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Come ripartire le spese delle parti esterne dei balconi

Tutti i condòmini devono contribuire ai lavori sulle parti del balcone che si affacciano sulla facciata esterna dell'edificio.
Avv. Giuseppe Nuzzo Avv. Giuseppe Donato Nuzzo 

I balconi aggettanti sono degli accessori dei singoli appartamenti e, come tali, sono da considerare di proprietà esclusiva dei rispettivi condòmini. Tuttavia, per decidere la ripartizione delle spese occorre distinguere tra i lavori da eseguire:

a) quelli che incidono sulla interna struttura dei balconi al fine di consentirne l'utilizzo, che devono essere posti a carico dei singoli proprietari di essi;

b) quelli invece che attengono all'aspetto dei balconi medesimi e che concorrono a conferire e mantenere all'intero edificio le caratteristiche estetiche ed architettoniche della facciata del prospetto del palazzo e, quindi, di una parte comune di esso. Essi devono essere eseguiti secondo la volontà della maggioranza e posti a carico di tutti i condòmini in base alla tabelle millesimali.

=> Balconi in condominio

È quanto stabilito dal Tribunale di Lecce con la sentenza del 6 ottobre 2015, emessa dal G.O.T. Avv. Alessandro De Lorenzi, che ringraziamo per la segnalazione.

Il provvedimento in commento applica un interessante principio, recentemente ribadito anche dal Tribunale di Bari (n. 1661 del 9 aprile 2015), oltre che dalla Cassazione (ex multis, n. 568/2000).

Indipendentemente dal tipo di balconi (incassati o aggettanti), quando si tratta di intervenire sulle parti esterne degli stessi, che contribuiscono a definire l'aspetto estetico e/o architettonico della facciata, i lavori devono essere deliberati dall'assemblea e le relative spese ripartite tra tutti i condòmini. Il motivo? Semplice.

Le parti che sporgono all'esterno concorrono a definire le linee architettoniche ed estetiche dell'intero edificio, influiscono cioè sul decoro architettonico della facciata.

Manutenzione frontalini e fioriere. Ecco come ripartire correttamente le spese

Si tratta, dunque, di parti comuni all'intera compagine condominiale ai sensi dell'art. 1117 c.c.

Il fatto - L'assemblea di condominio aveva ripartito i costi dei lavori di manutenzione dei balconi facenti parte del palazzo condominiale esclusivamente a carico dei singoli proprietari degli appartamenti a cui accedono.

Quest'ultimi impugnavano la delibera assembleare, ritenendo, al contrario, che la spese necessarie per il ripristino e la manutenzione dei balconi dovevano essere ripartite a carico di tutti i condòmini e secondo le tabelle millesimali, anche alla luce di quanto disposto dall'art. 9 del regolamento condominiale in tema di lavori relativi al "prospetto della facciata".

Il Tribunale di Lecce ha accolto il ricorso e annullato la delibera.

È vero che i balconi aggettanti costituiscono un prolungamento della corrispondente unità immobiliare e appartengono in via esclusiva al proprietario di questa. Tuttavia, occorre distinguere, caso per caso, la tipologia di lavori che bisogna eseguire: se si tratta di lavori sulle parte interna della struttura, le spese sono a carico del proprietario esclusivo; se invece gli interventi incidono sull'estetica e le linee architettoniche della facciata esterna dell'edificio, alle relative spese devono partecipare tutti i condòmini.

Nel caso di specie, la delibera impugnata non ha distinto la natura dei lavori e gli effetti di essi. Essa si pone quindi in contrasto con l'art. 1123 c.c.

Nel rispetto del criterio di distinzione innanzi esposto - conclude il giudice leccese - potranno essere posti a carico dei proprietari esclusivi solo i costi proporzionali dei lavori sulla struttura interna del balcone (nella specie, trattamento con convertitore di ruggine - tipo ferox - dei ferri di armatura delle solette, previa energica spazzolatura e sbruffatura con malta cementizia additiva").

Ripartizione spese dei lavori di restauro dei balconi e delle pensiline

Sentenza
Scarica Tribunale di Lecce, del 6 ottobre 2015

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Leonardo Maier
Leonardo Maier 27-01-2016 09:00:42

Ma se si stacca un balcone e danneggia una proprietà d'altri, chi deve pagare le riparazioni e i danni? Il condominio o il proprietario dell'apparmento da cui si è staccato il balcone?

rispondi
Massimo
Massimo 27-01-2016 11:47:03

se si tratta di una anomalia strutturale
riguarda il condominio, mentre se si tratta di sovracarico , riguarda il proprietario.
te capi ?

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Aldo
Aldo 27-01-2016 18:29:50

Vacci a capire qualcosa in questa Italietta !! Finora, anche in ossequio a quanto in prcedenza affermato dalla Cassazione, le riparazioni e la manutenzione dei balconi aggettanti erano a carico dei singoli proprietari, salvo i frontalini esterni,i fregi e similari che sono considerati condominiali, proprio perché conferiscono maggior valore all'edificio. Ma se le parti interne hanno rovinato anche le parti esterne, chi paga? Mancando fregi e simili, al massimo può essere condominiale la pittura esterna se vogliamo che l'estetica sia unica. Ora alcuni giudici pugliesi ribaltano i criteri ? AIUTO !

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Leonardo Maier
Leonardo Maier 31-01-2016 01:23:22

Il balcone di legno si è staccato durante un temporale ed era notevolmente logorato dalle aperture/chiusure giornaliere, Le cerniere erano arrugginite causa mancata manutenzione.
Era stato lasciato aperto dal condomino che era assente per motivi suoi. Sbattendo le cerniere hanno ceduto.
L'amministratore ha addebitato il danno a tutti in millesimi.

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Aldo
Aldo 31-01-2016 17:47:21

Quanto riferisce il Sig. Leonardo é assurdo ! Mi permetto di fare qualche considerazione : anche se il regolamento del condominio, ancorché cosiddetto contrattuale, é anacronistico rispetto alla legislazione vigente ed alla giurisprudenza (é notorio che qualsiasi patto privato soccombe davanti alla legge se contrario anche se questa é postuma);se il balcone in argomento é del tipo aggettante avrei seri dubbi sull'operato dell'amm.re, a meno che i condomini, all'unanimità, abbiano concordato con la soluzione adottata o nessuno dei condomini si sia opposto nei trenta giorni dalla delibera.Cordiali saluti.

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Luigi
Luigi 14-04-2017 18:51:45

anche i negozi a piano stradale nel caso di rifacimento della facciata devono pagare per i balconi e dello stacco e riattacco di eventuali condizionatori con relativa ricarica?
Cordiali saluti

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