Gli impianti fognari, da chiunque realizzati, una volta inseriti nel sistema delle fognature comunali, rientrano nella sfera di controllo dell'ente pubblico che, come custode, risponde, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei danni a terzi collegati alla cosa, salva la prova del fortuito (cioè di un fatto del tutto eccezionale, imprevedibile ed inevitabile).
Così, ad esempio, l'eccezionalità e imprevedibilità delle precipitazioni atmosferiche possono integrare il caso fortuito o la forza maggiore, idonei ad escludere la responsabilità del Comune, ma solo quando costituiscono causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l'evento, nonostante la scrupolosa manutenzione e pulizia da parte dell'ente dei sistemi di smaltimento delle acque piovane.
In capo al detto gestore pubblico è configurabile, quindi, in relazione al danno subito dal privato in dipendenza dello straripamento di liquami dall'impianto fognario per cattivo funzionamento dello stesso, una responsabilità secondo il criterio di imputazione stabilito dall'art. 2051 c.c., il quale si fonda su una relazione, appunto di custodia, intercorrente tra il gestore e la cosa dalla quale è derivato il danno.
In mancanza di un evento che costituisca caso fortuito (ad esempio un nubifragio eccezionale), deve senz'altro affermarsi la responsabilità dell'Ente Comunale, custode dell'impianto fognario per i danni causati dall'invasione delle acque pluviali, provenienti dalla strada a causa dell'intasamento delle fogne, ad un immobile privato, ai sensi della norma di cui all'art. 2051 c.c.
Il concorrente apporto causale di un terzo, rilevante soltanto in sede di eventuale regresso, in base ai principi della responsabilità solidale, non vale a diminuire la responsabilità del custode nei confronti del danneggiato, salvo che non integri il fortuito.
È vero infatti che accanto alla responsabilità del Comune può aggiungersi quella del condominio e/o di un terzo (ad esempio il costruttore).
Bisogna, però, tenere conto che la custodia della rete fognaria si arresta, per il Comune, nel punto di innesto della rete privata.
Per invocare la responsabilità del Comune a titolo di custodia il danneggiato, quindi, deve dimostrare l'esistenza del presupposto fondamentale, e cioè l'appartenenza all'Autorità comunale del tratto della tubazione dal quale sono derivati i danni (Cass. civ., sez. III, 23/12/2003, n. 19773: nel caso di specie le infiltrazioni erano dovute al cattivo funzionamento del pozzetto di collegamento, da ritenere non nella custodia del Comune stesso, in quanto installato dai proprietari danneggiati, benché al di sotto del marciapiede comunale).
Alla luce di quanto sopra si comprende che per poter attribuire eventuale responsabilità al Comune o al condominio per danni dovuti alla condotta fognaria è necessario individuare e provare il punto esatto di rottura o ostruzione della colonna fognaria.
A tale proposito merita di essere segnalata la recente sentenza del Consiglio di Stato n. 1085 del 31 gennaio 2023.
Danni causati dalla fognatura e individuazione del punto di rottura della conduttura. La vicenda.
Un Comune, sulla base di una segnalazione della A.S.L., in cui veniva segnalata la presenza di infiltrazioni di acque nere provenienti dalla condotta fognaria corrente sotto una strada pubblica, ordinava ai caseggiati limitrofi di provvedere al ripristino, entro trenta giorni, della funzionalità della condotta.
Successivamente l'Autorità Comunale, data la mancata ottemperanza all'ordinanza da parte dei destinatari della medesima, con nota dirigenziale, richiedeva ai palazzi interessati il pagamento di una somma a titolo di rimborso dei costi sostenuti per l'esecuzione d'ufficio dei lavori di ripristino della fognatura.
I predetti provvedimenti sono stati impugnati avanti al Tar che annullava l'ordinanza per difetto di istruttoria. Il Comune, rimasto soccombente, proponeva appello, chiedendo la riforma della sentenza.
Sentenza favorevole ai condomini: necessità di accertamenti ispettivi
Il Consiglio di Stato ha dato ragione ai condomini chiamati in causa. Infatti gli stessi giudici di secondo grado hanno notato che non è stato effettuato nessun accertamento ispettivo al fine di individuare il punto di rottura della conduttura fognaria; come notano gli stessi giudici di secondo grado tale attività di accertamento, però, è necessaria per determinare la titolarità del bene su cui occorre intervenire e, conseguentemente, stabilire a chi spetta provvedere all'attività di ripristino del tratto fognario danneggiato.
Del resto, l'istruttoria sul punto si sarebbe resa necessaria in quanto, se un tratto fognario (come quello che aveva dato problemi) corre sotto una strada di proprietà pubblica (comunale, nella specie), per costante giurisprudenza sono pubblici anche i relativi impianti. Il Comune, proprio per superare tale assunto (basato su una presunzione semplice, e quindi vincibile dalla prova contraria dell'amministrazione), avrebbe dovuto dimostrare che i fenomeni infiltrativi erano da imputare ad una conduttura fognaria nella titolarità dei privati. Tuttavia, dalla motivazione dell'ordinanza non risulta uno specifico accertamento sul punto.