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Crediti dell'amministratore dimissionario, quali pericoli per il recupero?

Prova dei compensi maturati dall'amministratore e legittimità della richiesta di rimborsi per anticipazione spese: l'importanza del rendiconto condominiale e della delibera di approvazione della assemblea.
Avv. Laura Cecchini - Foro di Firenze 
24 Giu, 2020

La sentenza emessa dal Tribunale di Roma (n. 5913 del 8 aprile 2020) rappresenta un arresto significativo in tema di prova del compenso dell'amministratore e di rimborsi per spese sostenute dal medesimo in favore del condominio, anche in quanto ricognitivo della principale Giurisprudenza di legittimità in materia.

Procedura per il recupero dei crediti dell'amministratore dimissionario

Nella vicenda de qua, previa comunicazione delle proprie dimissioni al Condominio, l'amministratore ha presentato decreto ingiuntivo al Giudice di Pace per il pagamento dei propri compensi nonché per la refusione delle anticipazioni dallo stesso erogate, a titolo personale, per oneri condominiali.

Ricevuta la notifica del decreto ingiuntivo, il Condominio ha avanzato opposizione alla pretesa dell'amministratore, accolta dal Giudice di Pace.

Ravvisando, come ingiusta, la pronuncia per non aver ritenuto assolto l'onere della prova relativamente al diritto di credito portato nel decreto ingiuntivo, l'amministratore ha promosso appello innanzi al Tribunale.

A motivo della fondatezza dell'appello, l'amministratore lamenta che il diritto alla corresponsione del compenso ed alla restituzione di quanto anticipato per il pagamento delle spese condominiali emerge dalla documentazione versata in atti per cui la statuizione che ha rigettato la sua domanda, revocando il decreto ingiuntivo, è palesemente erronea.

Al contrario, nei propri scritti difensivi, il condominio contesta, a conferma della correttezza della sentenza del Giudice di Pace, che l'amministratore ha rassegnato le proprie dimissioni anticipatamente, omettendo di redigere il rendiconto annuale della gestione e di convocare l'assemblea per la sua approvazione, di tal guisa commettendo un grave inadempimento ai propri doveri, come indicati ex art. 1130 Cod. Civ.

Parimenti, il condominio ha posto in luce alcune irregolarità compiute dall'amministratore nella tenuta della contabilità, quali l'indicazione di avvenuti pagamenti nei confronti di fornitori, in realtà mai evasi.

Ed ancora, ad avviso delle incongruenze e assenza della dovuta diligenza, il condominio illustra di non aver mai autorizzato né ratificato anticipazioni di spese, presuntivamente operate dall'amministratore, rilevando che di tale azione non vi è prova certa.

Previa compiuta ed argomentata disamina, il Tribunale rigetta l'appello promosso dall'amministratore, confermando la legittimità delle censure formulate dal Condominio in aderenza all'orientamento espresso dagli Ermellini in merito all'assolvimento dell'onere della prova sul compenso e sulle anticipazioni, preso atto della necessaria rendicontazione e approvazione con delibera.

Compenso dell'amministratore e prova del credito verso il condominio

La ricostruzione delle tesi a sostegno delle reciproche posizioni processuali sono il punto di partenza per l'analisi più strettamente giuridica della questione oggetto della vertenza.

L'esame della fattispecie non può prescindere dal ricordare che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1130 Cod. Civ., ogni posta attiva e passiva deve risultare analiticamente dal rendiconto condominiale, con approvazione della assemblea espressa mediante una delibera ad hoc, in una forma atta a rendere comprensibili e agevoli ai condomini le voci di spesa sia in entrata che in uscita.

Al contempo, la lettura del rendiconto deve essere correlata dalla documentazione contabile (ricevute/fatture) giustificativa delle spese, nonché dalla presentazione delle causali dei pagamenti al fine di poter verificare la diligenza e rispondenza ai precetti normativi dell'operato compiuto dall'amministratore al mandato allo stesso conferito dalla assemblea.

L'assemblea può o poteva riconoscere all'amministratore un compenso extra per attività extra?

Nel caso che interessa, non è emersa la prova dell'importo dovuto all'amministratore, quindi l'an (contratto e/o preventivo) e neppure il quantum in relazione ai mesi di svolgimento dell'incarico sino alle dimissioni, né l'avvenuta esecuzione del negozio gestorio, ovvero del compito attribuito per Legge, relativamente alla approvazione da parte dell'assemblea del bilancio consuntivo o, almeno, preventivo, ove poter riscontrare la partita passiva del compenso.

Tra l'altro - e detto per inciso - la mancanza di tale prova, sotto un profilo puramente processuale, avrebbe richiesto non già la presentazione di azione monitoria (decreto ingiuntivo) ma di un'azione ordinaria di accertamento del credito.

Anticipazioni in favore del condominio e diritto al rimborso

Sulla questione afferente alle dedotte anticipazioni per far fronte al pagamento delle spese condominiali, giusta la norma di cui all'art. 1720 Cod. Civ. dettata in tema di contratto mandato, l'amministratore avrebbe dovuto, da un lato, necessariamente, dare dimostrazione degli esborsi effettuati, ed il condominio, dall'altro, di aver adempiuto l'obbligo di tenerlo indenne da ogni diminuzione patrimoniale subita (ex pluribus multis Cass. Civ., Ord. n.5062/2020).

Società recupero crediti, vanno pagate le competenze?

Tuttavia, l'applicazione di detta disposizione non può omettere di considerare che, qualora al momento della assunzione dell'incarico da parte dell'amministratore, e quindi del suo mandato, non vi sia una chiara e trasparente situazione contabile del condominio, con evidenza di passivo e attivo, se non sussiste prova alcuna della provenienza personale delle somme richieste a titolo di rimborso (ad esempio con bonifici e/o assegni), non è possibile affermare con certezza la esistenza del vantato credito.

Ed ancora, è del tutto assente, nel caso, una chiara ed analitica rendicontazione che, con l'approvazione del bilancio, sarebbe stata propedeutica a dimostrare il disavanzo ed il debito dei condomini.

In ultimo, appare doveroso rammentare che l'amministratore di condominio, ad esclusione di situazioni che richiedano opere urgenti, non ha una attribuzione di generale potere di spesa, compito di spettanza della assemblea dei condomini ed esercitato mediante l'approvazione del consuntivo, né di legittima richiesta di rimborso, senza una preventiva delibera di approvazione, ritenuto che in difetto della stessa il credito assunto e preteso non può considerarsi certo, liquido ed esigibile.

Sentenza
Scarica Trib. Roma 8 aprile 2020 n. 5913
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