Un condominio chiede ed ottiene dal giudice di pace un decreto ingiuntivo per omesso versamento dei contributi condominiali. I destinatari dell’ingiunzione di pagamento, comproprietari dell’appartamento, si opponevano al provvedimento monitorio ed in via riconvenzionale chiedevano la condanna del condominio per danni da infiltrazioni sofferti dalla loro unità immobiliare.
Particolarità del caso: l’amministratore, informato del fenomeno infiltrativo aveva provveduto a mandare un tecnico per verificare l’effettiva causa del danno.
In sostanza per i ricorrenti non v’era molta differenza tra causa del danno e intervento del tecnico volto ad accertarla.
Per loro il condominio era responsabile e doveva pagare. In primo grado i ricorrenti vedevano rigettata sia l’opposizione che la domanda riconvenzionale.
In appello, giudizio azionato dai condomini ricorrenti, la situazione cambiava parzialmente: il decreto veniva confermato ma veniva accolta anche la domanda riconvenzionale.
Secondo i giudici del gravame, infatti, “ l'amministratore aveva dato l'ordine al tecnico presente; che tale ordine era stato dato all'evidente scopo di accertare la causa della infiltrazioni e di compiere un foro nel muro per verificare la natura condominiale o meno del tubo causa della perdita; che ciò che contava era che l'amministratore era stato chiamato ad intervenire nella sua specifica qualità e che in tale veste aveva assunto, nell'ambito delle sue attribuzioni, un'obbligazione nel nome e per conto del condominio; che quindi tale obbligazione era riferibile ai condomini e al condominio; che il condominio era tenuto comunque ad accollarsi, anche se in via temporanea, le spese per il ripristino dei danni e solo dopo poteva agire direttamente per la ripetizione degli esborsi dal condomino responsabile; che nel rapporto diretto condominio - condomini appellanti questi ultimi avevano diritto ad essere risarciti dei danni provocati da incarichi assunti dall'amministratore nella sua specifica qualità” (Trib. di Pesaro in Cass. 14 settembre 2011 n. 18795). Da qui il ricorso per Cassazione del condominio.
Secondo il difensore della compagine il Tribunale marchigiano aveva fatto una gran confusione tra danno causato dalle infiltrazioni e spese necessarie al ripristino delle stato dei luoghi a seguito dell’intervento del tecnico.
I condomini, precisava il condominio ricorrendo in Cassazione, avevano chiesto il risarcimento per la seconda vicenda (l’intervento del tecnico era stato prestato con il loro consenso) che era cosa completamente diversa dalla prima.
Per dirla fuori dell’angusto linguaggio giuridico, il giudice di secondo grado aveva fatto confusione prendendo un granchio nel decidere come detto sopra.
La Cassazione s’è trovata d’accordo con il ricorrente (la compagine condominiale) accogliendo il ricorso. In particolare, dicono gli ermellini, il Tribunale di Pesaro “ ha ritenuto il condominio responsabile per aver l'amministratore dato incarico ad un tecnico di procedere agli interventi necessari per verificare la causa delle infiltrazioni d'acqua lamentati dai detti coniugi, così assumendo un'obbligazione in nome e per conto del condominio” (Trib. di Pesaro in Cass. 14 settembre 2011 n. 18795).
Ma se ciò è fatto con il consenso degli interessati alcuna responsabilità può essere imputata al condominio per il sol fatto d’aver fatto intervenire un tecnico, con il consenso dei diretti interessati, per accertare le cause del danno.
Da qui l’annullamento della sentenza ed il rinvio al giudice d’appello che dovrà rivalutare il tutto anche alla luce di queste indicazioni.