Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Condomini situati nei territori interessati da eventi sismici. Ecco quanto percepiranno gli amministratori

Amministratori di condominio nei territori sismici: dettagli sui contributi per le spese professionali e le condizioni per ottenere il rimborso, in attuazione delle nuove disposizioni governative.
Avv. Giuseppe Nuzzo 
Dic 2, 2019

In Gazzetta. Nella Serie Generale n. 276 del 25 novembre 2019 della Gazzetta Ufficiale è stata pubblicata l'ordinanza n. 76 del 2 agosto 2019 del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi nel 24 agosto 2016. Si tratta delle nuove "Disposizioni in materia di spese per le attività professionali di competenza degli amministratori di condominio e le spese di funzionamento dei consorzi appositamente costituiti tra proprietari", che modificano le precedenti ordinanze del Commissario straordinario n. 8 del 14 dicembre 2016 e n. 19 del 7 aprile 2017.

Ambito di applicazione. Le nuove disposizioni sono finalizzate a disciplinare l'istruttoria relativa alle spese per le attività professionali di competenza degli amministratori di condominio e le spese di funzionamento dei consorzi appositamente costituiti tra proprietari, condotta dagli Uffici speciali per la ricostruzione, sulle domande di contributo per gli interventi di ricostruzione privata, in modo da rendere più celeri le relative procedure e garantire la correttezza dell'attività tecnica ed amministrativa propedeutica all'adozione del decreto di concessione dei contributi.

Contributo per gli amministratori. Le spese per le attività professionali di competenza degli amministratori di condominio e le spese di funzionamento dei consorzi appositamente costituiti tra proprietari per gestire interventi unitari, ivi compresi i compensi del presidente e del revisore unico dei conti, sono ammesse a contributo nel limite del:

a) del costo dell'intervento di importo fino a 100.000 euro;

b) del costo dell'intervento eccedente 100.000 euro e fino a 250.000 euro;

c) del costo dell'intervento eccedente 250.000 euro e fino a 500.000 di euro;

d) del costo dell'intervento eccedente 500.000 euro e fino a 2.000.000 di euro;

e) del costo dell'intervento eccedente 2.000.000 euro.

L'importo definito è unico e onnicomprensivo sia delle spese per le attività professionali di competenza degli amministratori di condominio sia delle spese di funzionamento dei consorzi appositamente costituiti tra proprietari per gestire interventi unitari.

Il compenso del geometra-amministratore di condominio non si considera per il calcolo dei contributi previdenziali

Condizioni per ottenere il contributo

  • a) avanzamento dei lavori.
    Il contributo per le spese è poi corrisposto in concomitanza con gli stati di avanzamento dei lavori, previa dimostrazione dell'attività professionale svolta, approvata e deliberata dall'assemblea dei condomini o dei consorziati.
  • b) registrazione ai fini fiscali.
    Inoltre, il contributo indicato nel presente provvedimento per le spese dell'amministratore è riconosciuto qualora il condominio risulti registrato ai fini fiscali in data precedente al 23 maggio 2019;
  • c) Possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità.
    L'amministratore deve essere stato nominato in attuazione dell'art. 1129 del codice civile, indipendentemente dal numero dei condomini che compongono il condominio e deve essere in possesso di tutti i requisiti previsti dall'art. 71-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Casi di incompatibilità. L'attività di amministratore di condominio o di presidente di consorzio tra proprietari di immobili appositamente costituito per gestire interventi unitari, è incompatibile con l'assunzione, relativamente all'intervento da effettuare, dell'incarico di:

  • Progettista.
  • Direttore dei lavori.
  • Coordinatore della sicurezza nei cantieri (sia in fase di progettazione che di esecuzione lavori) o di collaudatore, nonché con l'effettuazione di ogni altra prestazione tecnica ammessa a contributo ai sensi del D.L. n. 189 del 2016.
  • Inoltre, l'amministratore di condominio o di consorzio non deve avere avuto con l'impresa esecutrice dei lavori e con le imprese subappaltatrici rapporti di collaborazione non episodica.

Pertanto, i soggetti di cui al presente comma prima dell'inizio dei lavori dovranno produrre apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, attestante l'insussistenza delle incompatibilità indicate.

Sanzioni. L'inosservanza del divieto previsto dal provvedimento in esame, oltre all'applicazione delle eventuali sanzioni penali e civili, nel caso di dichiarazioni mendaci, comporta:

  1. La cancellazione del professionista dall'elenco speciale di cui all'art. 34 del decreto legge n. 189 del 2016.
  2. L'esclusione del riconoscimento di qualsiasi compenso e/o indennizzo per l'attività svolta, anche sotto forma di contributo ai sensi del primo comma del presente articolo ovvero ai sensi del quinto comma dell'art. 34 del decreto legge, che, ove già corrisposto in tutto o in parte, deve essere restituito.

Decreto sblocca cantieri: quorum deliberativi per il recupero conseguenti a eventi sismici

Resta aggiornato
Iscriviti alla Newsletter
Fatti furbo, è gratis! Più di 100.000 amministratori, avvocati e condomini iscritti.

Ricevi tutte le principali novità sul condominio e le più importanti sentenze della settimana direttamente nella tua casella email.

Dello stesso argomento