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Condominio e competenza del giudice di pace

La competenza del giudice di pace in materia condominiale: tutto ciò che devi sapere sulle nuove normative e sulle cause relative a beni mobili e impugnazioni di delibere a partire dal 31 ottobre 2021.
Avv. Alessandro Gallucci 
30 Apr, 2018

Quando il Giudice di Pace è competente per le cause in materia condominiale?

Per rispondere a questa domanda bisogna fissare un orizzonte temporale che - salvo proroghe dell'ultimo minuto (non sono certo un'eccezione i così detti decreti mille proroghe) - sancisce una copiosa trasmigrazione di competenze in capo a questa figura.

Il riferimento è al 31 ottobre 2021 (così come stabilito dal d.lgs n. 116/2017): a partire dal quel giorno, infatti, le cose saranno completamente diverse da quelle che andremo qui di seguito a indicare.

Partiamo, come si suole dire, dall'esistente: competenza del giudice di pace in materia condominiale fino al 30 ottobre 2021.

La ripartizione di competenza tra tribunale e giudice di pace in materia condominiale

Giudice di Pace e decreti ingiuntivi per oneri condominiali

Il primo comma dell'art. 7 del codice di procedura civile attualmente in vigore specifica che «il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a cinquemila euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice».

Cause relative a beni mobili, ossia controversie che hanno a che vedere pure con il recupero di somme di denaro.

Un amministratore deve recuperare un credito minore o uguale ad € 5.000,00? Allora l'avvocato incaricato di riscuotere le somme dovrà rivolgersi al giudice di pace.

Le somme da recuperarsi sono maggiori rispetto alla soglia indicata? In tal caso l'ufficio giudiziario competente è il Tribunale.

Qui abbiamo semplificato riferendoci esclusivamente a decreti ingiuntivi, ma la competenza è la medesima anche se il condominio non può agire con ricorso per decreto ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c., ma deve attuare un'azione ordinaria mediante citazione a comparire in giudizio.

L'unica differenza sta nel fatto che la prima azione non dev'essere preceduta dall'esperimento del tentativo di mediazione, cosa invece necessaria per la citazione in giudizio.

Giudice di Pace e impugnazione di delibere condominiali

Più complessa, rectius maggiormente incerta, la situazione per quanto riguarda la competenza del Giudice di Pace in materia di impugnazione delle delibere condominiali.

Come per i decreti ingiuntivi il riferimento economico attuale è sempre quello fissato in € 5.000,00. La difficoltà rispetto al recupero del credito, sta nella modalità di calcolo di questa soglia.

Detta diversamente: se impugno una delibera, il valore della causa è dato dalla mia quota di riferimento, ovvero dal valore complessivo della delibera? Il riferimento è a quelle ipotesi in cui sia possibile dare un valore, poiché se il valore è indeterminabile (es. impugno per omessa convocazione), la competenza è sempre del Tribunale.

Al riguardo l'orientamento più recente e ripetuto afferma che «ai fini della determinazione della competenza per valore, riguardo all'impugnativa della deliberazione dell'assemblea condominiale di approvazione del rendiconto annuale e di ripartizione dei contributi, seppure l'attore abbia chiesto la dichiarazione di nullità o l'annullamento dell'intera delibera, occorre far riferimento soltanto all'entità della spesa specificamente contestata (Sez. 2, 16 marzo 2010, n. 6363; Sez. 6-2, 5 luglio 2013, n. 16898)» (Cass. 20 luglio 2014 n. 16804).

Giudice di pace e modalità d'uso delle cose comuni

L'art. 7, secondo comma n. 2, c.p.c. pone in capo al Giudice di Pace la competenza esclusiva (al di là del valore della controversia) per le cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case.

Che vuol dire?

Secondo l'opinione comune, se le parti litigano in merito all'uso di un bene comune (es. impugnazione delibera disciplina spazi parcheggio, ovvero contestazione al singolo della sua modalità d'uso del bene) la competenza a decidere è del Giudice di Pace.

Over, invece, la lite verta sulla possibilità da parte di uno o più condòmini di utilizzare quel bene, allora la competenza sarà del Tribunale in quanto afferente non la modalità d'uso ma il diritto di proprietà.

Il diritto all'uso della cosa comune in condominio: l'art. 1102 letto dalla giurisprudenza di legittimità

Giudice di pace e condominio a partire dal 31 ottobre 2021

La situazione cambierà radicalmente a far data dal 31 ottobre 2021.

È questa la data prevista a partire dalla quale sarà operativo l'art. 7 del codice di procedura civile riscritto dal d.lgs n. 116/2017 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57).

L'art. 7 n.2 testé citato è stato modificato specificando che il Giudice di Pace (meglio il Giudice Onorario di Pace, così è nominato nel d.lgs n. 116) è competente per le cause in materia di condominio negli edifici, come definite ai sensi dell'art. 71-quater delle disposizioni per l'attuazione del codice civile.

Ciò al di là del valore. Insomma il Giudice Onorario di Pace, così come previsto dalla norma appena indicata, a partire dal 31 ottobre 2021 si occuperà d'ogni controversia condominiale, dalla nomina giudiziale dell'amministratore, allo scioglimento del condominio. Senza ombra di dubbi un cambiamento radicale rispetto a quanto fino a qui avvenuto.

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