Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Come si calcolano i trenta giorni per impugnare una delibera?

Impugnazione della deliberazione assembleare: come si computa il dies a quo, che succede se il destinatario non è in casa, si calcolano i giorni festivi?
Avv. Mariano Acquaviva 
Gen 9, 2025

L'art. 1137, comma secondo, c.c., recita così: «Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti». Come si calcolano i trenta giorni per impugnare una delibera?

Di seguito una guida pratica su come conteggiare in maniera corretta il termine perentorio stabilito dalla legge al fine di poter adire l'autorità giudiziaria per ottenere una formale pronuncia di invalidità della deliberazione assembleare.

Termini per impugnare deliberazione: si calcola il dies a quo?

Per il calcolo del termine utile ai fini dell'impugnazione della delibera assembleare vale il noto brocardo secondo cui dies a quo non computatur in termino, dies ad quem computatur.

Così anche l'art. 155 c.p.c., a tenore del quale «Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali».

Il dies a quo va identificato con il giorno dell'assemblea - per i presenti e gli astenuti - e con il giorno della comunicazione per gli assenti.

Termini impugnazione: cosa succede se il destinatario non è in casa?

Per pacifica giurisprudenza, qualora il destinatario della notifica non sia in casa, il giorno a partire dal quale comincia a decorrere il termine utile per l'impugnazione è quello in cui il portalettere immette l'avviso di giacenza nella cassetta e non quello in cui il destinatario si reca presso l'ufficio postale per il ritiro materiale del plico.

Così la giurisprudenza: «In tema di avviso di convocazione recapitato a mezzo raccomandata A/R, lo stesso si presume conosciuto dal destinatario nel momento in cui, in caso di sua assenza, viene rilasciato l'avviso di giacenza da parte dell'ufficio postale» (Trib. Bari, 7 gennaio 2016, n. 53).

Peraltro, poiché la legge non estende le formalità previste dall'art. 66 disp. att. c.c. per la notifica dell'avviso di convocazione anche alla comunicazione del verbale, deve ritenersi che questo possa essere portato a conoscenza del destinatario anche attraverso email, scongiurando il rischio che il condomino non sia in casa.

In questo senso anche la giurisprudenza: la trasmissione del verbale d'assemblea al condomino assente può essere eseguita senza formalità e con qualsiasi modalità, perciò anche con email ordinaria (Trib. Genova, 12 febbraio 2024, n. 477).

La sospensione feriale blocca il decorso del termine di impugnazione?

Trattandosi di termine processuale, la sospensione feriale non è presa in considerazione ai fini del decorso dei trenta giorni utili per impugnare la deliberazione assembleare.

Ciò significa che, durante il mese di agosto, il termine resta completamente sospeso per poi decorrere nuovamente - dal punto in cui si era interrotto - a partire dal 1° settembre.

Se invece l'assemblea si dovesse essere tenuta nel mese agostano, il termine di trenta giorni comincia a decorrere direttamente dal 1° settembre.

Giorni festivi nel calcolo dei trenta giorni per impugnare

I giorni festivi - incluse le domeniche - rientrano nel computo dei trenta giorni; se però il trentesimo giorno è un festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno feriale successivo (art. 155 c.p.c.).

L'avvenuto invio della convocazione non consente di ritenere configurabile la lamentata irregolarità della convocazione.

Tempistiche per la mediazione prima dell'azione legale

Il termine di trenta giorni stabilito dall'art. 1137 c.c. si applica innanzitutto alla mediazione la quale, com'è noto, è condizione di procedibilità della successiva azione giudiziaria.

Tutto quanto detto sinora in merito al computo dei trenta giorni per impugnare una deliberazione assembleare, dunque, si applica dapprima per calcolare il termine per esperire la mediazione e, successivamente, fallita quest'ultima, per notificare l'atto di citazione o il ricorso introduttivo del giudizio.

I trenta giorni, infatti, si interrompono per tutta la durata della mediazione per poi cominciare a decorrere nuovamente all'esito (negativo) della stessa.

Quanto appena illustrato non trova pieno riscontro nella normativa post Cartabia.

La riforma, infatti, sembra aver stabilito che la mediazione interrompa per una sola volta il termine perentorio dei trenta giorni, i quali comincerebbero nuovamente a decorrere già dal giorno successivo alla notifica dell'istanza alla controparte.

Così testualmente l'art. 8, comma secondo, del d.lgs. n. 28/2010: «Dal momento in cui la comunicazione di cui al comma 1 perviene a conoscenza delle parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta».

Questo orientamento, però, non solo si pone in contrasto con lo spirito deflattivo della procedura conciliativa ma anche con il cosiddetto "secondo correttivo Cartabia" che a breve dovrebbe essere definitivamente approvato.

Tale testo normativo modifica la precedente riforma, chiarendo che i trenta giorni successivi alla mediazione decorrono dalla conclusione di quest'ultima.

Così la norma approvata dal Consiglio dei Ministri, che aggiunge il comma 4-bis all'art. 11 del d. lgs. n. 28/2010: «Quando la mediazione si conclude senza la conciliazione, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza di cui all'articolo 8, comma 2, decorrente dal deposito del verbale conclusivo della mediazione presso la segreteria dell'organismo» (Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, in materia di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita - 213)

Di conseguenza, i trenta giorni necessari per impugnare la deliberazione assembleare decorrono nuovamente dal termine della procedura di mediazione.

Resta aggiornato
Iscriviti alla Newsletter
Fatti furbo, è gratis! Più di 100.000 amministratori, avvocati e condomini iscritti.

Ricevi tutte le principali novità sul condominio e le più importanti sentenze della settimana direttamente nella tua casella email.

Dello stesso argomento