Non è raro che l'amministratore di un condominio segnali alle forze dell'ordine la creazione da parte di uno o più condomini di un collegamento elettrico abusivo finalizzato ad utilizzare la corrente condominiale.
Normalmente a far insospettire i condomini del caseggiato e l'amministratore sono le bollette elevate che, però, dopo un controllo presso la società elettrica, risultano coerenti con i consumi reali, causati dai condomini disonesti.
Si ricorda che il singolo condomino è legittimato, quanto meno in via concorrente o eventualmente surrogatoria con l'amministratore del condominio, alla presentazione di una valida querela in relazione a un reato commesso in offesa del patrimonio comune del condominio, come appunto il furto di energia elettrica mediante allaccio abusivo alla rete condominiale.
In merito a tale problema si è recentemente pronunciata la Corte di Cassazione (sentenza penale n. 31689/2024).
Furto di elettricità e querela del condomino. Fatto e decisione
Due condomini sporgevano querela nei confronti di una donna - abitante in un appartamento del caseggiato - che ritenevano colpevole di aver realizzato un allaccio abusivo al contatore condominiale per sottrarre illecitamente energia elettrica. Il primo giudice assolveva l'imputata, qualificando come generiche le dichiarazioni dei condomini.
La Corte di Appello, in parziale accoglimento dell'impugnazione proposta dal Pubblico ministero presso il Tribunale, riteneva la donna colpevole del delitto di furto di energia elettrica (aggravato dalla circostanza di cui all'art. 625 c.p., comma primo, n. 2). La stessa Corte valorizzava le querele dei condomini, evidenziando come la narrazione in esse contenuta fosse coerente e come esse fossero concordanti sulla ricostruzione dei fatti, nel senso che l'imputata aveva eseguito l'allaccio abusivo al contatore condominiale. La condannata ricorreva in cassazione.
Secondo la donna non era stato provato che fosse l'autrice dell'allaccio abusivo al contatore dal momento che viveva nell'abitazione insieme al compagno e al figlio, e pertanto, il fatto che avesse beneficiato dell'energia non sarebbe stato sufficiente a ritenerla responsabile del reato.
Inoltre la stessa condannata lamentava che la sentenza impugnata, a fondamento del giudizio di responsabilità, si era limitata a richiamare il contenuto delle querele presentate da due condomini. La Cassazione ha confermato la decisione della Corte di Appello.
Secondo i giudici supremi il primo giudice non ha offerto alcuna argomentazione per sostenere "l'ipotesi assolutoria", mentre le ragioni della Corte di Appello hanno invece messo in risalto con coerenza logica le ragioni principali del ribaltamento, valutando in modo del tutto logico e congruo il contenuto delle querele, con un apprezzamento di fatto che è riservato al giudice del merito e che, se adeguatamente motivato con nel caso in questione, va esente da censure in sede di legittimità.
Del resto, ad avviso della Cassazione, la sentenza impugnata ha ampiamente e correttamente motivato in ordine alla sussistenza della legittimazione dei condomini a proporre querela in relazione al furto di energia elettrica; in particolare la Suprema Corte ha ricordato che nelle controversie condominiali che investono i diritti dei singoli condomini sulle parti comuni, ciascun condomino ha, in considerazione della natura dei diritti contesi, un autonomo potere individuale - concorrente, in mancanza di personalità giuridica del condominio, con quello dell'amministratore - di agire e resistere a tutela dei suoi diritti di comproprietario pro quota.
Responsabilità per furto di energia elettrica nel condominio: aspetti giuridici e pratici
Secondo l'opinione maggioritaria in giurisprudenza si deve considerare che, dopo il contatore condominiale, la disponibilità dell'energia è solo della comunità dei condomini, che la utilizzano per assicurare l'alimentazione di impianti comuni, ed in nessun caso dei singoli autonomamente (salvo autorizzazioni o concessioni espresse dall'assemblea, in tal senso).
La condotta attraverso cui l'autore dell'illecito riesca a deviare il flusso dell'energia, dopo che essa è transitata dal contatore condominiale, verso gli impianti asserviti al proprio appartamento di proprietà esclusiva, non rientra nell'alveo del potere dispositivo del quale ciascun condomino è (con)titolare.
L'assenza di autonoma disponibilità del bene preclude, quindi, la possibilità di configurare il fatto come appropriazione indebita, considerato che, in tema di reati contro il patrimonio, ove l'agente abbia la detenzione della cosa, in mancanza di un autonomo potere dispositivo del bene è configurabile il reato di furto e non quello di appropriazione indebita (Cass. pen., sez. IV, 26/04/2024, n. 17203).
Nel caso esaminato la circostanza evidenziata dalla ricorrente, secondo la quale i querelanti non avrebbero materialmente visto l'imputata effettuare l'allaccio al contatore, non tiene conto del costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale risponde del reato di furto di energia elettrica, aggravato dalla violenza sulle cose, anche colui che si sia avvalso consapevolmente dell'allaccio abusivo alla rete di distribuzione realizzato da terzi, non essendo necessario né che egli sia il proprietario dell'immobile, né colui che ha operato materialmente l'allaccio (Cass. pen., sez. IV, 19/09/2023, n. 40740; Cass. pen., sez. V, 30/04/2021, n. 24592; Cass. pen., sez. IV, 05/02/2020, n. 5973).
In ogni caso, a giudizio della Suprema Corte, non è contestabile la ricostruzione del fatto contestato sulle querele dei condomini, atteso che dal loro racconto è emerso come l'imputata avesse eseguito un allaccio abusivo al contatore condominiale, mentre non è risultato in alcun modo contestato che l'allaccio abusivo sia stato effettuato sulla rete esterna.