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L'obbligo di comunicazione dei dati dei condomini morosi è posto in capo all'amministratore e non al condominio

L'ordine di comunicare al creditore non soddisfatto i dati dei condòmini morosi deve essere rivolta nei confronti dell'amministratore di condominio.
Avv. Rosario Dolce del Foro di Palermo 

Il fatto. L'impresa di pulizia Gamma chiede ed ottiene un decreto ingiuntivo per fatture non pagate nei confronti del Condominio Beta, per la somma di circa quattro mila euro.

Il Condominio omette di corrispondere l'importo, anche a seguito della ricezione di un atto di precetto e di un atto di pignoramento presso terzi (rimasto infruttuoso).

L'impresa Gamma, a tal punto, domanda all'amministratore i dati dei condòmini morosi di cui all'articolo 63 dalle disposizioni di attuazione al codice civile. Anche in questo caso senza ottenere risposta.

L'amministratore del Condominio Beta, appena qualche giorno dopo, effettua un bonifico in favore del predetto ceditore e contestualmente comunicava il nominativo dell'unico condòmino rimasto moroso.

Secondo l'impresa Gamma la comunicazione del solo nominativo del condòmino moroso doveva da ritenersi insufficiente, essendo, viceversa, necessaria la documentazione comprovante l'esistenza della morosità stessa.

Sulla base di tale presupposto, il creditore ha citato il condominio de quo a comparire innanzi al Tribunale competente al fine di fornire quelli che secondo essa dovevano ritenersi i "dati" occorrenti per l'adempimento dell'obbligo in disamina.

L'Ordinanza. Il giudice etneo affronta, preliminarmente al merito, la questione relativa alla legittimazione passiva.

Il decidente ha ritenuto, conformemente alla giurisprudenza prevalente, che la domanda volta a conseguire l'ordine di comunicare al creditore non soddisfatto i dati dei condòmini morosi, ai sensi dell'art. 63, comma 1, disposizioni di Attuazione Codice civile, deve essere rivolta nei confronti dell'amministratore, e non del condominio, trattandosi, per l'appunto, di obbligo posto dalla legge a carico del predetto mandatario dei condòmini (cfr, Tribunale Napoli 01.02.2017 e 05.09.2016).

La domanda giudiziale formulata da parte della impresa Gamma è stata quindi respinta.

Il giudice catenese è andato oltre la stessa vicenda preliminare. Egli si è soffermato anche sul contenuto dell'obbligo comunicativo posto in capo all'amministratore, al fine di denotarne la portata e l'ampiezza. A tal riguardo, ha così chiosato: "…l'articolo 63 disp. Att. C.c. parla genericamente di "dati", nozione tale da comprendere il nome, il cognome e il codice fiscale di ciascuno dei condomini morosi, nonché gli importi dovuti da ciascuno di essi e non pagati al condominio".

Conclusione. La vicenda appena trattata, per quanto si rilevi stringata nella narrativa di cui consta il provvedimento, ci permette di rendere alcune riflessioni sul contenuto dell'obbligo di comunicazione dei dati dei condòmini morosi (laddove posto in capo, si ripete, all'amministratore e non al condominio in sé).

Il giudice etneo ha inteso estendere il proprio dictum al contenuto del predetto obbligo di comunicazione e ha considerato dovuti i meri dati anagrafici del condòmino moroso e non anche la prova del relativo stato debitorio. «La documentazione pur prodotta dall'amministratore non è sufficiente ad identificare compiutamente le parti, mancando le generalità piene e complete e pertanto deve essere condannato alla produzione delle generalità complete di tutti i condomini su cui gravano le spese richieste dal creditore» (ex multis, Tribunale di Tivoli 21/04/2016).

Certamente i dati dei condòmini morosi chiesti dai creditori devono essere completi soprattutto delle informazioni anagrafiche, altrimenti non si avrebbe modo di esperire efficacemente l'azione esecutiva.

Per tali ragioni la domanda volta a conseguire l'ordine di comunicare al creditore non soddisfatto i dati dei condòmini morosi (ai sensi dell'articolo 63, comma I, disposizioni attuazione codice civile) deve essere rivolta nei confronti dell'amministratore e non del condominio (Tribunale Catania 16 gennaio 2018).

Sentenza
Scarica Trib. Catania 16 gennaio 2018
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