L'art. 1129 c.c., al comma 7, dispone che l'amministratore di condominio è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio.
Naturalmente spetta all'amministratore la gestione degli assegni bancari riferibili al conto condominiale.
Si ricorda che gli amministratori condominiali devono apporre sull'assegno il timbro del condominio, specificando la propria qualità di amministratore pro tempore.
Le banche, all'apertura di un conto, dovranno adottare tutte le opportune cautele allo scopo di impedire potenziali azioni illecite successive.
A tale proposito si ricorda che recentemente la Cassazione ha esaminato il caso di un condominio che aveva instaurato un giudizio nei confronti di un istituto per sentirlo condannare al rimborso di una somma abusivamente incassata a mezzo di più assegni contraffatti, sottratti da ignoti ed illegittimamente negoziati.
I giudici supremi hanno sottolineato come l'istituto abbia omesso di assumere i dovuti provvedimenti di cautela (sospensione delle operazioni di prelevamento e pagamento) malgrado la segnalazione da parte del condominio della negoziazione illegittima (anche se ciò era avvenuto a distanza di quattro giorni dal primo incasso).
Questo, infatti, avrebbe dovuto mettere in allarme lo stesso istituto evitando, in tal modo, i successivi prelevamenti consecutivi dal conto (Cass. civ., sez. VI, 29/09/2021, n. 26405).
Più recentemente l'ABF (Collegio di Torino) si è pronunciata in merito al ricorso presentato da un consorzio di condomini che ha contestato il comportamento poco prudente di un istituto bancario (Decisione n. 4251 del 14 marzo 2022).
Banca paga assegni irregolari dell'ex amministratore condominiale
Un consorzio di condomini con ricorso all'ABF contestava ad una banca (resistente) di aver pagato 35 assegni tratti dall'ex amministratore sul conto corrente intestato all'ente, nonostante i titoli in questione presentassero un'irregolarità nella firma di traenza, contenendo soltanto una firma scarsamente leggibile, riferibile all'ex amministratore e non anche la denominazione e il timbro del condominio per conto del quale lo stesso operava.
Sul punto il consorzio precisava che, come emerso dalle indagini della Guardia di Finanzia nell'ambito del procedimento penale instaurato a carico del precedente amministratore, quest'ultimo aveva utilizzato tali assegni per spese estranee alla gestione del consorzio stesso e, in ragione della menzionata irregolarità dei titoli, la banca convenuta avrebbe dovuto rifiutare il pagamento degli assegni.
In particolare i condomini facevano presente che l'amministratore uscente aveva falsamente rappresentato all'assemblea una regolare e corretta gestione mentre, di fatto, effettuava pagamenti a favore di soggetti con cui il consorzio non intratteneva rapporti.
Concludeva, però, che se la banca avesse preteso che l'assegno riportasse l'indicazione dell'ente non avrebbe potuto generarsi l'equivoco consistito nel pagamento da parte dell'amministratore infedele di debiti propri con assegni altrui.
Difesa della banca: check truncation e ratifica del bilancio
L'istituto bancario si difendeva precisando, tra l'altro, che gli assegni in contestazione erano stati lavorati attraverso la procedura di check truncation per cui il negoziatore, dati gli importi, è tenuto a comunicare alla trattaria i soli dati previsti dall'art. 8 del Regolamento per gli assegni bancari e postali, senza trasmettere copia per immagine del titolo; la stessa banca, però, non riteneva le potesse essere imputato un difetto di controllo sulle caratteristiche materiali dell'assegno o sulla persona/condotta del beneficiario, atteso che si trattava di un ambito di verifica riservato all'istituto negoziatore.
Inoltre aggiungeva che con l'approvazione annuale del bilancio, i soci del consorzio avevano comunque ratificato l'operato dell'ex amministratore.
ABF: responsabilità della banca per assegni non autorizzati
L'ABF ha notato che tra i beneficiari degli assegni vi sono sia persone fisiche, tra cui sia professionisti, sia persone giuridiche (Società agricola, altri condomini, ecc.) e tutti gli assegni recano la medesima firma (illeggibile) di traenza e non riportano la denominazione o il timbro o qualsiasi altro riferimento del condominio istante.
Il Collegio ha richiamato l'art. 11 del Regio decreto del 21/12/1933 - N. 1736 (L. assegni) a norma del quale "Ogni sottoscrizione deve contenere il nome e il cognome o la ditta di colui che si obbliga. È valida tuttavia la sottoscrizione nella quale il nome sia abbreviato o indicato con la sola iniziale."
Tale norma è applicabile anche agli enti in generale e, pertanto, anche al caso in esame.
Ne consegue, ad avviso dell'ABF, che gli assegni oggetto di contestazione, emessi sul conto del consorzio senza alcuna indicazione relativa allo stesso, si devono considerare emessi senza autorizzazione con conseguente responsabilità per colpa grave in capo alla banca (trattaria) ed obbligo di rimborso delle somme pagate ai condomini.
Del resto l'ABF giustamente osservava che l'utilizzo della procedura di check truncation non vale ad escludere la responsabilità della banca atteso che tale procedura è adottata dagli intermediari su base volontaria, per esigenze di economicità degli intermediari stessi; pertanto ogni rischio connesso al minor livello di controllo che essa comporta grava sulla banca.