esercizio ininterrotto e pluriventennale, di una servitù di passaggio.

Affermavano le attrici di avere, per anni, utilizzato una porzione di suolo condominiale sita davanti al proprio appartamento per raggiungere a piedi l'autorimessa e prendere il proprio veicolo.

In subordine, le attrici domandavano la costituzione coatta della predetta servitù di passaggio a piedi, essendo il loro fondo intercluso.

Inoltre chiedevano che venisse accertata e dichiarata l'esistenza della servitù di passaggio con tubazioni ed impianti per il riscaldamento e la produzione di acqua calda al servizio dell'appartamento delle attrici, nel locale centrale termica e, per l'effetto, che venisse ordinata al condominio la rimozione della serratura apposta o, in subordine, la consegna della relativa chiave alle attrici, affinché potessero accedere alla loro caldaia ed effettuare i necessari controlli e manutenzioni alle tubazioni al servizio del loro appartamento.

Nel corso del procedimento il giudice, con sentenza non definitiva, riconosceva le ragioni delle attrici ma riteneva che sussistesse comunque la necessità di proseguire il giudizio al fine definire correttamente le servitù.

Successivamente però il CTU depositava una nota con la quale faceva presente che, dopo la sentenza non definitiva sopra detta, in conseguenza di importanti lavori condominiali (con ampliamenti e ridefinizione delle aree esterne), lo stato dei luoghi era mutato.

La decisione

Il giudizio si chiude, in buona sostanza, con il riconoscimento delle ragioni delle attrici e la decisa censura della condotta dell'amministratore. In particolare lo stesso giudice ha ritenuto che il comportamento posto in essere dal condominio convenuto, in persona dell'amministratore, sia stato grave, perché è risultato idoneo a vanificare l'accertamento processuale che si stava compiendo.

Il Tribunale ha evidenziato come non si possa consentire alla parte di modificare arbitrariamente l'oggetto di una vantata servitù nel corso del processo volto al suo accertamento.

Secondo il giudice tale comportamento costituisce inoltre fatto illecito, perché la soppressione delle servitù in favore degli immobili di parte attrice, mediante la modificazione dello stato dei luoghi, integra il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni mediante violenza sulle cose (art. 392 c.p.).

Il giudice, quindi, ha correttamente condannato ai sensi dell'art. 96 c.p.c. la parte convenuta, rimandando alla sede penale l'accertamento della fattispecie delittuosa di cui all'art. 392 c.p.c. sopra descritta.

Sentenza
Scarica Trib. Belluno 2 febbraio 2022 n. 24
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